Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5681 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 09/03/2010), n.5681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti principali –

contro

la Edilfiorentini srl, di seguito “Società”, in persona del legale

rappresentante in carica, signora F.E.C.,

rappresentata e difesa dagli avv. D’Andria Cataldo e Salvatore

Taverna, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Regina Margherita 262-264;

– intimata e controricorrente –

e sul ricorso incidentale rgn 8790/2005, proposto da:

Società, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

– ricorrente incidentale –

contro

il Ministero e l’Agenzia, come sopra rappresentati, difesi e

domiciliati;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 28 ottobre 2004, n. 23/33/04, depositata il 26 novembre 2004 e

notificata il 27 dicembre 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 20

gennaio 2010 dal Cons. Dr. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Diana Ranucci per le ricorrenti autorità tributarie;

udito l’avv. Cataldo D’Andria per la Società;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1. Il ricorso principale delle autorità tributarie.

1.1.1. Il 21 febbraio 2005 è notificato alla Società un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha accolto l’appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 53/50/2002, che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) dell’IVA 1983.

1.1.2. Il ricorso principale per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con due motivi d’impugnazione e, dichiarato il valore della causa in 640.000,00 circa, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con la vittoria di spese.

1.2. Il controricorso e il ricorso incidentale della Società.

Il 1 aprile 2005 è notificato alle autorità tributarie, ricorrenti principali, un documento incorporante il controricorso al ricorso principale e un ricorso incidentale condizionato, sostenuto con due motivi d’impugnazione, della Società, che conclude per il rigetto del ricorso principale, e, in subordine, per l’accoglimento di quello incidentale e per l’adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) in seguito a verifica fiscale della Guardia di finanza presso la Generalferro srl, fornitrice della Società, si adottano avvisi di accertamento dell’Irpef e dell’IVA 1983 nei confronti della Società;

in particolare, l’IVA 1983 della Società è oggetto dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS);

b) entrambi i processi tributari attivati dalla Società si concludono, per essa, sfavorevolmente (sentenza di secondo grado n. 1062/1991 per l’Irpeg e sentenza di secondo grado 18 ottobre 1997, n. 421, per l’IVA) (pagina 2, righe 21-22, della sentenza qui impugnata);

c) successivamente, mentre la sentenza relativa all’Irpeg è impugnata dinanzi alla Commissione tributaria centrale (CTC), che, con sentenza n. 506/08/95, annulla l’atto di accertamento, perchè sono risultati veri gli acquisti supposti inesistenti, la sentenza relativa all’IVA non è impugnata e passa, quindi, in giudicato;

d) il 1 settembre 2000, in esecuzione della sentenza sull’IVA, è notificato alla Società l’avviso di liquidazione n. 882100291/001;

e) il ricorso contro di esso, basato sull’estensibilità del giudicato in tema di irpeg, sulla nullità della notifica dell’avviso di liquidazione consegnato senza la copia della sentenza a cui si riferiva e ricevuto da persona non identificabile e sulla nullità del procedimento per mancata integrazione tecnica D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 72 è respinto dalla CIP di Roma, perchè, a parte le questioni procedurali, l’avviso di liquidazione è esecutivo di una sentenza passata in giudicato;

e) l’appello della Società è, poi, accolto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai capi della sentenza impugnati in sede di legittimità, così motivata:

a) la Società appellante “ribadisce tutte le proprie tesi … e lamenta una omessa pronuncia da parte del primo giudice che non ha preso in esame tutti i punti del ricorso; ed eccepisce la tardività della notifica dell’avviso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 come riformato dal D.Lgs. n. 46 del 1999”;

b) è infondata la deduzione del giudicato in tema di irpeg, perchè, “sebbene le presunte falsità degli acquisti siano state escluse dalla CTC in seguito ad un accertamento di fatto che, pur effettuato a fini IRPEG, certamente in astratto riverbera i suoi effetti anche sull’IVA … la sentenza di condanna a fini IVA è passato in giudicato e ciò preclude in radice ogni contestazione nel merito”;

c) non sussiste la nullità dell’avviso di liquidazione per il fatto che la sua notificazione sia stata effettuata senza la consegna di copia della sentenza oggetto di liquidazione, “posto che vi era nell’atto chiara ed espressa menzione della sentenza di riferimento, che era stata a suo tempo notificata ed era ben nota al contribuente, ponendolo in condizione sia di individuare esattamente la ragione impositiva sia di apprestare eventualmente le sue difese”;

d) non sussiste nemmeno la nullità della notificazione per il fatto che essa sia stata effettuata “a mani di persona non identificata che avrebbe firmato con uno sgorbio”, perchè risulta notificato per posta al destinatario indicato come “EDILFIORENTINI srl in persona del suo legale rappresentante”, e altrettanto chiaramente l’atto contiene la “firma del destinatario”, con attestazione implicita da parte dell’Ufficiale Postale …, che quella persona (“sgorbio” o meno) era il “destinatario”, ossia il “legale rappresentante” della EDILFIORENTINI. Tutto ciò non è stato minimamente contestato, nè nel processo in cui la notifica era avvenuta nè in questo, nè con la querela di falso nè con l’esplicito disconoscimento della sottoscrizione nè in altro modo”;

e) è infondata anche la denuncia della nullità del procedimento attinente all’IVA per la mancata integrazione della difesa tecnica della parte, perchè anch’essa è travolta dal giudicato formatosi sulla sentenza;

f) “è vero invece che la pretesa fiscale è stata fatta valere tardivamente. E’ pacifico … che l’iscrizione delle sanzioni per cui è causa a ruolo esecutivo fu effettuata il 25 ottobre 2000, sulla base dell’avviso di liquidazione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza fin dal 21 dicembre 1998; oltre il termine di decadenza, dunque, stabilito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 “entro il 31 dicembre dell’anno successivo” (che nella specie, dunque, è il 1999)”; tale termine si applica anche in tema di IVA e la decadenza “costituisce un evento rilevabile d’ufficio atteso il venir meno, al momento dell’imposizione fiscale, della stessa potestà impositiva in capo all’organo erariale” e “rientra, proprio per ciò (in quanto contestazione radicale dell’avviso di liquidazione) nella iniziale domanda di dichiarazione di illegittimità della pretesa di pagamento richiesta. Non viene infatti mutato nè il petitum nè la causa petendi, nè introdotta alcun’altra lesione del diritto di difesa e controdifesa (alla cui garanzia è posto il divieto di domande nuove), restando oltretutto immutati i termini storici e di fatto su cui si fonda una eccezione direttamente stabilita dalla legge e constatabile ictu oculi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Riunione preliminare dei due ricorsi, principale ed incidentale.

I due ricorsi, principale ed incidentale, devono essere preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

1^. Il ricorso principale delle autorità tributarie.

5. L’inammissibilità del ricorso del Ministero.

In via preliminare dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale del Ministero, perchè tale organo non è stato parte del giudizio d’appello.

6. Il primo motivo d’impugnazione del ricorso principale dell’Agenzia.

6.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57;

art. 345 c.p.c.. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

L’Agenzia, che contesta quel capo della sentenza che s’è qui testualmente riprodotto nel p.3f), sostiene che sarebbe illegittimo l’accoglimento dell’eccezione di decadenza formulata dalla Società per la prima volta con l’atto di appello, che dovrebbe considerarsi nuova e, quindi, inammissibile.

6.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui l’eccezione di decadenza dell’Ufficio tributario non può essere proposta per la prima volta in appello.

6.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo è fondato. Infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto, secondo il quale, “in materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunci abile o modificabile dalle parti, è rilevabile anche d’ufficio. Ne consegue che, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno” (Corte di cassazione 25 gennaio 2008, n. 1605).

7. Il secondo motivo d’impugnazione del ricorso principale dell’Agenzia.

7.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

7.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è posto sotto la seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17;

D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

7.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Secondo l’Agenzia non potrebbe essere condivisa la tesi della CTR, secondo la quale “l’estensione all’IVA della disciplina della riscossione prevista per le II.DD. imposte dirette avrebbe efficacia retroattiva in quanto meramente ricognitiva di una precedente, consolidata situazione giuridica”, perchè in forza del D.Lgs. 26 febbraio, n. 46, art. 23 il nuovo testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art 17 avrebbe modificato l’assetto normativo preesistente, estendendo la disciplina della riscossione mediante ruolo anche alla riscossione dell’IVA, che prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo era assoggettata al termine di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

7.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

La riconosciuta fondatezza del primo motivo d’impugnazione rende inutile esaminare il secondo motivo, che resta, perciò, assorbito.

2^. Il ricorso incidentale della Società.

8. Il primo motivo d’impugnazione.

8.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

8.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

8.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

Con il primo motivo d’impugnazione del suo ricorso incidentale la Società contesta il capo della sentenza d’appello qui riprodotto nel p.3.b) e sostiene in senso contrario che sarebbe contraddittoria e priva di ogni fondamento affermare, come ha fatto la CTR, da un lato, che in astratto il giudicato sull’irpeg avrebbe effetti sull’IVA e, dall’altro, che in concreto rileverebbe solo l’esistenza di una sentenza passata in giudicato. Infatti, non avrebbe alcun senso distinguere tra efficacia astratta ed efficacia concreta di un giudicato, mentre “il giudicato e l’accertamento definitivo dei fatti che esso comporta esplica … un effetto preclusivo non solo di un secondo giudizio, ma contestualmente, un effetto inibitorio di successive e contrarie azioni amministrative … . Di qui l’infondatezza della motivazione dei secondi giudici circa l’irrilevanza in concreto di un presunto effetto “in astratto”, ai fini dell’IVA del giudicato formatosi ai fini delle imposte sui redditi …”.

8.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui il giudicato formatosi sulla sentenza in tema di imposte sui redditi opera anche nei confronti dell’IVA. 8.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione II motivo è infondato, perchè il giudicato esterno relativo ad un rapporto giuridico d’imposta (l’irpeg, nel caso di specie) non esplica efficacia nei confronti di un rapporto giuridico relativo ad un’altra imposta (l’IVA, nel caso di specie). V. da ultimo, Corte di cassazione 30 novembre 2009, n. 25200, secondo cui “Il giudicato, formatosi in materia di tributi diretti, non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d’imposta in tema di IVA, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto”.

9. Il secondo motivo d’impugnazione.

9.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

9.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è introdotto dalla seguente rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

9.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Con il secondo motivo d’impugnazione del suo ricorso incidentale la Società afferma che “l’eccezione sollevata dalla EDILFIORENTINT – sia in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione da cui trae origine la controversia in esame sia nel giudizio di secondo grado – in ordine alla inesistenza della notifica della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigetto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di rettifica IVA per gli anni 1983 e 1984, stante la totale incomprensibilità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata postale, con il vizio del successivo avviso di liquidazione in quanto recante l’indicazione della notifica di una sentenza mai avvenuta, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento nella sentenza impugnata”. Poichè la CTR ha affermato che “tutto ciò non sarebbe stato “minimamente contestato” … la sentenza in esame deve essere impugnata, in quanto l’inesistenza della notifica della sentenza relativa all’avviso di rettifica IVA, che proprio per tale motivo non è stata impugnata dalla società … è stata motivatamente contestata sia nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione che nel successivo grado di appello”.

9.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui la sentenza dev’essere validamente motivata.

9.2. La valutazione della Corte del secondo motivo d’impugnazione.

La Società afferma che essa non avrebbe impugnato la sentenza di primo grado adottata sull’avviso di rettifica dell’IVA, perchè la sua notificazione sarebbe viziata al punto da essere inesistente.

Così prospettata, la questione è nuova e, comunque, è presentata sulla base di una prospettazione dei fatti di causa tanto confusa da impedire a questa Corte di ricevere una rappresentazione univoca della fattispecie controversa. Infatti, da un lato, come s’è riferito nel p.3, la sentenza d’appello oggetto del ricorso incidentale per cassazione della Società, si occupa della nullità dell’avviso di liquidazione (v, retro, p.3.c)) e della nullità della notifica di un atto imprecisato (v., retro, p.3.d)), tant’è che, data la continuità del discorso della CTR, il lettore può ben presumere che ci si riferisca ancora alla notifica dell’avviso di liquidazione. La Società ricorrente, invece, asserisce di aver contestato, sia in primo grado sia in appello, la notificazione della sentenza adottata dalla CTP in materia di IVA, ma non descrive nè i fatti di causa in maniera adeguata a far emergere in maniera chiara ed univoca quale sia l’atto della cui notifica si sostiene l’inesistenza, nè si riproducono testualmente quelle parti degli atti processuali, che si ritengano rilevanti per evidenziare il vizio in cui sarebbe incorsa la CTR. Il motivo è, pertanto, inammissibile per due distinte ed autonome ragioni: per la manifesta lacunosità della descrizione dei fatti di causa e per l’inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

9.2.3. Valutazione conclusiva del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è, in conclusione, inammissibile.

10. Conclusioni.

10.1. Sui ricorsi e sul rapporto controverso.

Le precedenti considerazioni comportano che dei due ricorsi, previamente riuniti, sia accolto il ricorso principale delle autorità tributarie per la fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, e che sia rigettato il ricorso incidentale della Società.

In relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata.

Inoltre, poichè per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo della Società.

10.2. Sulle pese processuali.

Considerata la struttura della fattispecie controversa, si ritiene che le spese processuali dell’intero giudizio meritino la compensazione tra le parti.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Società, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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