Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5680 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7866/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO M.N. S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/03/2013 R.G.N. 1363/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’Inps ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda con la quale l’INPS, succeduto all’INPDAI, aveva chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento della s.r.l. M.N. del credito privilegiato di Euro 70.406,00 e del credito chirografario di Euro 11.402,00.

La Corte territoriale – premesso in fatto che in relazione ai medesimi importi l’INPDAI aveva presentato domanda di ammissione al passivo dichiarata improponibile per non essersi l’Istituto costituito nei termini previsti dalla L. Fall., art. 98, comma 3 – ha ritenuto che correttamente la domanda dell’INPS era stata dichiarata inammissibile atteso che, una volta che l’INPDAI, originario creditore, era decaduto la domanda di insinuazione tardiva non era più proponibile da parte del soggetto succeduto nella titolarità del credito. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo. Il Fallimento della s.r.l. M.N. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98, 101 e 113 e dell’art. 310 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene l’Istituto ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva, per effetto della mancata costituzione del creditore, non preclude la riproposizione dell’istanza in quanto l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e la decadenza prevista dalla L. Fall., art. 98, comma 3, si verifica solo nel caso di opposizione allo stato passivo, rimedio impugnatorio soggetto a termini perentori, e non si estende all’insinuazione tardiva.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che questa Corte con ripetute decisioni (cfr. Cass. 26/05/2010 n. 12855, 30/07/2012n. 13553 ma già Cass. n. 19628/2004 e n. 21837/2005) ha affermato che “l’estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell’ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto”. A mente dell’art. 310 c.p.c., comma 1, l’estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul diritto di riproporli in altro giudizio. Si è al riguardo osservato che tale soluzione risponde al principio di autonomia dell’azione rispetto al processo, applicabile anche alla fase, speciale e sommaria ma di natura giurisdizionale, destinata a concludersi con decreto. Si è chiarito che la decadenza dall’azione (in conseguenza dell'”abbandono” della domanda ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3) non può essere estesa in via analogica all’insinuazione tardiva, la quale si verifica solo per l’opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura – estranea all’insinuazione tardiva – di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori, senza che assumano rilievo eventuali esigenze di speditezza e celerità, poichè la pendenza dell’insinuazione tardiva non impedisce la chiusura della procedura concorsuale, nè ha effetto in ordine agli accantonamenti previsti dalla L. Fall., art. 113″ (cfr. Cass., n. 13553 del 2012 e n. 12855 del 2010. V. poi con riguardo alla rinuncia all’ammissione al passivo da parte del creditore già ammesso ed alla possibilità di far valere nuovamente, mediante riproposizione dell’istanza di insinuazione in via tardiva, il diritto sostanziale già dedotto, anche da parte di chi, nelle more, se ne sia reso cessionario v. Cass. 19/01/2016 n. 814 e già Cass. n. 9616 del 1998).

Ne risulta così superato l’orientamento contrario (cfr. Cass. 28/04/2004 n. 8095 e prima Cass. 09/03/2000 n. 2673), rimasto isolato, secondo il quale, al contrario, la decadenza dal potere di insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento, per abbandono dell’istanza, da parte di un creditore, ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 3, applicabile anche alla domanda tardiva, ne preclude la riproposizione ai sensi della L. Fall., art. 101.

In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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