Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5698 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27096-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO TANZOLA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA FIORILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, ha accolto il ricorso dell’Asl di (OMISSIS) diretto a sentir dichiarare insussistente il diritto di P.G., assistente tecnico presso l’azienda sanitaria, alla corresponsione dell’indennità di pronta disponibilità per ore rese entro turni effettuati in regime di straordinario nel periodo dicembre 2008-marzo 2012;

la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti le condizioni per affermare il diritto al compenso per lavoro straordinario in capo all’appellato in difetto di prova dei presupposti per il suo godimento; ha accertato che dalla determina a firma congiunta del direttore amministrativo e di quello sanitario della ASL in data 16/12/2009, risultava che le richieste di pronto intervento manutentivo presso le strutture sanitarie dei distretti di Roccadaspide e Capaccio fossero state già compensate a titolo di straordinario alla squadra, della quale il dipendente stesso faceva parte;

la cassazione della sentenza è domandata da P.G. sulla base di tre motivi;

l’Asl ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo deduce la nullità della sentenza d’appello per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Asl perchè proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., quanto alla chiara interpretazione degli specifici capi della sentenza impugnata e delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice;

il secondo motivo contesta la violazione delle norme del CCNL per il personale del comparto sanità 1998-2001 e del contratto integrativo del (OMISSIS) (art. 7), la nullità della sentenza, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; denuncia il malgoverno del ricco corredo documentale e delle risultanze processuali e si duole che la sentenza d’appello abbia concluso in modo totalmente diverso dal primo giudice senza minimamente rapportarsi alla decisione di questi; denuncia la confusione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello tra le diverse tipologie di reperibilità attiva e passiva, retribuite entrambe, sia pure mediante ricorso ad istituti salariali diversi;

il terzo motivo contesta la condanna alle spese del grado, ritenendo che sussistessero gli elementi per disporne la compensazione;

deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è stato notificato alla controparte il 13 settembre 2019, dopo oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in data 19 febbraio 2019, con violazione dell’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio iniziato il 2/7/2012, e dunque dopo il 3 luglio 2009, e non trovando applicazione per le controversie di lavoro la sospensione dei termini nel periodo feriale della L. n. 742 del 1969, ex art. 3;

pertanto, per la sua tardiva proposizione, lo stesso va dichiarato inammissibile;

le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso (cfr. Sez. Un. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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