Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5692 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5517/2006 proposto da:

SIPES SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dell’Amministratore unico e

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato GARATTI Luciano, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRENO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S.I.P.E.S. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia Sezione Staccata di Brescia dep. il 24/01/2005 che, respingendo l’appello della contribuente,aveva confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che aveva rigettato il ricorso della medesima avverso gli avvisi di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1994.

La CTR ha ritenuto sussistenti una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti dalle circostanze che le fatture per operazioni inesistenti portavano numero di partita Iva appartenente a soggetti diversi dall’emittente, cessati da tempo e che non risultavano avere intrattenuto rapporti commerciali con la contribuente, e che la stessa si era limitata ad invocare la correttezza formale delle scritture senza produrre documentazione idonea a confutare le circostanze dedotte dall’Ufficio e aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione dei costi per operazioni inesistenti.

Deduce la ricorrente di avere eccepito la illegittimità del recupero a tassazione dell’intero pacchetto delle operazioni ritenute fittizie senza considerare i costi pervenendo ad un accertamento che destava perplessità per il suo ammontare;che non si rinveniva alcuna prova della pretesa inesistenza delle operazioni di cui alle fatture passive che aveva regolarmente annotato nelle scritture contabili;

che le rilevate irregolarità contabili erano IJ fisiologiche al sistema di computerizzazione; chiedeva pertanto la cassazione della sentenza impugnata, così testualmente concludendo: “in via principale, perchè palesemente viziata da errore di fatto in quanto dagli atti dell’amministrazione finanziaria (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, avviso di accertamento dell’Ufficio) non si rinveniva alcuna prova della pretesa tributaria” e “in via subordinata, perchè sulla base dei reali presupposti di fatto così come sono stati esposti nei precedenti gradi del giudizio,la ricorrente ritiene di non avere commesso alcuna violazione alle norme tributarie”.

L’Amministrazione non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso sono inammissibili onde lo stesso deve essere rigettato.

La dettagliata superiore esposizione del contenuto, delle deduzioni e delle conclusioni di cui al ricorso in esame dimostra che la ricorrente non invoca alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., che legittimano il ricorso per cassazione, ma si limita a contestare il risultato della decisione, introducendo inammissibili valutazioni di fatto,senza dedurre e indicare alcuna violazione di legge o vizio motivazionale.

L’avere dedotto, nella parte dedicata ai motivi del ricorso che la CTR “non ha considerato circostanze di fatto e di diritto risultanti chiaramente in atti e determinanti ai fini della decisione”, senza alcuna specifica indicazione sia delle norme legittimanti il ricorso per cassazione sia delle norme che si assumono violate, in relazione alle deduzioni successive, non consentono di individuare alcuna ipotesi ammissibile di ricorso.

La ulteriore esposizione dei motivi,sintetizzata nei termini esposti nella parte motiva, esprime una sostanziale non condivisione del giudizio espresso dalla CTR. Questa Corte (Sent. n. 2272 del 02/02/2007) ha ritenuto che non comporta deduzione di vizio di difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la proposizione del ricorso per cassazione per il motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la deduzione sostanziale di difformità’ del giudizio espresso dal giudice rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in tale caso, il motivo di ricorso sì risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi l’Amministrazione difesa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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