Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5694 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26206/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.T.S. GRAFICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.M., rappresentata e difesa, per procura in

calce al controricorso, dall’avv. Maria Luisa PAZZAGLIA, presso il

cui studio legale sito in Città di Castello, al corso Vittorio

Emanuele, n. 36, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/01/2018 della Commissione tributaria

regionale dell’UMBRIA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento di un maggior reddito ai fini IVA, IRES ed IRAP, emessi a seguito del disconoscimento, perchè non inerenti ed antieconomici, dei costi di sponsorizzazione che la società contribuente aveva sostenuto negli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello della predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una presunzione legale di inerenza/deducibilità sino alla concorrenza di 200.000,00 Euro, – limite nella specie non superato – alle condizioni indicate dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5720 del 2016, n. 8981 del 2017, n. 21333 del 2017), nel caso di specie tutte sussistenti perchè pacifiche tra le parti;

– avverso la predetta statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 446 del 1997, art. 5, comma 1, sostenendo che la CTR era incorsa “nell’error iuris consistente nell’aver affermato”, con riferimento ai costi sostenuti dalla società contribuente per spese di sponsorizzazione a favore di due associazioni sportive dilettantistiche, “che solo la materiale inesistenza, e non anche l’oggettiva sproporzione e anti-economicità, dei costi sostenuti nell’esercizio dell’attività di impresa possa valere a escluderne la deduzione ovvero la detrazione ai fini fiscali”.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in combinato disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e art. 108, comma 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto che le prove offerte dall’amministrazione finanziaria, dirette a provare l’assenza di inerenza dei costi sostenuti dalla società contribuente, fossero inidonee a superare la presunzione posta dalla disposizione censurata.

3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in relazione alle maggiori IRAP ed IVA recuperate dall’Ufficio, in quanto tributi per i quali non opera la presunzione posta dalla citata disposizione.

4. Va preliminarmente precisato che la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, sostenendo e provando che la sentenza impugnata era stata notificata all’Agenzia delle entrate, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, u.p., in data 30/07/2018.

4.1. Al riguardo la controricorrente ha allegato al controricorso l’originale di notifica della sentenza della CTR e l’attestato di consegna della stessa all’impiegato dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate addetto alla ricezione degli atti.

4.2. Di contro, la ricorrente ha depositato “copia autentica della sentenza impugnata” (come si legge nell’elenco degli allegati, a pag. 21 del ricorso) ma senza l’attestazione di notificazione.

5. Orbene, a norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione ed “Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: (…) 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (…)”

6. Orbene, è principio giurisprudenziale, al quale va dato continuità, quello secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero risulti acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio” (Cass., Sez. U, sentenza n. 10648 del 2017, che ha superato il precedente diverso orientamento di cui a Cass., Sez. U., n. 9005 del 16/04/2009).

7. Ciò precisato osserva il Collegio che il ricorso, seppur procedibile, è comunque inammissibile perchè tardivamente proposto, come eccepito dalla controricorrente.

8. Invero, dalla data del 30/07/2018, di notifica della sentenza della CTR, decorreva il termine breve di impugnazione di sessanta giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, (nella specie scadente il 28/09/2018) cui andavano aggiunti i trentuno giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1 al 31 agosto, come previsto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014), sicchè il termine di impugnazione ordinario andava a scadere il 29/10/2018, ovvero nel periodo di sospensione per nove mesi dei termini d’impugnazione previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, (a norma del quale, laddove il termine per impugnare scada nel lasso temporale ricompreso tra il 23/10/2018 – data in vigore di detta disposizione – ed il 31/07/2019, lo stesso rimane sospeso per nove mesi), rientrando la controversia in esame, per espressa ammissione anche della ricorrente Agenzia delle entrate (pag. 6 della memoria), tra quelle definibili ai sensi della citata disposizione. Pertanto, nella specie, il termine finale di impugnazione andava prorogato fino al 29/07/2019 e, pertanto, il ricorso, notificato a mezzo pec in data 30/7/2019, è tardivo ancorchè per un solo giorno.

9. Al riguardo osserva il Collegio che non è condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente nella memoria, secondo cui il termine di impugnazione “è perdurato sino alla data del 31 luglio 2019 compreso”, ovvero fino all’ultimo giorno della forbice prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, citato comma 11. Invero, la disposizione in esame, con formulazione che non lascia spazio ad equivoci di sorta, prevede la sospensione legale per nove mesi del termine di impugnazione ordinario che si aggiunge a quest’ultimo, quando viene a ricadere nell’arco temporale indicato dalla predetta disposizione. Trattasi, all’evidenza, di sospensione per un periodo esattamente determinato dal Legislatore (in nove mesi) e non di sospensione fino ad una certa data, come quella invece prevista dal medesimo art., comma 10, che si riferisce però alla diversa ipotesi di sospensione “delle controversie” e non “dei termini di impugnazione”.

10. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, da un lato, rende ovviamente superfluo l’esame dei motivi di ricorso e, dall’altro, comporta la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

11. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA