Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5681 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5681 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 26795-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
103

ACAMPORA GIANFRANCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2008 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 17/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/03/2014

udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
O

A seguito di verifica sia della contabilità aziendale sia di due conti correnti riferibili alla ditta individuale
Acampora Gianfranco (esercente attività di riparazioni ciclomotori nonché vendita di pezzi di ricambio ed
accessori per biciclette), l’Agenzia delle Entrate di Alberga rilevava, nei confronti dell’Acampora,
relativamente all’anno di imposta 1992, l’omessa dichiarazione di ricavi imponibili per lire 175.909.000,
accertando, quindi, a fronte di un reddito dichiarato di lire 19.2000, un reddito di impresa pari a lire

L’adita CTP di Savona accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso detto avviso di
accertamento, determinando in lire 65.084.000 i maggiori ricavi evasi; in particolare, secondo la CTP, i
versamenti sui c/c dovevano considerarsi, in mancanza di prova contraria, quali ricavi non contabilizzati; i
prelevamenti sui detti conti dovevano invece ritenersi, nella loro quasi interezza, quali maggiori costi, e
quindi (come tali) dovevano essere esclusi dal computo dei ricavi; in totale, pertanto, i ricavi dovevano
essere determinati in lire 198.559.000 ed i costi di cui sopra in lire 110.825.000.
Con sentenza depositata il 17-10-2008 la CTR Liguria, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,
determinava il maggior reddito d’impresa ricostruendo i costi attraverso un calcolo percentuale a ritroso
basato sui ricavi (elemento quest’ultimo dato per acquisito e non soggetto a revisione), e precisamente
“tenendo conto di un ricarico massimo del 30% che ha generato ricavi per lire 198.559.000”; in particolare
la CTR, rilevato che i primi Giudici avevano correttamente incluso nei costi di cui sopra solo i prelevamenti
che non risultavano riferibili a fatti esterni all’azienda, riteneva, invece, non condivisibile l’assunto
dell’Ufficio, secondo cui, a fronte di una regolare contabilità, i costi deducibili non potevano che essere
quelli indicati nella detta contabilità, ed a questi non si potevano pertanto aggiungere i costi desumibili dai
prelievi sui c/c bancari; operando secondo tale assunto, si veniva invero a determinare a detta della CTR,
una illogica sproporzione tra costi e ricavi; in ogni modo, sempre secondo il Giudice di appello, anche a
volere prescindere da una analisi puntuale dei costi, quest’ultimi potevano essere ricostruiti “attraverso un
calcolo percentuale a ritroso, basato sui ricavi” (ricavi per lire 198.590.000; ricarico globale del 30%).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi; il
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia denunziava —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7,
dpr 600/73, in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, lett.d) dpr 600/73; nello specifico, precisato che
nel caso di specie l’Amministrazione aveva accertato con metodo analitico-induttivo (attraverso il raffronto
tra i due c/c riconducibili al contribuente e la contabilità formalmente regolare e non inattendibile n

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196.308.000.

complesso) che il contribuente aveva omesso di dichiarare alcuni ricavi della sua attività di impresa (incluse
alcune somme che dopo essere state depositate nei predetti conti, erano poi state da egli stesso prelevate),
sosteneva che erroneamente la CTR non aveva considerato che, in base alle dette norme, come già
affermato dalla S.C. e dalla Corte Costituzionale, doveva presumersi, in mancanza di prova contraria
(insussistente nella specie), che sia i versamenti sia i prelevamenti operati su c/c bancari andavano imputati
a ricavi conseguiti dal contribuente nella sua attività d’impresa; siffatto metodo era l’unico praticabile e
legittimo ai sensi delle dette disposizioni, e la CTR non poteva in alcun modo prescindere dall’analisi

escluso i prelevamenti di cui era stata offerta giustificazione e che non avevano attinenza con il reddito
d’impresa.
Il motivo è fondato.
Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, l’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i
prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della
quale il contribuente, in mancanía di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di
prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad
attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali
dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari
contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo,
senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. 22502/2011); al
riguardo è stato anche precisato che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come
ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne
indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, poiché, come osservato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2005, detta norma non viola né l’art. 53 Cost.,
risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione
di ricavi suscettibile di prova contraria attraverso l’indicazione del beneficiario dei prelievi, non lesiva del
principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dei
conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e
siano quindi considerati, detratti i relativi costi, in termini di reddito imponibile, né il principio di
eguaglianza in danno dei titolari dei conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a
legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme’
13036/2012); in tema, v. anche 16650/2011; 25365/2007.

puntuale dei costi; al riguardo precisava, inoltre, che la Guardia di Finanza in sede di verifica aveva già

mem DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 2614/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

kilATERIA TRAUMA
LA CTR nella gravata sentenza non ha fatto corretto uso di tali principi in quanto, nell’accertamento
analitico-induttivo in questione, a fronte della predetta presunzione di legge, non ha proceduto, nella
valutazione della prova contraria (sia pure raggiungibile tramite presunzioni semplici), ad una puntuale
analisi dei riscontrati prelevamenti ed alla loro eventuale imputazione a costi, ma si è limitata ad
affermazioni generiche e cumulative, senza procedere ad un’attenta verifica nel senso su indicato; in
particolare, invero, la CTR ha dapprima genericamente rilevato che i primi Giudici avevano ritenuto in modo
corretto che i prelievi sforniti di giustificazione sui c/c fossero da attribuire a costi non contabilizzati, ed ha

calcolo percentuale a ritroso basato sui ricavi.
L’accoglimento di siffatto motivo comporta l’assorbimento degli altri due, concernenti vizi motivazionali.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi; per
l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Liguria, diversa composizione, che provvederà
a nuovo esame alla luce dei su riportati principi nonché alla regolamentazione delle spese di lite relative al
presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche
per le spese, alla CTR Liguria, diversa composizione.
Così deciso in data 15-1-2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

poi (espressamente prescindendo da una analisi puntuale dei costi) ricostruito gli stessi attraverso un

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