Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5701 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 08/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/33/2005 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 3.11.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

febbraio 2010 dal consigliere relatore dr. Sergio Bernardi;

udito per la ricorrente l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma, il dottore commercialista D.L. chiedeva, previo annullamento dei silenzi rifiuto formatisi sulle proprie istanze di rimborso, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione della complessiva somma di Euro 6007,43 versata a titolo di Irap per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il ricorso era accolto. La CTR del Lazio ha respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, che ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. Il contribuente intimato non si è difeso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivando il rigetto dell’appello, la CTR ha osservato: “che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156/2001, ha affermato il principio secondo cui il presupposto per il pagamento dell’IRAP non sussiste “nel caso di attività professionale … svolta in assenza di elementi di organizzazione”. E’ quanto correttamente rilevato, nella specie, dai giudici di prime cure i quali, previamente ritenuto che il dott. D.L. ha svolto – negli anni in questione – esclusivamente attività di consulenza presso singole aziende, hanno affermato che “… l’attività di consulenza per singoli committenti è chiaramente inquadrabile in quella di collaborazione coordinata e continuativa, attività questa senz’altro esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, come è pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza e come ammette lo stesso Ufficio tributario”.

Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge (art. 49, commi 1 e 2, TUIR allora vigente e art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e vizio di motivazione su punto decisivo (360 c.p.c., n. 5). Sostiene che il presupposto dell’imposizione Irap deve ritenersi escluso “solo nei confronti delle attività professionali svolte alle dipendenze altrui o comunque all’interno di strutture predisposte da altri o, ancora, svolte in modo saltuario”. Mentre “nella specie il ricorrente opera in assenza di qualunque direttiva presso svariati clienti fornendo una prestazione professionale”, sicchè “seppur in termini estremamente ridotti, l’attività organizzativa appare esistente risultando il contribuente dotato di strumenti sufficienti a svolgere in piena autonomia la propria attività professionale (fax, computer portatile). Nè, salve generiche affermazioni, il contribuente ha mai dato prova concreta della attività svolta”.

Nella parte in cui contesta l’accertamento di fatto del giudice di merito il motivo è inammissibile. La CTR ha ritenuto che l’attività del contribuente si era svolta, presso aziende esterne, quale collaborazione coordinata e continuativa assimilabile al lavoro dipendente, e la stessa ricorrente riconosce che tale condizione di parasubordinazione esclude il presupposto dell’imposizione Irap. La motivazione è coerente e congrua, ed il motivo di ricorso, che non ne evidenzia la contraddittorietà con le risultanze processuali (non chiarisce fra l’altro come sarebbe risultato in giudizio che il ricorrente operasse “in assenza di qualunque direttiva”) è infondato anche sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella parte in cui sostiene che il presupposto dell’imposizione Irap deve ritenersi escluso “solo nei confronti delle attività professionali svolte alle dipendenze altrui o comunque all’interno di strutture predisposte da altri o, ancora, svolte in modo saltuario” il primo motivo di ricorso si ricollega alle tesi sviluppate con gli altri due motivi, che vanno del pari respinti.

Col secondo (rubricato come violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 1444 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si sostiene che il presupposto impositivo dell’Irap costituito dalla “autonoma organizzazione” del lavoro professionale sarebbe escluso soltanto quando l’attività del professionista fosse svolta in condizioni di dipendenza o par asubordinaz ione, dovendosi altrimenti ritenere “autonomamente organizzata” ogni attività professionale produttiva di valore aggiunto, indipendentemente dal supporto di una quantità pur minima di capitale o di lavoro altrui.

La tesi ripropone argomentazioni non condivisibili, che questa corte ha altre volte esaminato e respinto (in specie Cass. 3674/2007).

In realtà, l’espressione “autonomamente organizzata”, assunto dalla legge quale connotato indefettibile dell’attività abituale tassabile, non ha il significato soggettivo sostenuto dalla ricorrente, in virtù del quale tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati all’imposta; ma è da interpretare necessariamente in senso oggettivo, come riferito ad un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. E’ questa l’unica interpretazione “costituzionalmente orientata”, obbligatoria per l’interprete, essendo stato evidenziato dal giudice delle leggi che, se la norma fosse accolta nel senso di ritenere applicabile l’imposta anche nel caso d’inesistenza del suddetto elemento oggettivo, risulterebbero violati i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, garantiti appunto dall’equiparazione dell’attività professionale a quella imprenditoriale: equiparazione consentita in quanto ricorra in entrambe l’elemento dell’autonoma organizzazione, connaturata all’impresa e soggetta ad accertamento nella attività di lavoro autonomo; sicchè, “nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione … risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta”.

Il terzo motivo attribuisce alla sentenza impugnata la affermazione che il presupposto della “autonoma organizzazione” ricorrerebbe soltanto nelle ipotesi in cui la struttura organizzativa fosse in grado di funzionare e produrre reddito indipendentemente dalla attività lavorativa del professionista titolare, e denuncia che tale affermazione sarebbe in contrasto con il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3. In realtà la affermazione criticata è stata altre volte sostenuta nella giurisprudenza di merito, ma non si ritrova nella sentenza impugnata. La censura è quindi mal diretta ed inammissibile.

Va quindi respinto il ricorso. Senza decisione in punto spese, giacchè il contribuente non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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