Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 568 del 14/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 14/01/2021), n.568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9072-2018 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

SCIARROTTA;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), UNICREDIT SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1573/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – La Società (OMISSIS) ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti del Fallimento della Società (OMISSIS), contro la sentenza del 15 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da detta società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. – Il Fallimento intimato non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo il deposito del ricorso introduttivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deposito effettuato, secondo il giudice di merito, in data 28 luglio 2016, come sarebbe risultato “dalla consultazione del fascicolo telematico”, dalla quale risultava una ricevuta di consegna del 18 luglio 2016, mentre “mancavano le ultime due comunicazioni (pure necessarie per perfezionare il deposito dell’atto in cancelleria,)”, tanto più che “le indicazioni contenute negli atti prodotti dalla difesa del ricorrente (riportate in precedenza) risultano alquanto generiche e non consentono di ritenere con certezza che l’atto inviato (seppure in modo non conforme alla procedura prevista) fosse proprio il reclamo introduttivo del presente giudizio”.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit., ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575; Cass. 23 ottobre 2918, n. 26872; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685).

Nel caso in esame la sentenza è stata comunicata il giorno stesso del suo deposito, ossia il 15 settembre 2017.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 12 marzo 2018.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021

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