Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5697 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27067-2019 proposto da:

P.L. e C.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato

LEONIDA CARNEVALE, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.C.G., R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1245/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato il ricorso di P.L. e C.M., rispettivamente in proprio e quali titolari della Ditta individuale Jus et Domus, diretto a sentir accertare non dovute le differenze retributive per i rapporti di lavoro subordinato intercorsi fra P.L. ex art. 2112 c.c., e i dipendenti D.C.G., R.R., B.A.;

la Corte territoriale ha stabilito che, sulla base delle testimonianze acquisite, non residuavano dubbi in merito alla esistenza di indici precisi attestanti la natura subordinata dei rapporti in contestazione, per la natura delle prestazioni rientrantì nei fini istituzionali della società (trattasi di società di disbrigo di pratiche legali), per l’orario di lavoro, per l’applicazione agli appellati del CCNL per il settore del commercio, richiamato al solo fine della determinazione della retribuzione minima spettante a norma dell’art. 36 Cost.;

la cassazione della sentenza è domandata da P.L. e C.M., rispettivamente in proprio e quali titolari della Ditta individuale Jus et Domus sulla base di due motivi;

D.C.G., R.R., B.A. sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si contesta “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.c.”; la Corte d’appello, senza indicarne la ragione, avrebbe ritenuto di applicare il CCNL del settore Commercio e terziario, in luogo del CCNL per gli studi professionali non ordinistici, confluito nel 2015 nel CCNL Studi professionali;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, si denuncia “Falsa applicazione dell’art. 2070 c.c.; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 4 del 2013, per mancata applicazione, ai rapporti convertiti, del ccnl di diritto comune per gli Studi professionali non ordinistici voluto dalle parti; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.”

la scelta interpretativa della Corte territoriale sarebbe resa meramente apparente per aver ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro, riqualificati come subordinati, il CCNL terziario e Commercio, in sostituzione della volontà delle parti, le quali avevano aderito al CCNL Studi professionali;

deduce la violazione della L. n. 4 del 2013, che detta “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ritenendo che l’attività di disbrigo di pratiche legali rientri nel campo di applicazione di tale norma, al cui interno vengono contemplate attività economiche rivolte alle prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitate prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque col concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., delle professioni sanitarie, delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative;

in prossimità dell’adunanza camerale, nei termini di legge, gli odierni ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., allegando copia dell’atto transattivo, stipulato dinanzi a notaio e contenente la conciliazione della controversia afferente al presente giudizio e la rinuncia a proseguire il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1245 del 2019;

pertanto, il processo va dichiarato estinto, senza nulla disporre in merito alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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