Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 569 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. I, 15/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 15/01/2010), n.569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13110/2008 proposto da:

A.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

OSSERVA

Che A.A., con ricorso per cassazione notificato il 15.5.2008, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 30 ottobre 2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso 27.5.1989 ed ancora pendente, in relazione ad eccesso di durata di 15 anni ed 11 mesi rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in due anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 800,00 e le spese processuali in Euro 425,52.

Che il Ministero dell’Economia e delle Finanze intimato non ha spiegato difesa.

Che il primo motivo, con cui la ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale è inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si è uniformata al limite di congruità di due anni indicato in sede europea in ordine alle controversie lavoristiche, resta da osservare che sarebbe stato onere della ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo più rapido; nè di certo tale onere può ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Che analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma ciò non vuoi dire che ogni causa di tale natura sia per ciò solo importante, e la relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facoltà discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, può comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il bonus in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Nè ciò implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

Che in ordine alla riferibilità dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Che meritano accoglimento le censure in punto liquidazione del danno per aver la Corte di merito applicato il parametro adottato per l’intera eccedenza riscontrata.

Che sono assorbite le censure in punto spese.

Che l’impugnato decreto deve perciò essere cassato con pronuncia nel merito, non necessitando ulteriori indagini istruttorie, liquidando l’equo indennizzo in Euro 15.400,00 (euro 800 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per ciascun anno del residuo eccesso di durata) e determinando le spese processuali secondo la tariffa vigente per i procedimenti ordinari, nella misura indicata in dispositivo.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese della presente fase di legittimità vengono compensate nella misura di 1/2, ponendo il residuo a carico dell’amministrazione soccombente. Con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 15.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al salso e delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorario.

Compensa per 1/2 le spese del presente giudizio di legittimità e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo che liquida in Euro 400,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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