Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5699 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 11/02/2021, dep. 22/02/2022), n.5699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17541/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

VALSUGANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo

studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva, dal quale è rappresentata

e difesa, unitamente all’Avv. Michele Tiengo e all’Avv. Alessandro

Vigna, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 43/2015 della Commissione tributaria regionale

del Veneto, depositata il 7 gennaio 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno

11 novembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con avviso di accertamento notificato nel dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate determinava in Euro 237.182,52 la maggiore plusvalenza scaturente dalla vendita (mediante atto del 1 giugno 2005) dalla Valsugana s.r.l. alla Locat S.p.A. di tre lotti di terreno edificabile, facenti parte di una maggiore consistenza originariamente acquistata dalla venditrice; per l’effetto, in rettifica di quanto dichiarato, recuperava a tassazione nei confronti della Valsugana s.r.l. le imposte IRES ed IRAP non versate, maggiorate delle sanzioni.

2. L’impugnativa della contribuente veniva in prime cure disattesa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.

3. Nell’interporre appello, la Valsugana s.r.l., oltre a ribadire le ragioni di illegittimità dell’atto impositivo poste a fondamento della richiesta pronuncia di annullamento, formulava, in via subordinata, istanza di disapplicazione delle sanzioni irrogate.

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello, accogliendo tuttavia l’istanza di disapplicazione delle sanzioni, riconoscendone la non debenza.

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Valsugana s.r.l., spiegando altresì ricorso incidentale articolato su quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Logica preliminarietà impone di trattare dapprima il ricorso incidentale, siccome avente ad oggetto la statuizione in ordine alla debenza delle imposte pretese, di cui le sanzioni, tema del ricorso principale, costituiscono mero accessorio.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 dell’art. 2426 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ad avviso del ricorrente, erroneamente il giudice di prossimità ha ritenuto corretta la determinazione del costo di acquisto dei beni poi venduti operata sulla base di un criterio meramente aritmetico (cioè a dire dividendo in maniera omogenea il prezzo di acquisto originario per il numero dei mq. complessivi dell’intero cespite, così addivenendo ad un costo di Euro 60,38/mq), senza invece tener conto, come imposto dalla normativa civilistica e fiscale in materia, del costo storico effettivo e specifico, ancorato alle caratteristiche oggettive e reali dei lotti di terreno (operazione che avrebbe condotto a stimare un costo di Euro 67,25/mq).

7. Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi, costituiti da plurime circostanze allegate (ed altresì documentate) in giudizio a suffragio del costo considerato (Euro 67,25/mq) dal contribuente nella stima della plusvalenza.

In specie, detti elementi giustificano, ad avviso dell’impugnante, il maggior valore da attribuirsi ai tre lotti venduti rispetto alla residua parte del terreno ab origine acquistato: il posizionamento dei lotti “fronte strada” con migliore fruibilità del sistema viario; la maggior estensione in superficie, determinante più agevole commerciabilità; la possibilità di immediata edificazione, giusta la previsione della convenzione urbanistica con il Comune di ubicazione; il più elevato prezzo di rivendita.

8. Il terzo motivo di ricorso incidentale assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la gravata sentenza inficiata da motivazione apparente in ordine agli elementi fattuali enunciati nel secondo motivo.

9. I motivi – da scrutinare congiuntamente, dacché avvinti da intima connessione – sono fondati.

Sulla quantificazione del costo di acquisto dei lotti compravenduti, parametro per la verifica dell’entità (e, ancora prima, dell’esistenza) di una plusvalenza imponibile, quid disputatum della vertenza, il giudice di prossimità ha così testualmente motivato: “la società non ha provveduto ad una stima fondata su criteri prestabiliti ed effettivi ma la determinazione del valore al metro quadro del terreno è in realtà frutto di una ricostruzione che la società, a posteriori, ha provveduto a fornire all’ufficio, ragion per cui l’operato dell’ufficio, che ha provveduto a ripartire in maniera omogenea su tutto il terreno i costi dello stesso, appare più corretta”.

L’argomentazione sopra trascritta, infarcita di affermazioni non significanti se non addirittura tautologiche (e’ del tutto ovvio che soltanto nella procedura istruttoria conseguente alla verifica aperta dall’A.F. la contribuente era tenuta ad esplicitare i canoni adoperati per la quantificazione del costo), non offre contezza delle ragioni fondanti il convincimento del giudice, risolvendosi, funditus, in un enunciato anapodittico circa la correttezza dell’operato dell’Ufficio.

Manca, in particolare, qualsivoglia apprezzamento o valutazione, nemmeno in via implicita o per logica incompatibilità, in ordine alla concreta sussistenza ed alla rilevanza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni venduti allegate dalla contribuente, sopra (sub 7.) riportate: circostanze storico-naturalistiche (quindi, veri e propri “fatti” ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), oggetto di discussione nei gradi di merito ed altresì decisive, siccome idonee, ove prese in considerazione, a determinare un esito della lite diverso e favorevole alla ricorrente.

Invero, versandosi in ipotesi di vendita di lotti di terreno separati da una maggiore consistenza in precedenza acquistata, il criterio di quantificazione del costo basato sulla presunzione di omogeneità di valore dell’intera estensione dell’immobile originaria (cioè ottenuto dividendo il prezzo di acquisto per i mq della superficie) è destinato ad essere recessivo qualora il contribuente alleghi e dimostri una diversità di valore tra le diverse porzioni del cespite primigenio.

In tal senso era orientata l’impugnativa della odierna ricorrente incidentale, con l’addure peculiari conformazioni e connotazioni dei lotti venduti, distintive rispetto alla residua frazione di terreno, del tutto obliate nella pronuncia gravata ed invece astrattamente suscettibili, se vagliate nella loro sinergica convergenza, a condurre ad una diversa misura del costo storico ed effettivo dell’immobile, corretto parametro di apprezzamento dell’esistenza e dell’entità di una plusvalenza tassabile.

10. A tanto dovrà pertanto provvedere il giudice del rinvio, che si dispone previa cassazione della sentenza, restando assorbito l’esame del quarto motivo di ricorso incidentale.

11. Con il primo motivo del ricorso principale, la difesa erariale denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Deduce, segnatamente, che la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, accolta dalla C.T.R., formulata per la prima volta dalla contribuente in grado di appello, configurava una domanda nuova e, in quanto tale, andava dichiarata inammissibile dal giudice, come peraltro eccepito dall’Ufficio nella memoria di costituzione.

La doglianza è fondata.

Pacifico l’andamento della vicenda processuale, la statuizione in parte qua impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo esegetico di questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello (tra le tante, cfr. Cass. 03/06/2021, n. 15406; Cass. 14/07/2016, n. 14402; Cass. 28/01/2015, n. 1570).

12. L’accoglimento del ricorso principale per il descritto profilo, con la conseguente cassazione sul punto della pronuncia, esime la Corte dal vaglio del secondo motivo proposto dall’A.F., assorbito nella decisione in tal guisa resa.

13. Al giudice del rinvio, individuato nella Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

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