Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 570 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Boni n.

15 Scala D int. 3, recapito professionale dell’Avv. GIUSTI Fabrizio

del foro di Taranto, che lo rappresenta e difende per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GI.SA.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 199/06 della Corte di Appello di

Lecce del 28.1 1.2006/7.02.07.2007 nella causa iscritta al n. 156

R.G. dell’anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. LETTIERI Nicola, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, proposto dinanzi al Pretore del Lavoro di Taranto, G.A., esponeva:

– di essere stato alle dipendenze di GI.SA., titolare dell’albergo (OMISSIS), dal 4.01.1990 al maggio 1994 svolgendo mansioni di portiere, fattorino ed assetto alle pulizie (4^ livello CCNT Turismo, settore alberghi minori);

– di avere percepito retribuzioni inferiori a quelli spettanti senza che nei suoi confronti fossero adempiuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali;

– che nel maggio 1994 era subentrata nella titolarità della gestione dell’albergo, presso cui prestava servizio, la “Romapiol di Frisani Pietro SAS”, ed esso ricorrente era stato allontanato da tale albergo senza il riconoscimento di alcun salario.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il Gi. chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive relativamente al periodo di lavoro svolto per il complessivo importo di L. 233.386.768, oltre al risarcimento per inesatto inadempimento delle obbligazioni retributive e alla regolarizzazione contributiva.

Nella prima udienza del 21.05.1996 il Pretore, verificata la regolarità della notifica del ricorso effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nei confronti di Gi.Sa., ne dichiarava la contumacia.

A seguito dell’intervenuto fallimento di quest’ultimo, il G. riassumeva il giudizio e il giudice all’udienza del 28.01.2000 rilevava la nullità del ricorso introduttivo a suo tempo notificato al Gi. nelle forme dell’art. 143 c.p.c., benchè la residenza dello stesso fosse all’epoca conosciuta giusta certificazione anagrafica in atti, e disponeva il rinnovo della notifica, che veniva effettuata a mani proprie del Gi. in data 2.02.200.

All’esito il Tribunale di Taranto con sentenza n. 3736 del 2004, ritenuta la nullità della prima notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., rigettava la domanda del ricorrente ritenendo che fosse mancata la prova delle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Tale decisione, appellata dal G., è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 199 del 2006, la quale ha ritenuto corretta la statuizione del primo giudice relativa alla regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., e, in punto di merito, ha rilevato la sostanziale carenza probatoria in ordine alle domande proposte dall’appellante.

Il G. ricorre per cassazione con due motivi.

Il Gi. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 148 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5).

Sostiene al riguardo che il giudice di appello, nel confermare la decisione di primo grado, erroneamente ha ritenuto la nullità della prima notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., equiparando la situazione del soggetto, che, “da informazioni e ricerche assunte in loco” dell’Ufficiale giudiziario, risulta “non conosciuto” con la ben diversa situazione del soggetto risultato “sloggiato”, che era conosciuto come abitante in quel luogo e poi si era trasferito in via definitiva.

Il ricorrente aggiunge che sulla base di tale logico ragionamento la notifica cosi effettuata avrebbe dovuto essere considerata valida e su tale presupposto anche l’istruttoria compiuta svolta in primo grado avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione rispetto a quella adottata.

Il motivo non è fondato.

Dalla esposizione del contenuto della censura emerge invero che il profilo relativo alla regolarità della notifica ex art. 143 c.p.c., non assume rilevanza ai fini della decisione, giacchè nel caso di specie il ricorrente tiene a sottolineare soprattutto la validità delle prove in precedenza assunte, non specificando però quali di esse per la loro decisività non siano state consideratele e valutate dal giudice.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze istruttorie e della prova testimoniale (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente osserva che il giudice di appello ha valutato in modo apodittico la deposizione della teste G.R. ritenendola inattendibile ed ha ignorato che in giudizio erano stati escussi altri testi, i quali avevano compiutamente riferito in merito al rapporto di lavoro di esso ricorrente e alle conseguenti differenze retributive a lui spettanti.

Le esposte doglianze sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni della teste G.R. considerandole non attendibili e ritenendo, anche sulla base delle risultante tratte da documenti (due modelli 101, due bolle e fotografie raffiguranti due persone), che non fosse stato provato lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte del ricorrente.

Quest’ultimo da parte sua si è limitata a sottoporre all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste anzidetta e a richiamare la deposizione di altri testi ( S. M. e N.M.), sentiti nella prima fase del giudizio, senza peraltro riprodurle e trascriverle, ma tale valutazione contrasta con l’apprezzamento, sorretto da congrua e logica motivazione, delle risultanze probatorie da parte del giudice di appello e quindi censurabile in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato Gi..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA