Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 568 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAT HOLDING S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico Dott.

Z.D., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale

Clodio n. 14, presso lo studio dell’Avv. VALLEBONA Antonio, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Pinturicchio n. 214, presso lo studio dell’Avv. VERINI SUPPLIZI Aldo,

che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3178/05 della Corte di Appello di

Roma del 21.04.2005/14.07.07.2006 nella causa iscritta al n. 3501

R.G. dell’anno 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonio Vallebona per la ricorrente e l’Avv. Aldo Verini

Supplizi per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. LETTIERI Aldo, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, P.A., esponeva:

– di essere stato alle dipendenze della Casa di Cura (OMISSIS) dal (OMISSIS);

– di essere stato inquadrato e retribuito come “assistente anestesista”;

– di avere svolto le superiori mansioni di responsabile del servizio di anestesia.

Ciò premesso, conveniva in giudizio l’anzidetta casa di cura chiedendo il riconoscimento del suo diritto alla superiore qualifica e la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive relativamente per l’anzidetto periodo.

All’esito, ammesse ed espletate le prove per testi richieste, il Tribunale di Roma con sentenza dell’11.06.2001 accoglieva le domande proposte dal ricorrente.

Tale decisioni appellata dalla Casa di Cura (OMISSIS), è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3178 del 2005, la quale, sulla base dei testi escussi, ha ritenuto che il responsabile del servizio anestesia fosse il Dott. P. e non il Dott. G., tanto più che tale servizio, per le dimensioni della casa di cura e per il numero dei letti, era necessario.

La stessa Corte ha aggiunto che il problema della non obbligatorietà del servizio (oltre che non dedotto in primo grado) era superato dallo svolgimento dei fatti, come accertato in sede istruttoria.

La CAT HOLDING S.p.A. (a seguito della modifica della denominazione della Casa di Cura (OMISSIS)) ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di appello considerato preclusa la doglianza relativa alla non obbligatorietà del servizio di anestesia con “responsabile”, sull’erroneo presupposto dell’omessa deduzione in primo grado.

Rileva di avere dedotto in primo e in secondo grado che fino al 1998 trovava applicazione il D.M. 30 giugno 1975 e la L.R. Lazio 1 dicembre 1987, n. 64, era entrata in vigore solo nell’anno 1997, sicchè la convenuta casa di cura legittimamente era strutturata in due “raggruppamenti”, di cui uno ad indirizzo chirurgico affidato alla responsabilità del Dott. G.A. e l’altro ad indirizzo medico affidato al Dott. P.A..

Il motivo è infondato.

Va osservato che il giudice di appello si è pronunciato sul punto della non obbligatorietà del servizio di anestesia ritenendolo irrilevante ai fini del decidere in relazione allo svolgimento dei fatti, così come accertato in fase istruttoria.

La doglianza formulata pertanto proprio per il suo carattere di non decisività non coglie nel segno ed anche il relativo quesito di diritto non è adeguato, limitandosi a ribadire che la casa di cura negli scritti difensivi di primo e in secondo grado erano contenuti rilievi circa la non obbligatorietà del servizio di anestesia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L.R. Lazio n. 64, artt. 33 e 58, della L.R. Lazio n. 21 del 1994, art. 1, della L.R. Lazio n. 18, artt. 1 e 2, D.M. 30 giugno 1975 e relativo allegato), dell’art. 7 del CCNL per il personale medico dipendente dalle case di cure private del 1990 e del corrispondente art. 7 del CCNL del 1999. Il tutto con erronea confusione del “raggruppamento o servizio”, cui soltanto si assume la preposizione di un “responsabile”, con un qualsiasi settore od unità funzionale, privi per definizione di “responsabile”.

Da parte sua il controricorrente contesta l’assunto di parte ricorrente richiamandosi ad altre fonti normative ed amministrative (in particolare viene fatto riferimento al D.M. 5 agosto 1977 e al D.P.C.M. 27 giugno 1986), da cui si deduce che anche i “servizi” (ivi compreso quello di “anestesia”) dovevano avere un proprio dirigente (l’art. 33 D.P.C.M. citato – ribadendo quanto stabilito dal D.M. 5 agosto 1977, art. 32 – dispone che il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e specialità chirurgiche; stabilisce anche che deve essere previsto un posto di dirigente del servizio).

Ciò precisato sulle opposte line difensive, si ritiene che anche le doglianze, contenute nel secondo motivo, siano prive di pregio e vadano disattese.

I giudici di appello hanno effettuato, come già detto, un accertamento di fatto circa lo svolgimento di funzioni di coordinamento del settore di anestesia da parte del P. (in tal senso hanno riferito i testi C., Ca., V., mentre il teste Pi. ha dichiarato che il Dott. G. non esercitava alcun coordinamento nel settore anestesia).

Tale motivata valutazione in fatto non viene scalfita dal richiamo operato dalla ricorrente al le riferite; fonti normative e collettive, giacchè il controricorrente da parte sua ha opposto, come già precisato, le altre fonti normative, dalle quali si evince la necessità per le case di cura private di un responsabile dei servizi di anestesia e rianimazione.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 3.000.00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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