Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5705 del 02/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5705
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17676-2018 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA
251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MOLE’;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 89/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 18/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Piemonte, con la sentenza indica in epigrafe, dichiarò inammissibile l’appello proposto da L.A. contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro gli avvisi di accertamento, un avviso di intimazione ed una cartella di pagamento emessi a carico rispettivamente di C.E., e per lo stesso deceduto alla L., relativi a riprese a tassazione operate nei confronti della società di fatto esistente fra O.F., Co.An. e C.E..
Il giudice di appello dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e non dell’Agente della riscossione, già parte del giudizio di primo grado, rilevando che l’originario ricorso aveva riguardato anche l’atto di intimazione di pagamento emesso dall’agente.
La L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l’Agenzia delle entrate.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR, riscontrata la mancata notifica dell’impugnazione all’Agente della riscossione, avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, disattendendo la giurisprudenza di questa Corte a proposito della necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio.
Il motivo è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – cfr. Cass. n. 27616/2018 -.
I principi di cui all’art. 331 c.p.c. operano, peraltro, anche con riguardo al contenzioso tributario, non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado- cfr. Cass. n. 4587/2018 -.
A tali principi non si è in alcun modo attenuto il giudice di appello, il quale ha ritenuto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte contribuente unicamente nei confronti dell’Agenzia e non anche all’indirizzo dell’agente della riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento e l’intimazione di pagamento pure impugnati dalla suddetta, omettendo di disporre la notifica dell’impugnazione anche all’agente della riscossione già parte del giudizio in primo grado.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020