Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5681 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22178/2014 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

FORTIFIOCCA 50, presso lo studio dell’avvocato MARIA MADDALENA

VOLPE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA NAPONIELLO,

FABRIZIO VIOLANTE;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO e ESTER ADA

SCIPLINO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 602/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/05/2014, R.G.N. 1163/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 12 marzo 2014, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione al preavviso del provvedimento di fermo amministrativo disposto da Equitalia Sud S.p.A. sull’autovettura Nissan Primera di proprietà di C.B.;

– in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto non prescritto il credito oggetto di riscossione coattiva alla luce della produzione dell’estratto di ruolo e dell’avviso di ricevimento già ritualmente notificati in primo grado;

– avverso tale sentenza propone ricorso C.B.;

– la Società Equitalia Sud S.p.A. e la S.C.C.I. S.p.A. sono rimaste intimate; l’INPS ha presentato procura speciale in calce al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., nonchè degli artt. 156 e 350, per non aver la Corte tenuto conto che il ricorso d’appello non era stato notificato alla S.C.C.I. S.p.A., ritualmente costituitasi in primo grado; con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 436, per non essere stato l’appello incidentale dell’INPS notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza; con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 445 del 200, art. 18, comma 2 e art. 2719 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte tenuto conto del fatto che Equitalia S.p.A. aveva esibito, a seguito del disconoscimento dell’avviso di ricevimento postale, soltanto una fotocopia del documento privo di data e firma;

– il primo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., nonchè degli artt. 156 e 350, per non aver la Corte tenuto conto che il ricorso d’appello non era stato notificato alla S.C.C.I. S.p.A. ritualmente costituitasi in primo grado, è infondato;

– la censura, fondata sul presupposto del litisconsorzio necessario previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 13, comma 8, di mancata integrità del contraddittorio per non essere stato il ricorso in appello notificato anche alla SCCI S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, nei confronti della quale è stato celebrato il giudizio di merito di primo grado, non può trovare accoglimento alla luce della giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, Cass. n. 2332 del 05/02/2016) secondo cui come la contemplatio domini non necessita dell’uso esplicito di formule sacramentali sul piano dell’attività negoziale sostanziale (cfr., ex aliis, Cass. n. 7510/11), così non ne ha bisogno sul piano processuale, nel senso che la spendita del nome del rappresentato, una volta contenuta nell’atto iniziale di lite, talchè, è sufficiente la notifica all’INPS agendo l’Istituto in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A..

– il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 436 c.p.c., per non essere stato l’appello incidentale dell’INPS notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza è inammissibile per assoluto difetto di qualsivoglia riferimento testuale e per l’assenza di qualsivoglia produzione documentale che consenta di trovare riscontro all’affermazione di parte ricorrente;

– il ricorso per cassazione deve, come noto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre ai luogo preciso in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (ex plurimis, Cass. n. 14784 del 2015);

– il terzo motivo, con cui si deduce la violazione del D.P.R. n. 445 del 200, art. 18, comma 2 e art. 2719 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c., nonchè art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo la Corte tenuto conto del fatto che Equitalia S.p.A. aveva esibito, a seguito del disconoscimento dell’avviso di ricevimento postale, soltanto una fotocopia del documento privo di data e firma deve del pari reputarsi inammissibile;

– va ribadito, infatti, che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, perchè possano dirsi rispettati i requisiti di forma- contenuto di cui all’art. 366 c.p.c. (cfr. in terminis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– d’altro canto, (cfr., sul punto, Cass. n. 2694 del 09/08/2018), qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di completezza del ricorso, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio;

– nel caso di specie, l’atto cui si fa riferimento non è stato prodotto e non si rinvengono elementi a sostegno delle violazioni dedotte nè se ne ravvisano gli estremi od estratti in modo da individuarne l’esatta collocazione, talchè, il motivo, attinente la sussunzione della specie nelle mentovate disposizioni di legge, non può che essere ritenuto inammissibile;

– per quanto, poi, concerne il dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può che ribadirsi quanto affermato, al riguardo, dalle Sezioni Unite (SU n. 8754 del 07/04/2014) secondo cui, nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) scompare ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. La ratio legis è chiaramente espressa dai lavori parlamentari, laddove si afferma che la riformulazione dell’art. 360, n. 5), è “mirata a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris”;

– lo stesso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile:

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto riguardo alle spese essendo le resistenti rimaste intimate;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 -bis, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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