Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5686 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22374/2003 proposto da:

SOGES SRL (già TECNICOM SRL) in persona del legale rappresentante

prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38,

presso lo studio dell’avvocato PERAINO ANTONINO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in

persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2002 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 23/03/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MUSSO, per delega dell’Avvocato

PERAINO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso proposto dalla s.r.l.

Tecnicom avverso l’avviso di accertamento Invim col quale l’Ufficio delle Entrate di Roma aveva rettificato il valore dichiarato nell’atto di compravendita di un appartamento; la C.T.R. Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarava legittimo il valore accertato.

In particolare, i giudici d’appello rilevavano che correttamente l’avviso di accertamento era stato emesso secondo i criteri ordinar di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, in quanto il valore dichiarato nell’atto di compravendita era inferiore all’ammontare determinato, “essendo nota la rendita”, con i criteri automatici di valutazione di cui all’art. 52, D.P.R. citato, presupposto che non consentiva l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12. I predetti giudici rilevavano altresì che la rendita catastale attribuita all’immobile comportava, applicando i criteri di cui al citato art. 52, una somma ben superiore non solo a quanto dichiarato dalla contribuente, ma anche a quanto accertato dall’Ufficio facendo ricorso ai criteri di cui al citato art. 51.

Avverso questa sentenza la Soges s.r.l. (già Tecnicom s.r.l.) propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria; resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, deducendo nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, la ricorrente, premesso che l’Agenzia delle Entrate nell’atto d’appello aveva chiesto in vìa principale l’applicazione del criterio automatico D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4, e solo in subordine la conferma del valore accertato, rileva che i giudici della C.T.R., dopo aver detto che l’appello era meritevole di integrale accoglimento, non avevano chiarito se l’accoglimento si riferiva alla domanda principale o alla subordinata.

La censura è infondata. Sia nella motivazione che nel dispositivo risulta infatti chiaramente che i giudici d’appello hanno ritenuto “di dover dichiarare legittimo il valore accertato dall’Ufficio”, pertanto l’iniziale e generica affermazione di integrale accoglimento dell’appello non può ingenerare dubbi (atteso il tenore della motivazione successiva e del dispositivo) sulla reale portata della decisione.

In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione – che da luogo a vizio di nullità della sentenza da far valere mediante impugnazione- presuppone che non vi sia alcuna coerenza tra i due atti, sicchè va escluso quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione e si possa escludere che il contrasto sia l’esito di un ripensamento sopravvenuto (v. tra le altre Cass. n. 27880 del 2008).

Col secondo motivo, genericamente deducendo violazione o falsa applicazione “di norme di diritto”, oltre che vizi di motivazione, la ricorrente rileva che i giudici d’appello avevano erroneamente interpretato la disciplina in materia, in quanto l’applicazione del criterio di valutazione automatica ai sensi dell’art. 52, comma 4, citato non conduce ad un valore superiore a quello indicato dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, posto che, nella specie, trattandosi di immobile di categoria catastale (OMISSIS), il moltiplicatore non è pari a cento ma a cinquanta, come previsto all’articolo unico del D.M. 14 dicembre 1992.

La censura è inammissibile.

1 giudici d’appello hanno sostenuto che era stato dichiarato un valore inferiore a quello determinabile con i criteri automatici di valutazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, onde l’Ufficio aveva correttamente valutato l’immobile sulla base dei criteri di cui all’art. 51, D.P.R. citato.

L’affermazione secondo cui il valore determinato secondo i criteri automatici di valutazione sarebbe superiore non solo a quello dichiarato dalla parte ma anche a quello accertato dall’Ufficio è argomento ad abundantiam che non costituisce ratio decidendi della decisione impugnata.

Giova aggiungere che nella censura in esame non si contesta il fatto (affermato in sentenza) che il valore dichiarato nell’atto di compravendita era inferiore a quello determinabile con l’applicazione dei criteri automatici, bensì il fatto (altresì affermato in sentenza ma, come detto, non posto a base della decisione) che tale valore era inferiore anche a quello accertato dall’Ufficio. Ne consegue che l’asserito errore nella determinazione del valore secondo i criteri automatici, denunciato nel motivo in esame, non incide in ogni caso sulla decisione, posto che essa, come sopra rilevato, è fondata sul fatto (incontestato) che il valore dichiarato fosse inferiore a quello determinabile sulla base dei criteri automatici e che questo fatto comportava perciò solo (e indipendentemente dall’entità della differenza tra i due valori) la valutazione dell’immobile secondo i criteri di cui al citato art. 51, così come operata con l’avviso dichiarato legittimo dai giudici d’appello.

Tanto premesso, è sufficiente evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che censura un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima (v. tra numerose altre Cass. n. 10241 del 2000).

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12, oltre che vizio di motivazione, la ricorrente rileva che, come riconosciuto dallo stesso Ufficio, al momento della notìfica dell’avviso di accertamento la rendita catastale non era stata ancora attribuita dall’UTE, per questo motivo, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nessun avviso di accertamento avrebbe potuto essere emesso fino al momento di attribuzione della rendita, avendo la parte chiesto di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 12 in epigrafe citato.

La censura è fondata.

Nella parte iniziale della sentenza impugnata si legge che l’Ufficio dinanzi alla C.T.P. di Roma “precisava che l’accertamento era stato effettuato in mancanza di attribuzione di rendita” e che lo stesso Ufficio si riservava di rettificare la valutazione operata nel caso in cui la parte avesse prodotto la rendita attribuita “ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12”.

L’Ufficio pertanto ammette che al momento della dichiarazione della contribuente (ed anche al momento dell’accertamento) non era stata ancora attribuita rendita all’immobile, ed ammette altresì che la parte aveva chiesto l’applicazione della L. n. 154 del 1988, art. 12:

dalla sentenza impugnata tale fatto non risulta, nel corso dell’iter processuale, contestato da alcuno nè contraddetto da eventuali acquisizioni documentali, senza che possa ritenersi che l’unica, sibillina espressione “essendo nota la rendita” (la quale, per la collocazione nell’ambito del periodo, non rende univocamente palese il momento in cui, per i giudici d’appello, la rendita di riferimento sarebbe stata o divenuta nota) possa esprimere la convinzione dei giudici d’appello che la rendita fosse già nota al momento della dichiarazione del valore (e, a fortiori, al momento dell’accertamento da parte dell’Ufficio), posto che, come detto, l’espressione sopracitata è ambigua e, soprattutto, non risulta accompagnata da alcun accertamento o da alcuna valutazione in ordine al fatto che pacificamente (secondo la medesima sentenza) l’Ufficio aveva ammesso invece che l’immobile anche al momento di emissione dell’avviso opposto non era attributario di rendita.

Sulla base di tali presupposti (ammessi, come già rilevato, dallo stesso Ufficio e non risultanti, nell’ambito della medesima sentenza, smentiti da un diverso accertamento in fatto) la decisione assunta risulta non conforme a diritto, in quanto, in ipotesi di immobile non attributario di rendita nonchè di richiesta di avvalersi di quanto disposto dall’art. 12 cit., l’Ufficio può emettere avviso di liquidazione (non necessariamente avviso di accertamento) solo in seguito all’attribuzione di rendita da parte dell’UTE e solo per la differenza tra il valore dichiarato e quello accertato, secondo i criterì automatici, sulla base della rendita attribuita dall’UTE, mentre nella specie è stato ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso prima dell’attribuzione di rendita e calcolato sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51.

In proposito, è sufficiente richiamare la copiosa giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, con riguardo alla compravendita di immobile all’atto del trasferimento non ancora iscritto in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita, qualora i contribuenti, ai sensi del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito in L. n. 154 del 1988, abbiano dichiarato di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e, dopo la attribuzione della rendita catastale, il valore dichiarato sia risultato inferiore all’ammontare determinato in modo automatico in base alla L. n. 154 del 1988, l’Ufficio legittimamente provvede a chiedere, con avviso di liquidazione e non con atto di accertamento, il conguaglio dell’imposta dovuta sull’atto summenzionato, atteso che, in tal caso, la tassazione avviene in base al valore dichiarato dal contribuente (quando viene attribuita all’immobile la rendita catastale, il valore determinato in base a tale rendita è valore “dichiarato” dal contribuente) e l’amministrazione provvede solo a liquidare il dovuto (v. tra numerose altre Cass. n. 3046 del 2000).

Peraltro, ove anche volesse ritenersi che con l’espressione “essendo nota la rendita” i giudici d’appello avevano inteso affermare che la rendita (non era divenuta nota in seguito ad attribuzione successiva all’emissione dell’avviso ma) era già nota al momento della compravendita dell’immobile, la sentenza risulterebbe affetta dal denunciato vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità, essendo l’affermazione non supportata da alcun accertamento in fatto ed in contrasto con le pacifiche affermazioni dell’Ufficio riportate nella medesima sentenza.

L’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento dei successivi motivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, il primo e il secondo motivo devono essere rigettati, il terzo motivo deve essere accolto, mentre il quarto e il quinto devono ritenersi assorbiti.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo e assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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