Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 570 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.12/01/2017),  n. 570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24594-2012 proposto da:

B.A., M.D., B.S.,

B.M., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA

DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PORDENONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Pordenone aveva notificato a B.A. + 4 alcuni avvisi di accertamento per maggiore imposta ICI relativamente agli anni 2004-2007, in riferimento ad un compendio immobiliare composto da un fabbricato ed alcuni terreni limitrofi.

I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone la quale, dopo aver effettuato una consulenza tecnica, ha respinto il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, su appello dei contribuenti, confermava la sentenza di primo grado in ordine alla imponibilità ai fini ICI dei terreni in quanto non ritenuti pertinenze del fabbricato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti con due motivi ed il Comune di Pordenone ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. A) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non legati da vincolo pertinenziale il fabbricato ed i terreni facenti parte del compendio immobiliare.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 ed art. 92 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice di appello ha erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio nonostante la reciproca soccombenza.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi.

Nella fattispecie, infatti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non esistente il vincolo pertinenziale sulla base dell’art. 817 c.c. sul presupposto che il fabbricato ed i terreni non costituivano un unico compendio immobiliare secondo quanto affermato dalla CTU svolta nel giudizio di primo grado. Infatti il Ctu ha accertato la situazione di fatto esistente, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto quali il rapporto di strumentalità tra i beni in esame, la qualità edificatoria dei terreni ritenuti pertinenze desumibile dalle risultanze del piano regolatore generale, nonchè la durevole destinazione impressa al bene accessorio rispetto a quello principale.

Occorre premettere a tal riguardo che sulla questione si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 25127 del 30/11/2009: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 il quale esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum” (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria che aveva fondato la prova della natura pertinenziale di un’area edificabile rispetto ad un fabbricato industriale sul mero rilascio della concessione per la costruzione di una recinzione unica intorno al fabbricato ed al terreno edificabile, oggetto della pretesa fiscale)”.

La CTR ha affermato con accertamento di fatto adeguatamente motivato e quindi insindacabile in questa sede, tramite la perizia svolta, che le aree in questione “non rivestono più la natura di aree pertinenziali non essendo destinate in modo durevole al servizio del fabbricato”.

Per quanto sopra deve essere respinto il primo motivo di ricorso.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto la soccombenza dei contribuenti sulla natura pertinenziale o meno dell’area individuata dal CTU giustifica la condanna alle spese da parte del giudice di secondo grado.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità non avendo il Comune di Pordenone svolto attività difensiva.

PQM

Respinge il ricorso. Nulla spese per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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