Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5704 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28277-2018 proposto da:

D.L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ALESSANDRO MARGIOTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.L.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale de Molise, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia n. 110/2014, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF 2008, essendo stata ritenuta la fondatezza dell’eccezione preliminare della contribuente circa l’errata notifica, nel 2013, dell’atto impositivo presso indirizzo diverso da quello dalla stessa comunicate all’Agenzia delle Entrate nel 2011;

l‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 59 e 60, per avere la CTR ritenuto non correttamente effettuata da parte della contribuente la variazione di domicilio fiscale, statuendo quindi la validità della notifica dell’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate ad un domicilio diverso da quello comunicato;

1.2. la doglianza è fondata sulla scorta di quanto di seguito illustrato;

1.3. va premesso che, in tema di accertamento delle imposte dei redditi, la variazione del domicilio fiscale, indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi o risultante da un altro atto comunicato all’Agenzia delle Entrate, costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, applicabile alla fattispecie in esame, atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni, dovendo in ogni caso tale ius variandi essere esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell’affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (cfr. Cass. nn. 11170/2013);

1.3. anche in caso in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi questa Corte, peraltro, ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento dell’Amministrazione finanziaria, la quale non è tenuta a controllare l’esattezza del domicilio eletto (cfr. Cass. n. 25680/2016);

1.4. ne consegue che, incontroverso in fatto che nel 2011 la contribuente aveva effettuato comunicazione di variazione di domicilio fiscale all’Agenzia delle Entrate, va ritenuta la nullità della notifica dell’atto impositivo (per compiuta giacenza ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8), siccome eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini, e la tempestività dell’impugnazione della contribuente rispetto ad essa;

2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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