Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5693 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19979/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5503/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 09/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle entrate – Riscossione ricorre, con un unico motivo, nei confronti di R.M., che non si costituisce, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la nullità del mandato difensivo conferito dall’appellato agente della riscossione ad un avvocato del libero foro, ritenendo per ciò stesso assorbita “la questione eccepita nel merito relativamente all’assenza di prova della notifica delle cartelle impugnate”;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 1 e 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, e art. 11 preleggi, censura la sentenza impugnata per avere la CTR rilevato la nullità della procura ad litem rilasciata dall’agente della riscossione ad un avvocato del libero foro per la costituzione nel giudizio promosso sia in primo grado che in secondo grado dal contribuente, peraltro effettuata prima del 1 luglio 2017, data di decorrenza dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, D.L. citato, ex art. 1.

2. Il motivo, incentrato sulla possibilità dell’agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, è manifestamente fondato e va accolto.

3. Nella specie viene preliminarmente in rilievo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, dettato in materia di “assistenza tecnica”, che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. e), l’obbligo dell’assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all’albo da parte degli uffici finanziari e dell’agente della riscossione che, ai sensi del citato D.Lgs., art. 11, comma 2, stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui citato art. 12, al vigente comma 8, che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall’Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà “residuale” quanto, piuttosto, una facoltà “aggiuntiva” per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l’art. 24 Cost., comma 2, (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 citato, cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003).

4. Ciò precisato osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (vigente all’epoca di costituzione dell’agente della riscossione nel giudizio dinanzi la CTP di Napoli, effettuata con atto del 28/02/2017), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonchè alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2020, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)”.

5. Il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

6. Successivamente, Cass. n. 31241 del 2019, esaminando analoga questione, muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato (a pag. 7) che “anche alla luce dello ius superveniens, l’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro”.

7. Da quanto detto consegue che il ricorso va accolto e la causa rinviata alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazi

one delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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