Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5686 del 02/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 02/03/2021), n.5686
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13021/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
TRASPORTI SOLARI di T. & C. s.n.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28/02/2018 della Commissione tributaria
regionale della VALLE D’AOSTA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 09/12/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. In controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento riferita a diverse cartelle di pagamento che la contribuente TRASPORTI SOLARI di T. & C. s.n.c. impugnava deducendo, tra le altre cose, l’omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti erariali, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle entrate ritenendo tardiva la controeccezione di interruzione di prescrizione, perchè questa doveva essere sollevata “tempestivamente (e cioè nella prima occasione utile), in questo caso con la costituzione in primo grado dell’Ufficio”. Rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto dalla società contribuente ritenendo regolarmente notificate le cartelle impugnate.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui non replica l’intimata.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938,2943 e 2945 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, censurando la statuizione impugnata là dove aveva ritenuto tardivamente proposta dall’Agenzia delle entrate la controeccezione di interruzione della prescrizione, perchè sollevata solo in grado di appello, richiamando al riguardo Cass., Sez. U, n. 15661 del 2005 e Cass. n. 9226 del 2018.
2. Preliminare all’esame del motivo di ricorso (in relazione al quale pare opportuno segnalare anche Cass., Sez. U., n. 10531 del 2013 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24214 del 2016, in motivazione p. 6) è il rilievo dell’omessa integrazione del contraddittorio in grado di appello.
3. Invero, dallo stesso ricorso (pag. 4) risulta che la CTP di Aosta con ordinanza n. 10/2017 depositata in data 08/2/2017 aveva disposto l’integrazione del contraddittorio, poi regolarmente effettuata dalla società contribuente, nei confronti dei soci della predetta società. Contraddittorio violato, invece, nel successivo grado di giudizio, in quanto l’appello non risulta essere stato notificato anche ai soci, nè la CTR ha provveduto, come avrebbe dovuto, in tal senso disponendo la notifica dell’atto di impugnazione ai soci pretermessi.
4. Al riguardo deve ricordarsi che “L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 26433 del 2017; conf. Cass. n. 8790 del 2019).
5. Ne consegue che va dichiarata la nullità del giudizio di appello con conseguente rimessione della causa alla competente CTR perchè provveda a rinnovare il giudizio nel contraddittorio di tutte le parti processuali.
6. Il giudice di appello provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
PQM
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021