Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5693 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Campobasso, di seguito “Comune”, in persona del sindaco in

carica, signor D.F.G., rappresentato e difeso dall’avv.

Calise Antonio della Civica Avvocatura;

– ricorrente –

contro

il signor L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Campobasso 18 aprile 2002, n. 97/04/2002, depositata il 6 novembre

2002;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 26

gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’introduzione del giudizio di legittimità 1.1.1. Il 28 aprile 2004 è notificato al signor L.A. un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Campobasso n. 123/04/2000, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’ICIAP 1990.

1.1.2. Il ricorso per cassazione del Comune è sostenuto con un solo, articolato, motivo d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 340,82, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese.

1.2. L’intimato non si costituisce in giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il signor L.A., ingegnere, dichiara, ai fini dell’ICIAP 1990, di svolgere la sua attività in locali della superficie di mq 50;

b) il 27 dicembre 1995 il Comune gli notifica l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’ICIAP 1990, determinando una maggiore imposta per l’attribuzione di una classe di superficie maggiore (fino a mq 100 per la superficie accertata di mq 65);

c) il ricorso del contribuente è accolto dalla CTP, che nega efficacia probatoria sia alle planimetrie catastali sia alle risultanze della Tarsu; d) l’appello del Comune è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata:

a) “non sono state effettuate dall’Amministrazione le verifiche necessaire a determinare la reale superficie tassabile ai sensi della legge istitutiva dell’ICIAP. Nel caso di specie, il Comune si è limitato a riscontrare la difformità tra la superficie accertata e quella dichiarata ai fini ICIAP, utilizzando a tal fine la planimetria catastale e la denuncia ai fini TARSU, ovverosia elementi che – diversamente da quanto sostiene l’Amministrazione – non hanno efficace valenza probatoria”;

b) “priva di analoga efficacia è anche la fattura emessa dalla Impresa Amorosa, depositata dal contribuente, da cui risultano lavori di pitturazione di due camere e corridoio siti nei locali de quibus:

siffatto documento non prova che le superfici oggetto dei lavori fossero tutte quelle adibite all’esercizio dell’attività del L.”;

c) il Comune “avrebbe dovuto fornire, sin dal primo grado di giudizio, elementi diversi per poter giungere alle proprie conclusioni, quali, ad esempio, accertamenti e/o verifiche “in loco” tali da dimostrare che l’intera superficie dei locali era utilizzata per l’esercizio dell’attività professionale dell’ingegner L..

E la circostanza che quest’ultimo abbia dichiarato ai fini TARSU l’intera estensione dell’appartamento non può inficiare la dichiarazione ai fini ICIAP, stante la natura completamente diversa dei due tributi e considerato che il professionista può ben destinare solo parte dell’immobile all’esercizio della propria attività pur essendo obbligato a pagare la TARSU per l’intera superficie”;

d) “peraltro, il Comune … sembra pretendere una inversione dell’onere probatorio laddove, a fronte della dichiarazione ICIAP presentata dal contribuente, è tenuto a dimostrare con ogni possibile ed efficace mezzo la infedeltà dei dati indicati dal contribuente; ma ciò non è avvenuto”;

e) “non va sottaciuto, infine, che le superfici indicate dall’ingegner L. ai fini ICIAP, possono essere ritenute sufficienti per lo svolgimento dell’attività professionale in questione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il motivo d’impugnazione.

4.1.1. Con l’unico motivo d’impugnazione si denunciano la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

4.1.2. Il Comune contesta, anzitutto, quella parte della sentenza d’appello che s’è qui riprodotta nel p. 3.c), sostenendo che esso non avrebbe alcun obbligo di operare una rilevazione diretta e non avrebbe alcuno specifico obbligo istruttorio.

In secondo luogo, sarebbe contraddittoria la motivazione della sentenza d’appello, perchè essa, nel respingere l’accertamento dell’Ente in quanto … non supportato da elementi certi quali le risultanze della rilevazione diretta della superficie, avrebbe deciso la controversia ritenendo “sufficiente” quanto semplicemente “dichiarato” dal contribuente in ordine alle superfici adibite allo svolgimento dell’attività professionale.

Nel merito, il Comune sostiene “come la rettifica superficiaria sia scaturita dal raffronto della superficie denunciata dal contribuente ai fini ICIAP 1990 (mq 45,97) con quella risultante a seguito di accertamento effettuato mediante raffronto incrociato tra i dati catastali (derivanti dallo sviluppo della planimetria allegata alla pratica di condono edilizio risalente al 1993) e quelli relativi all’applicazione della TARSU. Esso conclude, affermando che “nel caso di specie, non essendo documentata una parziale diversa destinazione d’uso dell’immobile utilizzato, esso va senz’altro computato per intero nella superficie costituente parametro di tassazione ai fini ICIAP, risultando di fatto utilizzato, direttamente od anche indirettamente, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale”.

4.2. Il motivo è fondato, perchè, se è esatto affermare, come ha fatto la CTR, che non si può utilizzare per l’ICIAP la denuncia formulata per la TARSU, perchè “deve escludersi qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e quella che il contribuente dichiara ai fini ICIAP, attesa la diversità dei presupposti delle due imposte – essendo la TARSU dovuta per l’occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l’ICIAP riguarda il locale o l’area attrezzata adibita ad insediamento produttivo cioè utilizzata per l’esercizio di imprese, arti e professioni – e non potendosi escludere, quindi, che il contribuente utilizzi, per la sua attività, solo una parte dell’immobile tassato ai fini della TARSU, destinando, ad esempio, la restante parte ad abitazione personale o ad altre finalità” (Corte di cassazione 23 luglio 2009, n. 17211), non è logico negare valore probatorio alla planimetria catastale che dallo stesso contribuente sia stata allegata alla pratica del condono edilizio, come si è erroneamente orientata a fare la sentenza impugnata.

5. Conclusioni.

Le precedenti considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR del Molise, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR del Molise, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

 

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