Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5702 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Z.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 152/2005 della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 22.11.2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8
febbraio 2010;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, il dottore ingegnere Z.G. chiedeva, previo annullamento dei silenzi rifiuto formatisi sulle proprie istanze di rimborso, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione della complessiva somma di Euro 11.910,00 versata a titolo di Irap per gli anni dal 1998 al 2001. Il ricorso era accolto per parte dell’anno 1998 e per il 1999, e respinto per gli altri periodi di imposta. La CTR della Lombardia respingeva sia l’appello del contribuente che quello dell’Agenzia delle Entrate, che ricorre per la cassazione della parte della sentenza a sè sfavorevole con tre motivi. Il contribuente intimato non si è difeso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivando il rigetto dell’appello dell’Amministrazione, la CTR ha si è limitata ad osservare: ” … è invece da accogliere l’istanza di rimborso dell’IRAP versata il 27.11.1998, per l’anno 1998, e dell’intera imposta versata per l’anno 1999. Dall’atto di appello proposto dalla Agenzia delle Entrate e dall’appello incidentale del contribuente … non emergono elementi nuovi tali da indurre a conclusioni diverse da quelle cui sono pervenuti i primi Giudici, la cui decisione è pertanto da condividere in toto”.
Col primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza di nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando che la motivazione è solo apparente, non indicando neppure per accenno le ragioni della decisione.
Il rilievo è fondato. Il secondo motivo (di merito) resta assorbito.
La sentenza va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Lombardia, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010