Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5697 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Almese, in persone del Sindaco in carica pro tempore, cod.

fisC. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria

n. 5, int. 1, presso lo studio dell’avv. ROMANELLI Guido Francesco,

che lo rappresenta e difende, nel presente procedimento, unitamente e

disgiuntamente all’avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, in

forza di Delib. G.C. 9 novembre 2005, n. 185;

– ricorrente –

contro

sig. D.A. residente in (OMISSIS),

elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Achille Giambra

in Torino, via Principe Tommaso n. 49;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/10/04, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Torino, Sez. 10, il 22 giugno 2004,

depositata il 29 settembre 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di liquidazione in relazione all’ICI per gli anni dal 1997 al 2000, tutti notificati in data 02.05.2002, con riferimento alle unità immobiliari possedute dal sig. D. in comproprietà con la moglie, sig.ra V.F., il Comune di Almese contestava la presentazione di dichiarazione ICI con rendite presunte inferiori alle rendite definitive attribuite dal Catasto, con recupero della sola maggiore imposta dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, ai sensi della L. 342 del 2000, art. 74.

Avverso tali atti impositivi, il sig. D. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che, con la sentenza n. 135/09/02, lo accoglieva, annullando gli avvisi di liquidazione.

Avverso tale decisione, il Comune di Almese proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, ritenendo la sentenza viziata, sia in fatto che in diritto, in relazione alle modalità applicative della L. L. n. 342 del 2000, art. 74.

La C.T.R. torinese, con la sentenza n. 23/10/04, pronunciata il 22 giugno 2004 e depositata il 29 settembre 2004, rigettava l’appello del Comune, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza, il Comune di Almese proponeva ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Non svolgeva attività difensiva l’intimato contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, il Comune ricorrente ha lamentato “violazione ed errata applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, e del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 11. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”, atteso che la sentenza sarebbe stata motivata esclusivamente sulla base della presunta natura costitutiva degli atti attributivi delle rendite definitive e in considerazione del fatto che, a parere dei giudici di seconde cure, un atto amministrativo avrebbe sicuramente natura dichiarativa nel caso in cui affermi qualità o quantità specifiche di un determinato bene, mentre assumerebbe natura costitutiva quando, in base ad una valutazione tecnica, attribuisca al bene un determinato valore.

A fronte di tale valutazione, il giudice d’appello avrebbe quindi ritenuto che le rendite catastali definitive, attribuite dopo il primo gennaio 2000, non potessero formare oggetto di applicazione retroattiva in sede di liquidazione ICI, ai sensi della L. L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

La lettura dell’art. 74 fornita nella sentenza impugnata parrebbe contrastare con la giurisprudenza prevalente confermativa, invece, della sicura applicabilità retroattiva delle rendite catastali definitive in sede di liquidazione ICI, atteso che, nel caso di specie, tali rendite, anche se attribuite dal catasto in data 13 giugno 2000, farebbero riferimento ad una richiesta di accatastamento presentata dal contribuente in data 26.09.1994, a seguito della quale gli immobili non risulterebbero aver formato alcun oggetto di variazione.

Alla luce di ciò, sarebbe indiscutibile che tali rendite debbano necessariamente intendersi applicabili quanto meno agli anni d’imposta successivi all’intervenuta richiesta di accatastamento.

Inoltre, la notifica delle rendite non sarebbe stata seguita da alcuna contestazione da parte del contribuente.

Da ciò risulterebbe evidente come tali rendite, divenute definitive per mancata impugnazione, dovessero ritenersi utilizzabili a tutti gli effetti per il recupero della maggiore imposta relativa agli anni precedenti.

Alla luce di quanto sopra, parrebbe chiara l’assurdità della tesi delle sentenze di merito, secondo cui le rendite catastali attribuite dopo il primo gennaio 2000 si dovrebbero considerare giuridicamente inesistenti sino al momento della loro notifica personale a favore del soggetto interessato: l’ICI costituirebbe un’imposta patrimoniale proporzionale al reddito che il soggetto passivo trarrebbe dall’immobile e la funzione della rendita catastale sarebbe semplicemente quella di identificare tale reddito, ma non certo di costituirlo, per cui risulterebbe indiscutibile che l’imposta debba essere versata anche in relazione al periodo temporale precedente l’attribuzione della rendita catastale, sulla base della quale, una volta che essa sia definitiva, il Comune può liquidare l’imposta, anche retroattivamente.

Con il secondo motivo, il Comune di Almese ha denunciato “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, in materia di retroattività delle rendite, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”, dal momento che la definitiva soluzione al problema dell’applicabilità retroattiva delle rendite catastali definitive, attribuite dall’Agenzia del Territorio dopo il primo gennaio 2000, sarebbe stata fornita dal legislatore fiscale nell’ambito della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 336 e 337.

Con tale norma sì sarebbe chiarito come le rendita abbia necessariamente efficacia anche per gli anni pregressi, ove la stessa costituisca l’unico dato corretto per indicare l’effettivo valore dell’immobile ai fini impositivi, con ciò legittimando i Comuni a recuperare l’ICI per tutti gli anni ancora liquidabili.

I due motivi possono essere oggetto di trattazione congiunta, essendo strutturalmente e funzionalmente connessi.

Le censure meritano accoglimento.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per gli “atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” la necessità della notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre, per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. L’ICI dovuta è, pertanto, correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita “tempo per tempo” dal competente ufficio erariale quando l’imposta sia dovuta per anni precedenti il primo gennaio 2000, atteso che, stabilendo che dalla detta data gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (ex plurimis, Cass. 16031/09; Cass. 25390/08; Cass. 23627/08; Cass. 9203/07).

Con il terzo motivo, il Comune piemontese ha censurato “gli ulteriori motivi di ricorso non analizzati dal Giudice di secondo grado”.

Nel proprio ricorso, il contribuente avrebbe sollevato eccezioni in ordine alla presunta erroneità dell’aliquota ICI applicata dal Comune ed alle modalità di notifica degli avvisi: eccezioni su cui le Commissioni di merito non si sarebbero pronunciate.

In merito a ciò, si ribadisce che, negli avvisi oggetto di causa, pur essendo stata riportata la sola aliquota del 5,65%, poi, per il conteggio della maggiore imposta dovuta, sarebbe stata correttamente applicata l’aliquota ridotta del 5%, prevista per l’abitazione principale, con la relativa detrazione d’imposta.

Allo stesso modo, non sarebbe sussistito alcun impedimento per la riunione degli avvisi in un atto notificato unitariamente, distinguendo, peraltro, la liquidazione di ogni singolo anno d’imposta all’interno di avvisi singoli, identificati da un proprio numero di protocollo, con riferimento ad anni ancora suscettibili di liquidazione, stante l’evidente connessione, sia soggettiva che oggettiva, dell’attività di liquidazione svolta nei diversi anni.

L’accoglimento dei primi due motivi di censura, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra Sezione della C.T.R. Piemonte, comporta l’assorbimento del terzo.

Consegue l’accoglimento del ricorso con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. Piemonte affinchè, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., si uniformi ai principi di diritto sopra precisati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA