Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5687 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1975/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2003 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti di S.C. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza n. 60/28/03, depositata il 20 aprile 2004, con la quale la C.T.R. Lombardia, in controversia concernente impugnazione di cartelle di pagamento per Irpef e Ilor con riguardo agli anni 1989 e 1999 in relazione ai redditi (in ragione del 50%) risultanti da un conto corrente cointestato al contribuente, confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base del rilievo che in sede penale era emerso che il suddetto conto era intestato unicamente alla moglie), rilevando che non si evidenziavano elementi di novità idonei a modificare l’orientamento espresso dai primi giudici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, i ricorrenti sostengono la nullità della sentenza in quanto sostenuta da una motivazione meramente apparente. Il motivo è fondato.

I motivi in fatto e in diritto posti a base della decisione impugnata si sostanziano nella seguente frase: “La Commissione non può non convenire con la decisione dei primi giudici che hanno rilevato l’infondatezza della pretesa impositiva. Allo stato non si rilevano elementi di novità idonei a modificare l’orientamento”, senza, peraltro, che in alcun punto della sentenza in esame risulti esposto il contenuto delle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado.

Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pur sinteticamente, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, mentre deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. tra numerose altre Cass. n. 2196 del 2003, n. 2268 del 2006, n. 3636 del 2007).

Alla luce di quanto sopra esposto, il motivo di ricorso in esame deve essere accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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