Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5690 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19282/2019 R.G. proposto da:

FRI-EL GROTTOLE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.E., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. ZIZZO Giuseppe e SOZZI

Chiara, presso il cui studio legale sito in Milano, alla via Gian

Battista Bazzoni, n. 12, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 711/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIOTTI

Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La FRI-EL GROTTOLE s.r.l., proprietaria di un parco eolico costituito da torri generatrici di energia elettrica (impianto aereogeneratore), proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di ciascun impianto eolico ottenuta escludendo il valore delle torri eoliche in quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 8.670,00 che comprendeva anche il valore della torre che compone l’aereogeneratore.

2. La società contribuente impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita Commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso compensando le spese processuali.

3. Sull’impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello osservando: a) che l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa; b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale; c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale dell’impianto eolico.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi.

5. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, u.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’aerogeneratore benchè abbia “sicura natura di impianto funzionale allo specifico processo produttivo” (ricorso pag. 22).

1.1. Osserva, in particolare, che l’aerogeneratore è una macchina complessa, che comprende quale elemento costitutivo anche la torre di sostegno, che assume il ruolo di elemento funzionale alla produzione di energia elettrica al pari degli altri macchinari e congegni. Assume, pertanto, che la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ha inteso escludere dagli elementi idonei a caratterizzare la stima del bene immobile ai fini catastali (stima diretta) tutti quegli elementi che fanno parte del processo produttivo, come la torre di sostegno, in base al criterio della inscindibilità funzionale della torre rispetto all’aerogeneratore. Contesta, in ogni caso, l’ascrivibilità al concetto di costruzione del manufatto “imbullonato”, in quanto lo stesso, in caso di sua rimozione, perderebbe le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.

3. La L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha previsto che “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

3.1. Orbene, questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (cfr. Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20726, n. 20727 e n. 20728; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 21286, n. 21287 e n. 21288; nonchè Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2020, n. 21460, n. 21461 e n. 21462) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi, nell’ultima parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l’esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale. E’ quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perchè ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

4. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale, limitandosi ad una apodittica affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a autorizzazione edilizia e paesaggistica. Ne consegue che la causa, in accoglimento del motivo in esame, va rimessa alla competente CTR perchè provveda ad effettuare il predetto accertamento.

5. Alcune considerazioni devono farsi in relazione alle tesi che sulla questione in esame ha prospettato la difesa erariale nella memoria con cui ha chiesto anche la rimessione della causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria, “anche al fine dell’eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite”.

6. Al riguardo, deve osservarsi che, dal complesso delle argomentazioni ivi svolte, la difesa erariale accede all’interpretazione fatta da questa Corte della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (legge di stabilità 2016), giacchè, nonostante la premessa “di voler prospettare una nuova lettura delle disposizioni normative che regolano la fattispecie” (pag. 3), si limita a criticare i precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (più sopra indicati) ritenendo che “proprio il ricorso, in quelle pronunce compiuto, a concetti scientifici extragiuridici – cioè, precisamente, al contrasto della forza impressa dal vento, conferente ai pali eolici funzione essenziale nell’impianto eolico di generazione elettrica – avrebbe potuto far emergere le reali caratteristiche delle torri eoliche mediante l’impiego, nel ragionamento logico-giuridico del decidente, della coppia concettuale di contrasto struttura/funzione, avente rilevanza giuridica nella fattispecie”. In buona sostanza la difesa erariale, facendo leva sulle “nozioni rinvenibili nella scienza delle costruzioni”, dubita che la torre eolica costituisca un “impianto funzionale allo specifico processo produttivo”, per essere invece un “bene immobile” avente “funzione del tutto analoga a quella di qualunque altra opera di sostegno (di cui è indubbia la natura di “costruzione”)”. E’ quindi evidente che la tesi prospettata dalla difesa erariale non involge l’interpretazione della disposizione sopra richiamata, peraltro assolutamente chiara nella sua formulazione, ma pone questioni di natura prettamente tecnica, sulla funzione in concreto svolta dalla torre eolica, che rendono all’evidenza necessario un accertamento in fatto, da compiersi dal giudice di merito.

6.1. E ciò avvalora il rilievo, fatto da questa Corte anche nei precedenti sopra citati, circa la necessità di un tale accertamento in ipotesi, come quella di specie, in cui la CTR si è limitata a fondare la decisione sulla considerazione che la torre è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a autorizzazione edilizia e paesaggistica e, quindi, sulla valorizzazione della sola consistenza fisica della costruzione che è circostanza insufficiente ad includerla nella stima diretta e nel calcolo della rendita catastale, anche alla luce dei rilievi sollevati al riguardo dalla società contribuente, corroborati da pareri tecnico-scientifici circa la funzione non solo passiva di sostegno della torre ma di componente essenziale ed attiva dell’impianto di aerogenerazione.

6.2. Quanto alla “natura di agevolazione tributaria” della disposizione in esame, pure prospettata dalla difesa erariale nella memoria in esame, è appena il caso di rilevare che, anche a voler accedere a tale prospettazione, essa spiegherebbe effetti sul piano dell’onere probatorio, che qui non viene in rilievo, mentre l’applicazione che se n’è fatta nel caso concreto comunque non contrasta con la tesi propugnata.

7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4.

8. Il motivo, che è ammissibile, stante la analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, non è però fondato.

9. Il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione “in modo tale che il costo dell’immobile come indicato nella relazione di stima, risulta essere dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture e del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo), degli oneri concessione e urbanizzazione e degli oneri finanziari”. Ha affermato, inoltre, che “l’Ufficio, infatti, ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per loro natura pubblica non dovevano essere allegati, e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonchè del prezziario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente o perchè pubblici ovvero perchè allegati”.

10. Si tratta di una motivazione che, specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione al terreno di un valore sproporzionato – pag. 24 del ricorso) consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi). Nè il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123).

11. Nè in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (erroneo impiego da parte dell’Ufficio dei valori delle fondazioni dichiarati dalla Società ni modelli Docfa ed erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale, oltre che sproporzione dei relativi importi, delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore) la motivazione è omessa, ma, sia pure più sintetica e per relationem, comunque consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.

12. In estrema sintesi, il primo motivo di ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione mentre va rigettato il secondo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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