Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5681 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. III, 02/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34466/2019 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora 42,

presso l’avv. STEFANIA SANTILLI, che lo rappresenta e difende come

da procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS),

– resistente –

avverso la sentenza n. 1474/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – N.R., cittadino del (OMISSIS), patrocinato dall’avv. Santilli, propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 6.11.2019, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza n. 1474/2019 della corte d’appello di Milano, pubblicata in data 2.4.2019, con la quale la corte gli ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

2. – In sede di audizione davanti alla Commissione, il ricorrente dichiarava di chiamarsi T.R. e di essere nato nel (OMISSIS). Riferiva di aver dovuto abbandonare il suo villaggio perchè, allorchè iniziava a costruirsi una casa, come alcuni suoi amici, veniva minacciato dal capo villaggio di un villaggio vicino, che sosteneva che quei terreni fossero suoi. Il cantiere veniva incendiato; successivamente, mentre lui era assente, i suoi amici, che anch’essi avevano avuto analoga discussione, appiccavano il fuoco alla casa del rivale. A seguito di quell’episodio i ragazzi amici del ricorrente venivano processati e condannati a sette anni di carcere ed anche lui era ricercato, perchè la polizia lo riteneva responsabile. Aggiungeva ulteriori particolari, tra i quali di aver lasciato in Ghana i genitori, due sorelle più grandi e un fratello.

3. – Il tribunale riteneva poco credibile e troppo generico il racconto del ricorrente sulla reale possibilità di essere esposto ad una condanna per un incendio doloso che, in base alle sue stesse dichiarazioni, si era verificato quando era lontano dal suo villaggio. Quanto alla protezione umanitaria, il giudice di primo grado riteneva troppo poco, a testimonianza di un percorso di reale integrazione, l’aver seguito il percorso formativo messo a disposizione dal centro di accoglienza.

4. – La corte d’appello confermava il rigetto di tutte le domande di protezione internazionale, ritenendo poco credibile la narrazione del ricorrente sulla accusa di incendio doloso, formulata nonostante che il ricorrente si trovasse in una località diversa il giorno dell’incendio e i giorni successivi; il giudizio di non credibilità attingeva anche alla contraddittoria ricostruzione del procedimento penale a suo carico, in quanto in un caso il ricorrente aveva sostenuto che nei suoi confronti fosse stato spiccato un mandato d’arresto, in un altro caso aveva riferito di essere stato condannato in contumacia, e comunque perchè il ricorrente non era stato in grado di esibire alcun provvedimento di condanna; la non credibilità era fondata anche sul fatto che il ricorrente avesse fornito alla commissione territoriale generalità parzialmente diverse da quelle indicate al giudice, sia quanto al nome che quanto all’anno di nascita. Quanto alla ipotesi di cui dell’art. 14, lett. c), la corte d’appello riteneva, sulla base di uno stringato richiamo ad informazioni internazionali, che il Ghana non fosse un paese ove gli abitanti fossero sottoposti al rischio diffuso di violenza indiscriminata. Escludeva inoltre che gli elementi allegati – corso di formazione, corso di alfabetizzazione, lavoro con contratto a termine e non in regola – fossero prove sufficienti di un consistente percorso di immigrazione da utilizzare come termine di paragone del giudizio di comparazione.

5. – Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente illogica e contraddittoria motivazione nonchè il travisamento e l’omessa valutazione di tutti gli elementi di fatto relativi alla situazione socio politica del Ghana.

Lamenta che la valutazione della situazione personale del ricorrente sia stata liquidata in poche righe ed anche che la ricostruzione della situazione storica e politica del paese siano state superficiali. Narra quale sia la situazione attuale in Ghana e critica, nello stesso tono discorsivo, auspicando una diversa valutazione delle circostanze di fatto, anche la decisione sulla protezione umanitaria.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,7,8, e 14. Ricostruisce la nozione di atti persecutori ed indica come debba essere a suo avviso inteso il timore di essere sottoposto a persecuzione, per il quale individua la necessaria presenza di una componente soggettiva, il timore appunto, e di una oggettiva, la ragionevole fondatezza di esso. Chiede la cassazione della sentenza impugnata non avendo il tribunale considerato la possibilità di essere nuovamente sottoposto ad atti persecutori ove rimpatriato, da parte del capo villaggio o della polizia.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la corte d’appello di Milano riconosciuto l’esistenza di una minaccia grave alla vita del deducente, in virtù della attuale situazione in Ghana.

Segnala che la corte avrebbe rigettato la sua domanda, volta al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, sulla base di COI non aggiornate alla data della decisione, dalle quali ha tratto il convincimento che in Ghana non subisse il reale pericolo di essere arrestato per un crimine non commesso ed essere immesso nelle carceri ghanesi, ove si verificano violazioni quotidiane dei diritti umani.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, per non aver accolto la domanda di protezione umanitaria svalutando il livello di integrazione sociale raggiunto e non considerando adeguatamente la vulnerabilità del ricorrente ove costretto a tornare in patria. In particolare, sottolinea che nel giudizio di comparazione deve essere considerata non solo la condizione del paese di origine quando il ricorrente se ne è allontanato, ma anche la situazione all’attualità, oltre al profilo della integrazione. Aggiunge che il rimpatrio del ricorrente comporterebbe certamente una responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 10 Cost. e degli artt. 3 e 8Cedu.

Non si procede all’esame della fondatezza dei motivi in quanto all’esito della verifica preliminare, il ricorso risulta tardivo.

La sentenza è stata pubblicata il 2.4.2019, il ricorrente sostiene di averne ricevuto comunicazione l’11.4.2019, e notifica il ricorso il 6.11.2019. Non c’è prova della data di comunicazione della sentenza.

Dovendo farsi applicazione del termine lungo, previsto come regola di chiusura dall’art. 327 c.p.c., non rileva in effetti la data di comunicazione, invocata dal ricorrente per giustificare implicitamente la tardività della notifica, quel che rileva è solo la data di pubblicazione, alla quale far seguire i sei mesi e poi i 31 giorni del periodo feriale. Anche a voler considerare che il termine in tal modo computato scadeva di sabato (sabato 2 novembre 2019), la notifica effettuata il 6 novembre è in ogni caso tardiva, perchè il termine è slittato alla domenica e quindi al lunedì (4 novembre) successivo.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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