Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5687 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19373-2019 proposto da:

G.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati PAOLO PIVA, ANTONIO ANDREOLI;

– ricorrente –

contro

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, non in proprio ma nella qualità di mandataria della

Siena NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE

CAVERNI N. 6, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA SANTINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIELLA GRASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 807/2018 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.L., creditore munito di titolo esecutivo, nel 2010 iniziò l’esecuzione forzata sui beni dei debitori C.D. e G.R..

I beni dei debitori vennero raggruppati, sulla base di apposita perizia di stima, in tre lotti contrassegnati dalle prime tre lettere dell’alfabeto, ed il creditore procedente chiese ed ottenne dal giudice dell’esecuzione l’assegnazione del lotto “C”.

2. Dopo l’assegnazione intervenne nel processo esecutivo la società Siena Mortgages 09-06 s.r.l., per il tramite della propria rappresentante volontaria Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., assumendo di essere creditrice di G.R..

3. A questo punto tra i quattro soggetti dell’esecuzione (il creditore procedente, quello intervenuto, i due debitori esecutati) si sviluppò un contrasto così riassumibile:

-) il creditore procedente iniziò a sostenere che l’assegnazione già compiuta in suo favore del “lotto C” non fosse satisfattiva, e chiese l’assegnazione o la vendita degli altri beni dei debitori;

-) la banca intervenuta si associò alla richiesta di ulteriore corso dell’esecuzione;

-) i debitori esecutati opposero che il giudizio di esecuzione venisse dichiarato estinto, per effetto dell’avvenuta assegnazione di beni immobili al creditore procedente.

4. Tutte le suddette parti rivolsero varie istanze al giudice dell’esecuzione, intese a sollecitare l’adozione – rispettivamente – di provvedimenti di ulteriore impulso del processo esecutivo, ovvero di dichiarazione di estinzione dello stesso.

Il giudice dell’esecuzione, dopo avere riservato di provvedere su tali istanze all’udienza del 15.7.2013, sciolse la riserva il 17.9.2014, disponendo per la prosecuzione dell’esecuzione.

5. Dopo ulteriori istanze e provvedimenti ordinatori che in questa sede non vengono in rilievo, con ordinanza 26.8.2015 il giudice dell’esecuzione demandò al professionista delegato di esperire ulteriori tentativi di vendita.

Contro tale provvedimento, di cui né il ricorso, né la sentenza, né il controricorso, riferiscono l’esatto contenuto, proposero opposizione G.R. e C.D., con ricorso depositato il 15.9.2015.

6. Conclusa la fase sommaria i due opponenti introdussero il giudizio di merito, deducendo che l’esecuzione doveva dichiararsi estinta merce’ l’assegnazione al creditore procedente del lotto “C”, da ritenersi satisfattivo delle sue ragioni.

7. Con sentenza 5 dicembre 2018 n. 807 il Tribunale di Piacenza ha rigettato l’opposizione.

Il provvedimento non contiene altra motivazione che il rinvio alle motivazioni contenute nell’ordinanza con cui il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento di diniego di adozione di provvedimenti urgenti, adottato dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione.

8. La sentenza di rigetto dell’opposizione è stata impugnata per cassazione da G.R., con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la Siena NPL 2018 s.r.l. (divenuta titolare, per effetto di successive cessioni e fusioni, del credito originariamente vantato dalla società Siena Mortgages 09-06 s.p.a.), per il tramite della propria rappresentante volontaria Prelios Credit Servicing s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti deducono che erroneamente il Tribunale ha qualificato l’opposizione da loro proposta come opposizione agli atti esecutivi.

Deducono che l’opposizione da essi introdotta andava qualificata come opposizione all’esecuzione, e che “aierini di una completa valutazione del motivo” si allegavano al ricorso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato i provvedimenti urgenti all’esito della fase sommaria, la sentenza impugnata e il ricorso in opposizione.

1.1. Il ricorso è inammissibile e comunque sarebbe infondato.

Il ricorso è inammissibile perché non trascrive, né riassume in modo esaustivo, quali motivi vennero dedotti a supporto dell’opposizione, né quale fosse il contenuto dell’ordinanza oggetto di opposizione.

Il ricorso, dunque, è irrispettoso sia dell’onere di esporre con chiarezza e sintesi i fatti salienti del giudizio, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3; sia dell’onere di esporre in modo chiaro il contenuto degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

1.2. Il ricorso è comunque infondato, perché, secondo quanto si legge a pagina 5 del ricorso per cassazione, a fondamento dell’opposizione i debitori avevano dedotto l’illegittimità del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva concesso l’assegnazione del lotto “D” al creditore procedente.

Una censura, dunque, concernente il regolare svolgimento dell’esecuzione, e non il diritto del creditore di procedervi.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 505,507,588,589 e 590 c.p.c.. Sostengono che “l’originale procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estinta in esito alla assegnazione richiesta e ottenuta dal creditore procedente”.

L’illustrazione del motivo prosegue muovendo varie censure (non al provvedimento impugnato, ma) all’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Piacenza all’esito della fase sommaria della opposizione esecutiva.

Solo a pagina 11 il motivo si conclude osservando che il provvedimento impugnato nella presente sede sarebbe erroneo perché con l’assegnazione al creditore procedente del lotto da lui richiesto, ed in assenza di altri creditori intervenuti prima dell’assegnazione, il giudizio di esecuzione si sarebbe dovuto dichiarare estinto.

2.1. Il motivo è inammissibile per la totale inintelligibilità sia dei fatti posti a fondamento della suddetta censura, sia delle ragioni che la sorreggono.

La ricorrente, infatti, ha inteso – in sintesi – sostenere due assunti: che il creditore procedente M.L. era stato soddisfatto con l’assegnazione del lotto “C”; che di conseguenza la procedura andava dichiarata estinta; che l’intervento di un ulteriore creditore dopo l’assegnazione non sarebbe bastato a “tenere in vita” il processo esecutivo, a nulla rilevando che il decreto di trasferimento non fosse stato ancora pronunciato; che quindi il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto adottare i provvedimenti finalizzati all’ulteriore corso della procedura.

2.2. Tuttavia, a chiarimento di tali censure il ricorso non indica:

a) quale fosse il credito vantato da M.L., e per quali ragioni l’assegnazione del lotto “C” doveva ritenersi satisfattiva del credito da quegli vantato; in particolare, la ricorrente non trascrive né riassume il contenuto dell’istanza di assegnazione formulata dal creditore procedente, né indica se sia stata prodotta nella fase oppositiva;

b) in quale atto del giudizio di opposizione, ed in quali termini, vennero dedotti i fatti sub (a).

2.3. In ogni caso – lo si rileva ad abundantiam – il principio di diritto invocato dalla ricorrente è erroneo.

Questa Corte ha infatti già stabilito che l’assegnazione, al pari della vendita, è un atto avente funzione “meramente preparatoria” del decreto di trasferimento, il quale soltanto segna il momento di esaurimento della fase di espropriazione, e quello di inizio della eventuale fase di distribuzione (Sez. 3, Sentenza n. 8205 del 04/04/2013, Rv. 625957 – 01).

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 96 c.p.c..

Deduce che il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio oppositivo, aveva ingiustamente condannato gli opponenti al pagamento di una rilevante somma a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..

Aggiunge che, sottoposta la questione al giudice dell’opposizione, questi omise di pronunciarsi.

3.1. Il motivo è fondato.

Il provvedimento impugnato infatti, già oltremodo laconico nelle altre parti, sulla questione della condanna per lite temeraria tace del tutto.

La sentenza va dunque cassata con rinvio, affinché il Tribunale, in persona di altro magistrato, provveda sulla domanda di revoca dell’ordinanza pronunciata all’esito della fase sommaria del giudizio oppositivo, nella parte in cui condannò gli opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo di ricorso; (-) accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Piacenza, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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