Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5703 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25373-2018 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVIDE TARSITANO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 1682/2015 aveva dichiarato il diritto di L.G. alla corresponsione dell’indennità speciale quale cieco “ventisimista” e condannato l’Inps a corrispondere i ratei della prestazione a decorrere dal 1.5.2011 oltre ai compensi professionali liquidati in complessivi Euro 2.588,00. Avverso detta decisione il L. proponeva ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Il L. depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con primo motivo è dedotto “vizio di travisamento della prova ovvero della certificazione reddituale dell’Agenzia delle entrate attestante il requisito reddituale utile alla prestazione ed integrante il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Parte ricorrente deduce di aver allegato all’originario ricorso autocertificazione attestante assenza di redditi per gli anni tra il 2009 ed il 2017 e che pertanto il tribunale aveva omesso di valutare detto fatto storico.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, travisato la prova relativa al requisito reddituale I motivi possono essere trattati congiuntamente.

3) Con il terzo motivo è dedotta la errata statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Le prime due censure muovono dal presupposto che la sentenza impugnata sia incorsa in un travisamento della prova allorchè ha escluso il requisito reddituale pur in presenza di documentazione attestante il contrario. Invero, come allegato nel ricorso, la documentazione fiscale e l’autodichiarazione depositate nel giudizio di merito attestano l’assenza di redditi.

Tali circostanze evidenziano l’erroneo presupposto assunto dal tribunale nella determinazione del suo giudizio. Si tratta, quindi, di ipotesi in cui una constatazione o un accertamento circa una informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, sia contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Cass. n. 1163/2020).

Questa Corte ha anche precisato che “In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. n. 3796/2020).

Nel caso in esame la documentazione relativa al reddito, acquisita dal giudice del merito e dallo stesso assunta in modo difforme rispetto al suo contenuto, costituisce ipotesi riferibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e in quanto tale sussumibile in questa sede di legittimità.

Sulla base dei principi esposti i motivi risultano fondati. La sentenza deve pertanto essere cassata rispetto ai motivi accolti. Il terzo motivo di censura, relativo alla liquidazione delle spese, deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

La causa va rinviata al Tribunale di Vibo Valentia perchè decida la controversia sulla base dei principi esposti ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, diverso giudice, per la decisione della causa ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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