Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5680 del 02/03/2021

Cassazione civile sez. III, 02/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 02/03/2021), n.5680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34346/2019 proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GILARDONI,

del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– restituzione –

avverso la sentenza n. 1623/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.F., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, datato 29.10.2019, notificato il 30.10.2019, avverso la sentenza n. 1623/2018 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 29.3.2018. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente espone di aver abbandonato il suo paese a causa delle minacce che gli erano state rivolte da uno zio, che intendeva impossessarsi del fondo agricolo che costituiva l’unica fonte di sostentamento sua e dei suoi familiari. Non si era rivolto alla polizia perchè lo zio aveva un incarico di rilievo nel partito al governo. Le domande del ricorrente, volte al riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale, sono state rigettate dal Tribunale di Milano con provvedimento di integrale rigetto confermato in appello con accurata motivazione.

Il tribunale riteneva inattendibile e privo di riscontri il racconto del ricorrente dal quale non emergeva comunque alcun elemento atto ad integrare una ipotesi di persecuzione.

La corte d’appello confermava il rigetto, riportando la vicenda del ricorrente, nelle sue due versioni, una fornita alla commissione territoriale e una seconda, parzialmente difforme, fornita al tribunale in sede di audizione personale, e ritenendo che la sua storia, quand’anche, superando le contraddizioni, fosse stata credibile, rivelasse solo l’esistenza di una controversia tra privati, inidonea a sfociare in una qualche forma di persecuzione.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorrente non richiama affatto, nella parte introduttiva del ricorso, destinata alla esposizione sommaria della vicenda personale e processuale, il contenuto della decisione impugnata.

Con quello che è strutturato come un primo motivo, il ricorrente argomenta sulla ammissibilità del ricorso per cassazione e sull’applicabilità del termine “lungo”, ex art. 327 c.p.c..

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’autonoma rilevanza giuridica, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione personale dello straniero nel paese di origine alla luce della sua dichiarata omosessualità. A questa affermazione, apodittica, della quale non c’è traccia nè nel suo stesso racconto sulle ragioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal paese, nè tanto meno nella sentenza d’appello, il cui contenuto non richiama e con la quale non si confronta mai, segue una illustrazione meramente teorica di pagine e pagine sui fondamenti della protezione umanitaria.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, in quanto, a fronte di una sentenza pubblicata in data 29.3.2018, il ricorso è stato notificato solo in data 30.10.2019, quindi ben oltre non solo il termine breve, ma anche oltre il termine c.d. lungo, di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento previsto come regola di chiusura dall’art. 327 c.p.c., comma 1. Non può non osservarsi che la tardività è dissimulata indicando nel testo del ricorso, ed anche nella procura, non è dato sapere se per un errore materiale che cadrebbe in entrambi gli atti sullo stesso dato, o maliziosamente, che il provvedimento sia stato adottato nell’anno 2019, mentre il provvedimento, pubblicato il 29.3.2018, è stato impugnato solo il 29.10.2019, ben oltre il termine semestrale ove applicabile.

L’inammissibilità del ricorso per tardività esime dal dover esaminare nel merito i motivi di ricorso.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede: in particolare, quella svolta dal Ministro resta irrilevante, attesa la trattazione in Camera di consiglio.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

 

 

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