Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5694 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Sig.ra Z.C., in qualità di erede del Sig. R.

S., nata a (OMISSIS), cod. fisc.

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. PECORARO Danilo,

con studio in Mondragone (CE), alla via Vittorio Emanuele 214, ove

elettivamente domicilia;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONDRAGONE, in persona del Sindaco pro tempore, Dott.

C.U.A., con sede in (OMISSIS), P.

IVA (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. MIGLIORE Antonio,

giusta Delib. G.M. 12 luglio 2005, n. 250, unitamente al quale è

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Baldo degli Ubaldi 71,

presso lo studio dell’avv. Massimiliano Morichi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/20/04, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 20, il 6 aprile 2004, depositata

il 19 maggio 2004 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/02/2010 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della definitiva attribuzione di rendita alle unità immobiliari di proprietà, con avvisi di liquidazione nn. (OMISSIS), notificati in data 28.09.2000, il Comune di Mondragone contestava al contribuente l’infedele denuncia, ed il conseguente insufficiente versamento ICI per gli anni 1994 e 1996, chiedendo, per l’anno 1994, l’integrazione dell’imposta, oltre sanzioni ed interessi, per Euro 1.348,99 e per Euro 1.187,85 per il 1996.

Avverso tali avvisi, il sig. R. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, eccependo l’avvenuta decadenza, per decorso del termine di cui all’art. 11, comma 2, della legge istitutiva dell’ICI (D.Lgs. 30 dicembre 1992), del diritto alla riscossione del tributo in parola e, in subordine, deduceva anche l’illegittimità della pretesa di integrazione dell’imposta, dacchè la rendita catastale definitiva non sarebbe mai stata notificata al contribuente.

La Commissione adita, con la sentenza n. 379/18/02, rigettava il ricorso, dichiarando legittimo l’operato del Comune, in virtù della proroga, giusta L. n. 488 del 1999.

Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con la sentenza n. 141/20/04, pronunciata il 6 aprile 2004 e depositata il 19 maggio 2004, lo rigettava, confermando la sentenza dei giudici di prime cure.

Avverso tale sentenza, la Sig.ra Z.C., nella qualità, proponeva ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resisteva con controricorso l’intimato Comune di Mondragone.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’erede ha lamentato “violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 6”, atteso che la formulazione letterale di tale articolo non lascerebbe dubbi circa la perentorietà del termine ivi indicato, essendo espressamente comminata la decadenza in caso di sua inosservanza.

Una legge non avrebbe facoltà di resuscitare termini di decadenza ormai spirati e rapporti tributari esauriti.

Nel caso di specie, gli avvisi di liquidazione impugnati sarebbero stati notificati in data 28.09.2000, sei anni dopo il versamento effettuato nel 1994 e quattro anni dopo quello eseguito nel 1996, ben oltre, quindi, il termine biennale stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 121 cit., mentre la legge di proroga è del 23.12.1999 ed è entrata in vigore dal 01.01.2000, successivamente, pertanto, alla scadenza del termine di cui sopra.

Il motivo è infondato.

Per la reiezione dello stesso è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non c’è motivo qui per discostarsi, per cui, in materia di ICI, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce, nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza, notificando l’avviso di accertamento, motivato con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia.

Per l’anno 1994, relativamente al quale la dichiarazione doveva essere presentata nel 1995, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento era fissato al 31 dicembre 1997; tale scadenza era prorogata di un anno dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 59, e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997, i rispettivi termini di decadenza erano fissati al 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999 e 31 dicembre 2000. Con riferimento alla situazione relativa all’anno 1993, invece, il termine di decadenza doveva considerarsi fissato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, e della L. n. 146 del 1998, art. 3, comma 1, al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, quindi, al 31 dicembre 1998. Per gli anni 1993, 1994, 1995, il termine di decadenza, già fissato al 31 dicembre 1998, è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6, e, successivamente, al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 448 del 1999, art. 30, comma 10, che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996 (ex multis, Cass. 16714/07).

Con il secondo motivo del ricorso, la contribuente ha censurato le modalità di attribuzione delle rendite definitive, dal momento che il Comune, a seguito della presentazione della denuncia ICI da parte del ricorrente in ordine ai fabbricati non ancora censiti, sarebbe stato tenuto a chiedere l’attribuzione di rendita, trasmettendo copia della dichiarazione ICI all’UTE entro un anno.

L’UTE, a sua volta, entro un anno, avrebbe dovuto attribuire la rendita, comunicandola alle parti entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

Circostanze che, nella fattispecie, non si sarebbero verificate con conseguente impossibilità, per il contribuente, di impugnare la rendita attribuitagli.

Il motivo di censura è inammissibile perchè nuovo: la questione non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata.

Nè, d’altro canto, l’omissione è stata censurata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., sub. 4.

Consegue il rigetto del ricorso, con soccombenza del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge: il tutto da distrarsi a favore del difensore del resistente, avv. Antonio Migliore, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio determinate in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per le spese, oltre agli accessori di legge: il tutto da distrarsi a favore del difensore del resistente, avv. Antonio Migliore, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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