Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5683 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. un., 02/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22968/2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 623/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

30/01/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con provvedimento del Ministero della Difesa – Ordinariato militare per l’Italia del 2 luglio 2015 venne accertata e dichiarata l’inidoneità di Don A.D. a svolgere i compiti di cappellano militare e l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia e se ne dispose, in base alla decisione della Superiore Autorità della Chiesa Cattolica Congregazione per il Clero, il rientro alla diocesi di incardinazione;

che con provvedimento della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva dello stesso Ministero, quindi, ne venne disposta la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’art. 1581 Codice dell’ordinamento militare – D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

che con D.Dirig. 11 agosto 2015, è stata disposta la sospensione dall’esercizio del ministero sacerdotale in tutta la circoscrizione dell’Ordinariato Militare ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1575, in virtù del provvedimento n. 619/3-A dell’Ordinario militare del 23 luglio 2015 con il quale era stata disposta la revoca della facoltà di amministrare i sacramenti in tutta la circoscrizione;

che Don A.D. propose distinti ricorsi per accertare l’illegittimità dei provvedimenti sopra indicati ed il suo diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta tenuta dall’Amministrazione, consistita in atti e fatti vessatori a danno della sua integrità psico fisica (danno biologico) e della sfera professionale e religiosa (danno morale);

che il TAR di Bolzano, con la sentenza n. 172 del 2016, dichiarò il difetto di giurisdizione con riguardo all’impugnazione della decisione ecclesiastica del 2 luglio 2015, adottata dalla Congregazione per il Clero della Chiesa Cattolica, avente ad oggetto il giudizio di inidoneità a svolgere le funzioni di cappellano militare. Accolse nel resto il ricorso osservando che la “non idoneità ecclesiastica” non rientrava tra le cause di cessazione dal servizio permanente del cappellani militari, tassativamente dettate dall’art. 1577 comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.); che il decreto non conteneva alcun riferimento alla non idoneità agli “uffici del grado” indicata dall’art. 1581 C.O.M.; evidenziò poi altri aspetti di illegittimità dei provvedimenti impugnati e, conclusivamente, li annullò accertando il diritto del cappellano a permanere in servizio presso il Reggimento Logistico “(OMISSIS)” a (OMISSIS);

che con la sentenza n. 173 del 2016, poi, lo stesso TAR annullò il decreto del Ministero della Difesa dell’11 agosto 2015 con il quale era stata disposta la sospensione dall’esercizio totale del ministero sacerdotale in tutta la circoscrizione dell’ordinariato Militare per l’Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 1575, ed accolse le censure con le quali si lamentava il mancato riconoscimento dell’assegno alimentare D.Lgs. n. 66 del 2010, ex art. 920, rigettando invece quelle proposte avverso la Nota dell’Arcivescovo M.S. del 23 luglio 2015 e le domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno biologico e morale;

che il Consiglio di Stato, respinte le ordinanze di sospensione dell’efficacia esecutiva delle due sentenze e riuniti i ricorsi proposti dal Ministero della Difesa, in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n. 172 del 2016 ed in parziale riforma della stessa ha respinto il ricorso dell’ A. avverso il provvedimento del Ministero della Difesa – Ordinariato Militare per l’Italia n. 2228 -C/1 del 2 luglio 2015 ed avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 33/15/PE del 6 luglio 2015 ed ha annullato senza rinvio la sentenza n. 173 del 2016 dichiarando improcedibile il ricorso nella parte relativa all’azione impugnatoria per sopravvenuta carenza di interesse;

che Don A.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ai quali resiste con controricorso il Ministero della Difesa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 6 e 25 Cost., dell’art. 93 del Testo Unificato delle Leggi Costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige all. D.P.R. n. 670 del 1972 ed del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 6, pone la questione se integri un motivo inerente alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, artt. 110 e 362 c.p.c., la censura con la quale si denunci la nullità della sentenza del Consiglio di Stato – resa su appello avverso una decisione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano – per illegittima composizione del collegio giudicante, per non averne fatto parte, in violazione dello statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, un consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua tedesca.

Ritenuto che la particolare rilevanza di tale questione di diritto rende opportuno il rinvio all’udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1 agosto 2017, n. 19115).

P.Q.M.

La Corte, a seguito di riconvocazione in data 18 febbraio 2020, rinvia il ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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