Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5701 del 07/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 07/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.07/03/2017),  n. 5701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2127-2011 proposto da:

M.M.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

DELLA VALLE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANO BOLOGNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE NOTARIATO C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 160 C/O SEDE NOTARIATO, presso lo

studio dell’avvocato ONOFRIO SPINOSO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2010 R.G.N. 652/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato CRUPI PASQUALE MARIA per delega Avvocato DELLA VALLE

CRISTINA;

udito l’Avvocato SPINOSO ONOFRIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Sondrio in data 8.6.2006 il notaio M.M.B. agiva nei confronti della Cassa Nazionale del Notariato chiedendo condannarsi la cassa- previo accertamento della inadeguatezza della misura della indennità di maternità erogatale nell’anno 2004, in quanto non proporzionata al suo reddito e pertanto non conforme ai parametri costituzionali e comunitari- al pagamento di una somma pari all’80% del reddito, in proporzione dei cinque mesi della maternità ed, in subordine rapportata al reddito medio dei notai iscritti alla cassa, oltre accessori.

Il Tribunale, con sentenza del 264 – 18.5.2007 (nr. 47/2007), rigettava la domanda.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 19.11.2009-18.1.2010 (nr. 1046/2010), rigettava il gravame della M..

La Corte territoriale rilevava che le doglianze dell’appellante erano fondate sulla dedotta contrarietà del L. n. 289 del 2003, nella parte in cui introduceva un limite massimo alla indennità di maternità di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, ai principi costituzionali, in quanto la indennità liquidatale non era idonea ad assicurare il mantenimento dell’abituale tenore di vita nonchè a coprire le spese per la gestione ordinaria della attività lavorativa nel periodo di astensione. L’appellante altresì lamentava che la Cassa, con l’articolo 4 dello Statuto, aveva recepito il tetto legale massimo senza esercitare la facoltà di elevarlo in ragione delle capacità reddituali della categoria professionale.

Sul primo punto la previsione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, era conforme ai principi costituzionali degli artt. 31 e 32.

La indennità di maternità non era posta a garanzia del reddito ma aveva lo scopo di evitare il realizzarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli quali lo stato di bisogno, la sostanziale menomazione economica, la radicale diminuzione del tenore di vita; la misura massima della prestazione legislativamente fissata, pari a cinque volte l’importo minimo, sebbene non paragonabile alla capacità reddituale di un notaio era un supporto economico idoneo a garantire la tranquillità della madre.

La Dott. M. non aveva allegato alcun elemento di prova circa l’insorgere di effettivi ostacoli allo svolgimento del proprio ruolo materno sotto il profilo di un rilevante pregiudizio al proprio tenore di vita; il suo reddito professionale dal 2002 al 2004,anzi, non aveva subito una diminuzione rilevante.

Alle libere professioniste era poi consentito non astenersi dal lavoro potendo conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative in ragione della possibilità di autodeterminazione; d’altro canto la indennità spettava anche in caso di continuazione della attività lavorativa nel periodo della maternità.

Neppure sussisteva un contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto la protezione del valore della maternità poteva essere attuata con strumenti e modalità diverse in relazione alle caratteristiche specifiche delle situazioni da tutelare, restando illegittima soltanto una disciplina che si risolvesse nella negazione della tutela.

La disposizione legislativa aveva autorizzato le singole casse ad elevare l’importo massimo tendendo conto della capacità reddituali, economiche e contributive delle relative categorie professionali nonchè della compatibilità con i propri equilibri finanziari.

La scelta della Cassa del Notariato di non elevare l’importo massimo (delibera del CdA nr 103 del 28.11.2003) risultava adeguatamente motivata dalla necessità di contenere i costi della gestione maternità entro criteri di economicità, a fronte dei saldi negativi registrati negli anni precedenti.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso il notaio M.M.B., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la Associazione Cassa Nazionale del notariato, illustrato con memoria.

La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso notificata alla controparte in data 29.11.2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2, ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380 – ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Nel giudizio in cassazione, dunque, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinunzia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c..

La rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dalla accettazione, purchè risulti perfezionata nel termine previsto dall’art. 390 c.p.c. e, cioè, a condizione che la controparte ne abbia avuto comunque conoscenza prima dell’inizio della udienza pubblica; gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati invece soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ed evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. 05/02/2016, n. 2317; 26/02/2015, n. 3971; 29/07/2014 nr. 17187; 10 giugno 2014 n. 13052).

Nella fattispecie di causa le spese, in assenza di accettazione, devono essere compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni poste con il ricorso.

Sulla interpretazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70 e sulla compatibilità della disposizione con le norme costituzionali soltanto in epoca recente si è avuta una pronunzia di questa Corte di legittimità (Cass. sez. lav. 12 maggio 2016 nr 9757) cui ha fatto seguito la rinunzia al ricorso.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2017

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