Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5700 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 02/03/2020), n.5700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 521-2019 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

Che:

è proposto ricorso, fondato su quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Milano del 28 novembre 2018, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i motivi deducono: 1) la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, che prevede il rito camerale; 2) la violazione di detta norma, per non avere il Tribunale reiterato l’audizione del richiedente, pur avendo provveduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti; 3) la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere valutato la situazione sociale del paese; 4) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, oltre ad omesso esame, per non avere concesso la protezione umanitaria;

– che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, avendo già questa Corte chiarito (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717) come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantitè dal diritto di depositare difese scritte;

– che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come costituisce principio ormai consolidato, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza, non consegue automaticamente l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, ove ci si trovi in presenza di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata (e multis, Cass. 31-01-2019, n. 3029);

– che i rimanenti motivi sono manifestamente inammissibili;

– che si rileva come il Tribunale abbia approfonditamente esaminato la situazione del soggetto, cittadino nigeriano, ritenendo il racconto del tutto estraneo alle fattispecie invocate, essendo come tale non idoneo comunque, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione della protezione richiesta;

– che la motivazione del provvedimento impugnato si è trattenuta sulle condizioni generali della regione di provenienza del ricorrente, operando puntuale riferimento alle accreditate fonti internazionali consultate e ribadendo che non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che, inoltre, il giudice di merito ha escluso la ricorrenza di situazioni idonee a fondare raccoglimento della domanda di protezione umanitaria, sul corretto – e conforme alla giurisprudenza di legittimità – presupposto per cui non è dimostrato nessun radicamento, nè sono addotte ragioni di speciale vulnerabilità, esaminate tutte le emergenze processuali, posto che il richiedente medesimo ha chiarito di essere giunto in Europa per raggiungere un migliore tenore di vita;

– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione, ove dovuto a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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