Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5684 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. un., 02/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2458/2019 R.G. proposto da:

A.T.O. AMBIENTE CL1 S.P.A., in liquidazione, in persona del

liquidatore p.t. I.E., rappresentato e difeso dall’Avv.

Prof. Fabio Santangeli, con domicilio eletto in Roma, via dei

Gracchi, n. 187, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Magnano di San

Lio;

– ricorrente –

contro

F.G. S.R.L.;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 40/2018 Ist.

Fall..

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre

2019 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha

chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso al Tribunale di Caltanissetta, la F.G. S.r.l. ha proposto istanza di fallimento nei confronti dell’A.T.O. Ambiente CL1 S.p.a., assumendo di essere creditrice nei confronti della stessa dell’importo di Euro 679.665,39, dovuto in virtù del Decreto Ingiuntivo n. 183/16, emesso il 12 maggio 2016, e rimasto parzialmente insoddisfatto, nonostante le procedure esecutive promosse a carico della debitrice;

che, con atto notificato il 7 gennaio 2019, l’ATO ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla predetta domanda;

che, a fondamento dell’istanza, la ricorrente afferma di essere un ente locale intermedio a base territoriale, costituito ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 31 maggio 1999 per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, ed assommante in sè i poteri della Provincia e dei Comuni inclusi nell’ambito territoriale al fine di soddisfare esigenze generali della collettività non aventi carattere industriale o commerciale;

che, con la L.R. 8 aprile 2010, n. 9, art. 19. le società d’ambito istituite nella Regione siciliana ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 201, sono state poste in liquidazione, con riserva all’autorità amministrativa del potere di procedere alla nomina di un liquidatore, ove i Comuni interessati non vi provvedano;

che, ai sensi della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 17, i Comuni hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, e rispondono sussidiariamente dei debiti contratti dalla società d’ambito;

che, al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione, la L.R. 12 maggio 2010, n. 11, art. 45, comma 6, come modificato dalla L.R. 19 settembre 2012, n. 49, art. 2 e l’ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/rif. del 27 settembre 2013 hanno previsto il trasferimento l’istituzione di una gestione liquidatorie, le cui funzioni sono state poi trasferite ad un ufficio speciale istituito ai sensi della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, art. 56;

che, ad avviso della ricorrente, un’eventuale dichiarazione di fallimento si tradurrebbe in una tipica ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto, spogliando di ogni potere il liquidatore, porrebbe nel nulla i provvedimenti adottati dalla Regione in attuazione di disposizioni di rango primario, le quali, prevedendo l’avvio di una speciale procedura di liquidazione, costituiscono espressione di una scelta di natura politica, assoggettabile esclusivamente al sindacato di legittimità costituzionale;

che il difetto assoluto di giurisdizione non incide peraltro sull’effettività della tutela giurisdizionale assicurata ai creditori, ai quali spetta la facoltà di promuovere la verifica della corretta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento di liquidazione, attraverso l’impugnazione dei singoli atti posti in essere dal liquidatore;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con atto sottoscritto il 18 settembre 2019, notificato alla controparte il 19 settembre 2019 e depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019, i difensori della ricorrente, a tanto espressamente abilitati in virtù della procura speciale rilasciata in calce al ricorso, hanno rinunciato al regolamento di giurisdizione, dichiarando che con decreto del 10 giugno 2019 il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanza di fallimento;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata accettata dall’intimata, la quale, astenendosi dalla costituzione nella presente fase, ha dimostrato di non avere interesse a dare impulso al regolamento di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7380; 2/12/2010, n. 24417);

che, in quanto idonea ad impedire la prosecuzione del procedimento, la pronuncia di estinzione riveste carattere preliminare rispetto alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, sollecitata dal Pubblico Ministero in relazione alla natura della questione proposta dalla ricorrente, non attinente alla giurisdizione ma alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, e quindi alla fondatezza della domanda nel merito (cfr. Cass., Sez. Un., 16/07/2008, n. 19514; Cass., Sez. VI, 13/12/2018, n. 32368; Cass., Sez. I, 25/01/2012, n. 1083);

che la predetta pronuncia risulta altresì preliminare rispetto alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, in conseguenza del segnalato rigetto dell’istanza di fallimento, che, comportando la chiusura del giudizio di merito, ha fatto venir meno l’interesse di entrambe le parti alla risoluzione della questione di giurisdizione, e quindi alla prosecuzione del presente procedimento, avente carattere incidentale rispetto a quello in cui è stata proposta l’istanza di regolamento (cfr. Cass., Sez. Un., 19/12/2007, n. 26734; 30/05/2005, n. 11328; 17/01/2002, n. 499);

che la mancata costituzione dell’intimata esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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