Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5679 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/03/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 09/03/2010), n.5679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

MARTINELLI ROTTAMI S.r.l., in persona dell’amministratore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 104/10/02, depositata in data 16 ottobre 2002;

sentita la relazione della causa svolta alla Pubblica udienza dell’11

novembre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1.1 La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia delle Entrate, nei confronti della sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso proposto dal legale rappresentante della s.r.l. Martinelli Rottami avverso l’avviso di accertamento con il quale il reddito ai fini IRPEG ed ILOR relativo all’anno 1989 era stato elevato a L. 342.522.000, con maggiori imposte e relative sanzioni.

1.2. Per quanto qui maggiormente interessa, era stato confermato il capo della decisione di primo grado in merito alla non assoggettabilità a tassazione, per il periodo considerato, degli interessi corrisposti su crediti d’imposta. In proposito si era osservato che solo in epoca successiva, vale a dire con la modifica dell’art. 56 del TUIR ad opera del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, era stata sancita la tassazione degli interessi in questione.

1.3 Con ricorso tempestivamente notificato il Ministero dell’Economia e delle Finanze e 1 Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidato a un unico motivo, nei confronti della società Martinelli Rottami, chiedendo, quindi, la cassazione – in parte qua – del provvedimento impugnato.

1.4. Non si costituiva la parte intimata.

Diritto

2.1 Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione, in assenza di eccezioni della controparte, dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006). Non si provvede in merito alle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

2.2 – Nel ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, si deduce, con unico motivo, violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56 (T.U.I.R.), sostenendosi che secondo tale norma, nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame (in vigore non dall’anno 1993, come affermato dalla Commissione tributaria regionale, bensì dal 1 gennaio 1988), gli interessi comunque percepiti, indipendentemente da ogni indagine sulla loro natura, concorrono sempre alla formazione del reddito d’impresa.

2.3 – Il ricorso è fondato. La questione riguarda esclusivamente l’individuazione della normativa applicabile, in materia di tassazione degli interessi, in relazione all’anno di imposta 1989.

2.4 Non v’è dubbio che gli interessi maturati sui crediti di imposta vantati nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria servano a compensare i contribuenti dall’esborso pecuniario precedentemente effettuato con il versamento di una somma che doveva essere restituita. Quindi, l’interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che così viene compensato del mancato godimento del danaro versato, di talchè non può dubitarsi della natura compensativa degli interessi maturati sui crediti di imposta. Tale natura era idonea ad escluderli dai redditi di capitale, elencati nel D.P.R. 29 settembre 73, n. 597, art. 41.

2.6 – Successivamente è intervenuto il nuovo T.U., con il Decreto n. 917 del 1986, che con l’art. 41 lett. a) e b) ha specificato gli interessi che costituiscono redditi di capitale; con il successivo art. 56, comma 3 (disposizione avente carattere innovativo) ha previsto testualmente che “gli interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lett. a) e b) del comma 10, dell’art. 41, concorrono a formare il reddito per 1 ‘ammontare maturato nell’esercizio” .

Quindi, secondo il citato nuovo T.U. – in vigore – secondo la disposizione contenuta nell’art. 136 di tale decreto, dal 1 gennaio 1988 “con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987” – nel periodo considerato, tutti i tipi di interesse, anche quelli di natura compensativa, sono assoggettati a tassazione, ove conseguiti da soggetti che producono reddito di impresa, come, nella specie, la s.r.l. Martinelli Rottami.

2.7. La pronuncia impugnata, che ha individuato una decorrenza erronea della citata disposizione, va pertanto cassata in relazione al punto concernente gli interessi su credito d’imposta. Ricorrono, per altro, i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per decidere la causa nel merito – nel senso di affermare la fondatezza della ripresa in esame, emergendo dal tenore della decisione impugnata che trattasi di interessi su crediti d’imposta relativi all’anno 1989.

3. Tenuto conto della pluralità delle questioni oggetto del presente giudizio, e della reciproca soccombenza intervenuta fra le parti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali.

PQM

La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pronunciando sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara fondata la ripresa relativa alla assoggettabilità ad imposta degli interessi su crediti d’imposta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA