Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5682 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Edil Fiorentini srl, di seguito “Società”, in persona del legale

rappresentante in carica, signora F.E.C.,

rappresentata e difesa dall’avv. D’Andria Cataldo, presso il quale è

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita 262-264;

– ricorrente –

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”,

in persona del Ministro in carica, e dell’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma Via dei

Portoghesi 12;

– intimati e controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 13 luglio 2006, n. 75/7/06, depositata il 25 settembre 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 20

gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Cataldo D’Andria per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in

subordine, per l’accoglimento per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1. Il ricorso della Società.

1.1.1. Il 9 novembre 2007 è notificato alle intimate autorità tributarie un ricorso della Società, integrato poi con memoria, per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 566/ 60/2001, che, riunitili, aveva rigettato i ricorsi della Società due identici avvisi di rettifica parziale dell’IVA 1993 contrassegnati dallo stesso n. (OMISSIS) e notificati in tempi diversi.

1.1.2. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con cinque motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in Euro 247.767,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il controricorso delle autorità tributarie.

Il 19 dicembre 2007 è notificato alla Società il controricorso delle intimate autorità tributarie, che concludono per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per l’adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 13 dicembre 1996 la Guardia di finanza (GdF) di Costa Volpino segnala alla GdF di Colleferro che, a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della ditta di B.E., questa ha intrattenuto rapporti con la Edil Fiorentini srl;

b) il 28 marzo 1997 la GdF di Colleferro redige un processo verbale di constatazione (PVC) nei confronti della Edil Fiorentini, dal quale risulta che la Società, che esercita il commercio al dettaglio di materiali da costruzione, s’è avvalsa fiscalmente di fatture d’acquisto emesse dalla ditta individuale B.E., la quale non si trovava nelle condizioni oggettive idonee a vendere alcuna merce; secondo la Società ricorrente, nel PVC si affermerebbe che “dai riscontri eseguiti non sono emersi elementi tali da ritenere che le fatture emesse da Bettoni nei confronti della Edil Fiorentini siano fittizi”, eccezione fatta per due fatture (la n. (OMISSIS)); sulla base di tale PVC è adottato l’avviso di rettifica n. (OMISSIS), con il quale si recuperano a tassazione l’IVA relativa a tutte le fatture emesse dalla Metallica e l’IVA relativa alle fatture n. (OMISSIS) emesse dalla ditta Bettoni (pag. 23 del ricorso);

c) l’Ufficio delle entrate di Velletri notifica alla Società, in due date differenti 3 e 17 dicembre 1998), due identici avvisi, portanti il n. (OMISSIS), di rettifica parziale dell’IVA 1993, recuperando a tassazione una maggiore IVA relativa ad operazioni fittiziamente fatturate dalla ditta individuale B.E.; secondo la Società ricorrente con i due avvisi del dicembre 1998 si recupera a tassazione l’IVA relativa a tutte le fatture emesse dalla ditta Bettoni, comprese le fatture n. (OMISSIS) già oggetto dell’avviso di rettifica n. (OMISSIS);

d) i due ricorsi della Società contro i due avvisi del dicembre 1998, previamente riuniti, sono respinti dalla CTP di Roma;

e) l’appello della Società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi della sentenza impugnati in sede di legittimità, così motivata:

a) “si è in presenza di una interposizione fittizia nella quale il soggetto interposto, ditta Bettoni, acquistava solo formalmente o cartolarmente ed in esenzione d’imposta la merce dai terzi reali venditori per trasferirla al reale acquirente Edil Fiorentini, il quale versava un’IVA artificiosamente ridotta. I recuperi a tassazione hanno avuto come oggetto le operazioni di acquisto apparentemente intercorse tra la ricorrente Edil Fiorentini Srl e la ditta individuale B.E., soggetto risultante esente IVA e fittiziamente interposto rispetto ad un terzo soggetto fornitore reale dell’appellante”;

b) l’avviso è correttamente motivato, perchè in esso è “chiaramente indicato il presupposto della maggiore imposizione” e sono “specificate le risultanze dell’istruttoria preliminare all’accertamento corredate degli elementi di indagine e di riscontro.

Come da ogni costante giurisprudenza l’obbligo di motivare gli avvisi può ritenersi assolto quando, anche se sommariamente, sono in esso indicate le ragioni del provvedimento in modo da consentire al destinatario della rettifica di apprestare efficacemente la propria difesa”;

c) “l’Ufficio non mette in dubbio che il trasferimento delle merci sia avvenuto e che sia stato pagato il relativo prezzo. L’oggetto della controversia è l’individuazione della reale parte venditrice nelle operazioni di acquisto che facevano capo alla ricorrente. Il fatto che la ricorrente presenti gli assegni emessi nei confronti della ditta individuale B.E., dei quali peraltro anche alcuni privi di firma, dimostra solamente che gli acquisti si erano concretizzati ma non individua esattamente la parte venditrice e non dimostra che la ditta interposta fosse nelle condizioni di vendere merce. La condizione necessaria per la deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti dei beni e dei servizi e la loro certezza, competenza ed afferenza ai ricavi e tale condizione può trovare riscontro solamente in una documentazione idonea, affidabile e conforme alle prescrizioni di legge. Il D.P.R. n 633 del 1972, art. 21 stabilisce regole perentorie ai fini della regolarità delle fatture emesse ed è conseguenza che è nulla e quindi fiscalmente inutilizzabile la fattura che riposta come emittente un soggetto diverso da quello che ha compiuto materialmente l’operazione commerciale. E’ quindi onere di chi riceve la fattura e vuole utilizzarla ai fini fiscali il verificare diligentemente l’esattezza dei dati ivi riportati. Nel caso in questione la ricorrente si è avvalsa di fatture che seppure riportavano operazioni effettivamente avvenute, erano ideologicamente false in quanto emesse da un soggetto diverso dal reale venditore; pertanto, la sola falsa indicazione del reale emittente comporta l’inutilizzabilità delle fatture ai fini fiscali senza che assuma alcuna rilevanza il fatto che la merce sia stata effettivamente consegnata e che per la stessa sia stato pagato il relativo corrispettivo”;

d) “per quanto riguarda la duplicazione dell’imposta rettificata, gli avvisi notificati sono uno uguale all’altro e il secondo è meramente ripetitivo del privo ed in sostanza privo di significato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo d’impugnazione.

4.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

4.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

La Società ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sulla carenza di motivazione della sentenza dei giudici di primo grado. Infatti, nella motivazione degli avvisi di rettifica si afferma che “a seguito di segnalazione della G.d.F. di Costa Volpino, si è constatato che la ditta B.E. ha emesso fatture nel (OMISSIS) nei confronti della Edil Fiorentini. Le suddette fatture sono state ritenute dai verbalizzanti relative ad operazioni inesistenti” (pagina 2 del ricorso). Poichè la segnalazione della Guardia di finanza di Costa Volpino “non è mai stata notificata alla Edil Fiorentini”, la Società “ha dovuto impugnare gli avvisi di rettifica senza conoscere il contenuto della suddetta segnalazione e basandosi esclusivamente sul p.v.c. emesso dalla G.d.F di Colleferro il 28 marzo 1997” (pagina 2 del ricorso).

La segnalazione è stata depositata dall’Ufficio, a seguito di ordinanza della CTP, nel corso del giudizio di primo grado. Nel suo ricorso alla CTP la Società “eccepiva la nullità degli avvisi di rettifica per carenza assoluta di motivazione degli avvisi stessi in quanto basati esclusivamente su una segnalazione del tutto sconosciuta alla parte e non allegata” (pag. 8 del ricorso). La CTP ha affermato che “gli avvisi di rettifica … trovano radici e giustificazioni nella segnalazione effettuata dalla G.d.f. di Costa Volpino, che ha constatato che la ditta B.E. aveva emesso fatture ritenute nella sostanza inesistenti nei confronti della ricorrente”. La Società riferisce, poi, che “nel proprio atto di appello la EDIL FIORENTINI rilevava come i Giudici di prime cure nulla avessero deciso in merito alla nullità degli avvisi impugnati per carenza assoluta di motivazione in quanto esclusivamente motivati mediante rinvio per relationem alla segnalazione della G.d.F. di Costa Volpino relativa ad un’indagine eseguita presso la ditta Bettoni e mai notificata alla parte” (pag. 12 del ricorso). La CTR ha deciso sul punto con le affermazioni qui testualmente riprodotte nel p.3.b). La Società ricorrente ritiene, al riguardo, che “la sentenza impugnata – invece di fornire un’adeguata pronuncia sulla eccezione sollevata dalla parte – ha, da un lato, correttamente sancito il principio secondo cui la motivazione degli avvisi deve ritenersi assolta quando in essi sono indicate le ragioni del provvedimento in modo da consentire al destinatario della rettifica di apprestare efficacemente la propria difesa; dall’altro, ha riconosciuto la validità della motivazione degli avvisi impugnati ancorchè in essi manchi del tutto l’indicazione delle ragioni del provvedimento, tant’è che la società ha dovuto utilizzare un diverso provvedimento (il p.v.c. del 28 marzo 1997) per fondare la propria difesa. Appare, pertanto, evidente il vizio della pronuncia, che ha omesso di decidere sulla eccezione sollevata dalla parte e non contiene una congrua esposizione dell’iter logico che ha condotto il Giudice a ritenere legittima, nella concreta fattispecie, la motivazione dell’avviso di rettifica” (pag. 21 del ricorso).

4.1.3. Il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c..

Il ricorrente formula, a conclusione del suo primo motivo, il seguente quesito di diritto: “Stabilisca la Suprema Corte se la motivazione dell’avviso di rettifica impugnato demandata per relationem ad una segnalazione della Guardia di Finanza relativa ad una verifica fiscale eseguita nei confronti di altro soggetto e mai notificata alla parte, nè allegata all’avviso, nè ancora riportata nell’atto impugnato, rappresenti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 idonea motivazione dell’atto impositivo, ovvero costituisca fattispecie di nullità del medesimo atto impositivo disposta dal citato art. 42 e, in via generale, sancita dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e successive modificazioni”.

4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo è inammissibile, perchè come risulta evidente dal suo confronto con la motivazione addotta a sostegno della censura, la formulazione del quesito di diritto e di entrambe queste due affabulazioni con la parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla validità motivazione dell’avviso di accertamento, qui riprodotta nel p.3.b), il ricorrente non censura affatto la sentenza della CTR sul punto, ma segue un suo ragionamento del tutto autonomo dalla sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invece, l’onere di formulare il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito; ne consegue che non è ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con un quesito non corrispondente al capo della sentenza che si vorrebbe censurare e al contenuto del motivo stesso (Corte di cassazione 26 novembre 2008, n. 28280).

Inoltre, il motivo è inammissibile anche perchè il quesito non è preceduto da una motivazione autosufficiente. Infatti, non è adempiuto, dalla Società ricorrente, l’onere di mostrare, attraverso la loro riproduzione testuale, quali parti della segnalazione, che sarebbe oggetto del rinvio motiva-zionale, siano state recepite negli avvisi di rettifica e quale sia il senso in base al quale esse siano risultanti determinati per la struttura degli atti impositivi e non siano, invece, presenti nel PVC adottato successivamente nei confronti della Società.

4.2.3. Valutazione conclusiva sul primo motivo d’impugnazione.

In conclusione, il primo motivo d’impugnazione è inammissibile per due distinte ed autonome ragioni: mancata inerenza alla sentenza impugnata e mancanza di autosufficienza.

5. Il secondo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è posto sotto la seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

La Società ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR anche “sulla domanda relativa alla correttezza del rinvio per relationem al contenuto della segnalazione della G.d.F. di Costa Volpino”. Infatti, la CTR, formulando le affermazioni qui testualmente riprodotte nel p.3.b), non avrebbe deciso “sulla legittimità di una motivazione che rinvia ad una segnalazione la cui finalità era quella di demandare alla G.d.F. territorialmente competente una verifica fiscale nei confronti della EDIL FIORENTINI”. Più precisamente la CTR nulla avrebbe deciso “sulla circostanza che non fosse la segnalazione della G.d.F. di Costa Volpino, bensì il p.v.c. della G.d.F. di Colleferro, l’unico atto a cui poteva essere fatto un legittimo rinvio e che l’Ufficio, nell’emettere un avviso di rettifica basato sulla segnalazione e non sul p.v.c. … ha commesso un grave illecito in quanto ha emesso un avviso non solo nullo sotto il profilo della motivazione ma anche contrario alla risultanze del p.v.c. del 28 marzo 1997”.

5.1.3. Il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c..

Il ricorrente formula, a conclusione del suo secondo motivo, il seguente quesito di diritto: “Stabilisca la Suprema Corte se la motivazione dell’avviso di rettifica impugnato demandata per relationem ad una segnalazione della Guardia di Finanza di Costa Volpino inviata alla G.d.F. Guardia di finanza di Colleferro – affinchè quest’ultima eseguisse una verifica fiscale poi svolta e conclusasi con l’emissione del p.v.c. processo verbale di constatazione del 28 marzo 1997 – rappresenti una violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 in quanto non è la segnalazione il corretto e legittimo atto a cui rinviare per relationem, bensì il p.v.c. del 28 marzo 1997. Dica, in particolare, la Suprema Corte se il rinvio per relationem ad una segnalazione poi superata da un successivo p.v.c. comporti la nullità del medesimo atto impositivo sotto il profilo motivazionale ai sensi dell’art. 42 e, in via generale, alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e successive modificazioni”.

5.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’imputazione.

Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni che hanno condotto all’inammissibilità del primo motivo.

6. Il terzo motivo d’impugnazione.

6.1. La censura proposta con il terzo motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del terzo motivo d’impugnazione.

La Società ricorrente sostiene che la CTR non si sarebbe pronunciata nemmeno “sulla domanda relativa alla parziale duplicazione dell’IVA già rettificata con il precedente avviso n. (OMISSIS)”. La Società cita le pagine sia del ricorso introduttivo sia del ricorso in appello, nelle quali essa avrebbe sollevato la questione della duplicazione d’imposta che si sarebbe realizzata con l’adozione dei due avvisi di rettifica del dicembre 1998 rispetto alla pretesa tributaria, fatta valere dall’Ufficio, sempre sulla base del PVC del 28 marzo 1997, con l’adozione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), il quale avrebbe recuperato a tassazione l’I VA relativa a due fatture, la n. (OMISSIS), emesse dalla ditta Bettoni nei confronti della Edil Fiorentini. Nonostante tali specifiche domande nè la CTP nè la CTR si sarebbero pronunciate su di esse. In particolare, la CTR, dopo aver riferito, nelle premesse di fatto, che la Società nel suo appello “ribadisce che l’avviso (o gli avvisi) di rettifica parziale oggetto del presente contesto era stato emesso al fine di recuperare a tassazione un’imposta già rettificata con un precedente avviso di rettifica, il n. (OMISSIS)” (pagina 3, righe 3- 6, della sentenza d’appello), avrebbe adottato l’affermazione qui testualmente riprodotta nel p.3.d).

6.1.3. Il quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.. Il ricorrente formula, a conclusione del suo terzo motivo, il seguente quesito di diritto: “Stabilisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata, omettendo di pronunciare sulla duplicazione della maggior imposta oggetto di rettifica degli avvisi impugnati e dell’avviso n. (OMISSIS), in presenza di specifica eccezione sollevata dalla parte nel proprio atto di appello (cfr. p. 20 e 21), abbia violato l’art. 112 c.p.c.”.

6.2. La valutazione della Corte del terzo motivo d’impugnazione Sul punto della duplicazione della pretesa tributaria la CTR si è espressamente pronunciata con la dichiarazione qui testualmente riprodotta nel p.3.d). Tale dichiarazione non solo non è specificamente contestata dalla Società, ma la sua censura viene ancora una volta proposta senza adempiere l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè nulla viene riferito a questa Corte, nel modo dovuto, cioè riproducendone testualmente le parti rilevanti, intorno agli atti amministrativi d’imposizione tributaria che hanno assunto ad oggetto lo stesso periodo d’imposta e agli atti processuali che hanno trattato della specifica questione della duplicazione del tributo.

6.2.3. Valutazione conclusiva del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è, quindi, inammissibile.

7. Il quarto motivo d’impugnazione.

7.1. La censura proposta con il quarto motivo d’impugnazione.

7.1.1. La rubrica del quarto motivo d’impugnazione.

Il quarto motivo d’impugnazione è introdotto dalla seguente rubrica:

“Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

7.1.2. La motivazione addotta a sostegno del quarto motivo d’impugnazione.

Secondo la Società ricorrente, “non è dato comprendere l’iter logico giuridico adottato dai Giudici in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione relativa alla carenza di motivazione dell’atto impugnato con riguardo al rinvio, operato dallo stesso atto, alla segnalazione della G.d.F. di Costa Volpino dalla quale …

è scaturita la verifica fiscale di cui al p.v.c. del 28 marzo 2007 in realtà 1997. Dalla motivazione della sentenza impugnata nulla si evince in merito. Eppure tale fatto appare decisivo per il giudizio.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non sembra neppure evincersi il motivo per i Giudici non abbiano accolto l’eccezione relativa alla duplicazione d’imposta dovuta all’emissione di un precedente avviso di rettifica (n. (OMISSIS)) parzialmente duplicato dall’Ufficio di Velletri con gli avvisi n. 600008/98. / Anzi sul punto la motivazione appare del tutto omessa”.

7.1.3. Il quesito di motivazionale formulato dal ricorrente.

Il ricorrente conclude il suo motivo d’impugnazione senza formulare alcun quesito motivazionale.

7.2. La valutazione della Corte del quarto motivo d’impugnazione.

Il motivo è inammissibile, perchè esso si conclude senza che sia formulato il quesito motivazionale omologo del quesito di diritto.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Corte di cassazione, Sezioni unite 1 ottobre 2007, n. 20603).

In ogni caso, l’inammissibilità del motivo deriva sia dal fatto che la ricorrente non dimostra la decisività del fatto sul quale la CTR non avrebbe motivato sia dalla mancata osservanza dell’onere di autosufficienza.

8. Il quinto motivo d’impugnazione.

8.1. La censura proposta con il quinto motivo d’impugnazione.

8.1.1. La rubrica del quinto motivo d’impugnazione.

Il quinto motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2729 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

8.1.2, La motivazione addotta a sostegno del quinto motivo d’impugnazione.

La Società ricorrente sostiene, al riguardo, che la sentenza impugnata avrebbe operato una “illegittima inversione dell’onere della prova … con riferimento alla allegazione di copiosa documentazione comprovante la veridicità dei rapporti commerciali avvenuti tra le parti. Infatti … la sentenza di primo grado aveva respinto il ricorso introduttivo …, nonostante la società avesse depositato tutta la documentazione richiesta dai Giudici di primo grado …”, realizzando così un’inversione dell’onere della prova a carico della Società. La CTR, poi, chiamata a decidere su tale inversione operata dalla CTP, affermato che la controversia verteva sulla falsità soggettiva delle fatture, ha ritenuto che la Società, “per poter provare la legittima deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto dei beni dalla ditta BETTONI avrebbe dovuto depositare …

una documentazione idonea, affidabile e conforme alla legge …”.

Poichè la Società, “oltre agli assegni ha depositato anche le bolle di accompagnamento dalle quali può evincersi che la merce è stata ritirata presso la ditta BETTONI, non si comprende quale possa essere l’ulteriore …documentazione idonea, affidabile e conforme alla legge … che avrebbe dovuto depositare la parte per poter provare la correttezza del proprio operato. … Pretendere dalla parte il deposito di specifica documentazione e poi respingere il ricorso per non avere la società depositato documentazione ulteriore, oppure pretendere dalla parte il deposito di documentazione a vario titolo idonea senza specificare esattamente la tipologia di documentazione, determina un’evidente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente …”.

8.1.3. Il quesito di diritto formulato dal ricorrente.

Il ricorrente formula, a conclusione del suo quinto motivo, il seguente quesito di diritto: “Stabilisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata, affermando che nella fattispecie non sia dubbio che il trasferimento delle merci sia avvenuto e che sia stato pagato il relativo prezzo e sancendo testualmente che … la condizione necessaria per la deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti dei beni e dei servizi e la loro certezza, competenza ed afferenza ai ricavi e tale condizione può trovare riscontro solamente in una documentazione idonea, affidabile e conforme alle prescrizioni di legge …, già comporti una violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., già peraltro violati nel corso del giudizio di primo grado, nella parte in cui, a fronte della documentazione prodotta dalla parte – su specifica richiesta dei Giudici di prime cure – e comprovante la veridicità dei rapporti commerciali intercorsi, prescinde da tale documentazione, senza neanche esaminarla nella sua interezza, evidentemente operando un’inversione dell’onere della prova che viceversa spetta, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza di codesta Suprema Corte in relazione alle norme su indicate, solo all’Ufficio”.

8.2. La valutazione della Corte del quinto motivo d’impugnazione Con il quinto motivo d’impugnazione si contesta quel capo della sentenza d’appello, che s’è qui testualmente riprodotta nel p.3.c). Rispetto alle argomentazioni addotte dalla CTR a sostegno del suo ragionamento, che si conclude con una valutazione dei mezzi di prova utilizzati dalle parti sfavorevole alla contribuente, la Società ricorrente contrappone delle lamentele generiche e, quindi, inidonee a contrastare la logicità del giudizio formulato dal giudice di secondo grado. Essa, infatti, non riferisce in che cosa sia consistita la copiosa documentazione da essa prodotta nè porta a conoscenza della Corte, in adempimento dell’onere di autosufficienza, la struttura delle situazioni dichiarative in essa rappresentate, così da consentire alla Corte, che non può accedere agli atti di causa, di verificare se il giudice di merito si sia comportato in maniera conforme alla legge.

In conclusione, il quinto motivo d’impugnazione è inammissibile per genericità e per mancanza di autosufficienza.

9. Conclusioni.

9.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni conducono al rigetto del ricorso.

9.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione per Euro 4.200,00 (quattromila e duecento), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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