Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5690 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7463-2018 proposto da:

DANELLI AUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo

studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato RULLI FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

441, presso lo studio dell’avvocato CICCONETTI GIANLUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARINCI LUCIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1423/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Danelli Auto S.r.l. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di L’Aquila che, confermando sul punto la sentenza di primo grado del tribunale di Pescara, ha accolto la domanda del signor sig. Giovanni Semproni di risoluzione del contratto con cui costui aveva acquistato un’autovettura dalla stessa Danelli Auto, per vizi dell’autovettura, con condanna della stessa alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495,1497 e 1460 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che i tentativi di riparazione del veicolo effettuati dalla venditrice su richiesta del compratore fossero idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1492 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo l’azione di risoluzione esercitata dal sig. Semproni nonostante che costui avesse usato prolungatamente l’autovettura.

Il Semproni ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale il contro ricorrente ha depositato una memoria. A tale adunanza la causa fu rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza n. 23857/18 (“Dicano le Sezioni Unite, previa qualificazione dell’istituto della garanzia per vizi nella compravendita – con esclusione, stante la loro peculiare disciplina, delle fattispecie di compravendita disciplinate dal codice del consumo – se siano configurabili idonei atti interruttivi della prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, ai sensi degli art. 2943 c.c. e ss., diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale, e se, ed in quale misura, detti atti interruttivi inibiscano il decorso della prescrizione in relazione alle azioni edilizie di cui all’art. 1492 c.c., comma 1”).

Dopo il deposito della sentenza della Sezioni Unite n. 18672/19 la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza del 12.11.19, per la quale la società ricorrente ha depositato una memoria.

La questione di diritto posto al primo motivo di ricorso sollecita un intervento nomofilattico da adottare all’esito di una discussione in udienza pubblica.

La ratio decidendi della sentenza gravata, infatti, è la seguente “il suddetto termine annuale è stato reiteratamente interrotto per effetto dei numerosi interventi riparatori eseguiti dal venditore sul veicolo compravenduto, idonei ad interrompere il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2944 c.c., sostanziandosi il sotteso impegno riparatore in un riconoscimento del debito” (pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza.

Tale affermazione trova riscontro in Cass. SSUU 13294 del 21/6/2005, così massimata: “In tema di compravendita, l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sè non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.),sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o “per facta concludentia”), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva”.

In Cass. SSUU 13294/05 sono rinvenibili due affermazioni, collegate ma distinte:

1) la prima (sottolineatura nostra) è quella secondo cui “l’impegno del venditore di eliminare i vizi… consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.)”;

2) la seconda è quella secondo cui il suddetto impegno si sosta nzia “in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.)”.

La prima affermazione è stata superata da Cass. SSUU 19702/12, con un arresto non più rimesso in discussione dalla giurisprudenza successiva (e che il Collegio non vede ragioni di rimettere in discussione), la cui massima così recita (sottolineatura nostra): “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale”.

La questione di diritto posta dal ricorrente consiste nel verificare se debba ritenersi superata (da Cass. SSUU 19702/12 o dalla giurisprudenza successiva), o debba comunque superarsi, anche la seconda affermazione rinvenibile in Cass. SSUU 13294/05, vale a dire quella secondo la quale l’intervento del venditore volto alla riparazione del vizio della cosa venduta deve qualificarsi come atto interruttivo della prescrizione (pur sempre annuale, e non decennale) dell’azione di garanzia ex art. 1495 c.c..

In proposito va evidenziato che Cass. SSUU 19702/12, mentre afferma che l’intervento riparatore del venditore non è idoneo a trasformare il termine dell’azione di garanzia da annuale in decennale (in ciò discostandosi apertamente da Cass. SSUU 13294/05) non si occupa della questione concernente l’idoneità (affermata in Cass. SSUU 13294/05) dell’intervento riparatore del venditore ad interrompere, ai sensi dell’art. 2944 c.c., la prescrizione annuale dell’azione di garanzia.

La possibilità di attribuire agli interventi riparatori del venditore efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione di garanzia ex art. 1490 c.c. risultava, peraltro, non compatibile con l’orientamento secondo cui la prescrizione di tale azione poteva essere interrotta soltanto dall’esercizio dell’azione giudiziale (sentenze nn. 20705/17 e la 6974/17). Proprio tale orientamento, tuttavia, è stato smentito da Cass. SSUU 18672/19, la quale, se è vero che si occupa espressamente solo delle possibilità di interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia mediante atto di costituzione in mora, in tanto afferma tale possibilità in quanto attribuisce alla azione di garanzia natura di diritto (sostanziale) e non di azione (processuale) e, quindi, ammette la possibilità che la prescrizione di tale diritto venga interrotto anche mediante atti extraprocessuali.

Donde l’opportunità di riesaminare in pubblica udienza, alla luce di Cass. SSUU 18672/19, la questione della possibilità di attribuire efficacia interruttiva della prescrizione dell’azione di garanzia agli interventi riparatori del venditore, ai sensi dell’art. 2944 c.c..

P.Q.M

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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