Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5678 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5678 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 25960-2008 proposto da:
IMMOBILIARE TAFRA DI TADDEI MARCELLO & C. SNC in
persona del legale rappresentante ex liquidatore
nonchè socio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato
GRISANTI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIAMMARCO ENRICO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO, AGENZIA
DELLE ENTRATE;

Data pubblicazione: 12/03/2014

- intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

IMMOBILIARE TAFRA DI TADDEI MARCELLO & C. SNC,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62,
presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMMARCO ENRICO
giusta delega a margine;
– controricorrente al ricorso incidentale non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRENTO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2007 della COMM. TRIBUTARIA
Il GRADO di TRENTO, depositata il 27/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del

contraddittorio o rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 27.11.2007 n. 98 la Commissione tributaria di II° grado di Trento,

rettifica notificato a Immobiliare TAFRA s.n.c. di Taddei Marcello & C. ed avente ad
oggetto le maggiori imposte dovute dalla società per l’anno 1999 a titolo IVA ed IRAP
in relazione alla sottofatturazione della cessione di beni immobili dalla società ai singoli
soci effettuata con atti pubblici in data 29.6.1999.
I Giudici di appello, rigetta la eccezione dell’Ufficio ex art. 24 Dlgs n. 546/92 di
inammissibilità dei “motivi aggiunti” che la società aveva proposto con memoria
integrativa depositata in primo grado il 6.10.2004, ritenendo trattarsi di mere
argomentazioni giuridiche, rilevavano che la norma di cui all’art. 15 comma 1 del DL n.
41/1995 conv. in legge n. 85/1995 precludeva all’Ufficio di rettificare i corrispettivi
delle cessioni immobiliari ove determinati in misura non inferiore al valore catastale
calcolato ai sensi dell’art. 52co4 del TU n. 131/1986, salvo che da altri atti o documenti
risultasse un corrispettivo maggiore, ipotesi che ricorreva nel caso di specie in quanto
dallo stato patrimoniale del bilancio societario risultava un valore effettivo di lire
1.740.801.016 a fronte del prezzo di lire 656.250.000 indicato nell’atto di cessione, e
tanto era sufficiente a legittimare la pretesa fiscale fondata peraltro sulla evidente
ingiustificata antieconomicità delle operazioni di cessione effettuate dalla società.
I Giudici rilevava altresì che in difetto di impugnazione era passato ingiudicato
interno il capo della sentenza di primo grado che aveva ridotto al 10% l’aliquota
d’imposta del 20% che applicata nell’avviso di rettifica.
Quanto alla istanza di condono presentata dalla società ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 289/2002, circostanza già eccepita dalla contribuente in primo grado, i Giudici di
appello ritenevano di non poter pronunciare, sia perchè questione estranea alla materia
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ric.Imm.TAFRA s.n.c. c/Ag.Entrate

C
Stefaminirivieri

confermando l’appellata decisione di prime cure, dichiarava legittimo l’avviso di

del contendere limitata alla impugnazione dell’avviso di rettifica, sia perché la società
aveva proposto autonomo giudizio impugnando una nota che esprimeva parere negativo
sulla istanza di condono, definita dall’Ufficio, che aveva prodotto in giudizio tale
documento, quale atto meramente interno e non impugnabile, sia in fine perché la società
si era limitata ad allegare di aver presentato detto istanza senza tuttavia dedurre
specifiche contestazioni in ordine al mancato perfezionamento del condono opposto

Avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione “Immobiliare

TA FRA s.n.c. di Taddei Marcello & C. soggetto estinto….in persona del legale
rappresentante, ex liquidatore , nonchè socio Taddei Marcello…”

deducendo sei motivi

corredati di quesito di diritto, ai quali resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate
che ha notificato anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
La società contribuente ha depositato controricorso volto a contestare il ricorso
incidentale condizionato.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

I ricorsi principale ed incidentale condizionato non possono trovare accesso al
sindacato di legittimità essendo affetto l’intero giudizio da nullità rilevabile ex officio
per difetto di integrazione del contraddittorio.

Il ricorso per cassazione risulta proposto da “Immobiliare TAFRA s.n.c. di Taddei
Marcello & C. soggetto estinto…, in persona del legale rappresentante, ex liquidatore,
nonchè socio Taddei Marcello….”, e la procura ad litem, apposta a margine del
medesimo ricorso, è stata rilasciata dall’identico soggetto indicato nella intestazione
dell’atto di impugnazione.

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ric.Inam.TAFRA s.n.c. c/Ag.Entrate

Co est.
Stefano livieri

dall’Ufficio con la predetta nota-parere.

Dallo svolgimento delle premesse in fatto del ricorso per cassazione emerge che la
società di persone :
– è stata costituita il 13.5.1989
– ha ceduto ai singoli soci beni immobili iscritti nello stato patrimoniale negli anni
1997, 1998 e da ultimo in data 29.6.1999
– è stata sciolta e posta in liquidazione in data 29.6.1999

avente ad oggetto al rettifica dei ricavi imponibili esposti nella dichiarazione
relativa all’anno d’imposta 1999
– in data 1 aprile 2004 (31.3.2004, secondo quanto indicato nel controricorso) la società
di persone (in liquidazione) ha presentato istanza di condono “tombale” per gli
anni dal 1997 al 2000, ai sensi dell’art. 9 legge n. 289/2002

in data 8 giugno 2004, “l’avv. Taddei Marcello quale ex liquidatore e legale
rapp.te, nonchè socio” ha depositato presso la Segreteria della Commissione
tributaria di I° grado di Trento il ricorso avverso l’atto impositivo sopra indicato,
notificato all’Ufficio di Trento della Agenzia delle Entrate in data 10.5.2004
(controric. pag. 2).

Dall’esame del fascicolo depositato dalla parte ricorrente, emerge che il ricorso
introduttivo del giudizio avanti la Commissione tributaria di I° grado, notificato in data
10-5-2004, avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di rettifica, e la procura “ad
litem” rilasciata contestualmente, sono stati -rispettivamente- proposto e conferita dalla
Immobiliare TAFRA s.n.c. di Taddei Marcello & C. soggetto estinto…, in persona del
legale rappresentante, ex liquidatore, nonchè socio Taddei Marcello….”.

Orbene l’art. 2495 c.c. introdotto dall’art. 4 del Dlgs 17.1.2003 n. 6, con efficacia a
decorrere dall’1.1.2004, riconduce alla cancellazione dal registro delle imprese l’effetto
estintivo del soggetto di diritto (società di capitali), con conseguente venir meno di
qualsiasi potere di rappresentanza in capo alle persone fisiche già titolari di organi od
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Cons. st.
vieri
Stefano

in data 12.12.2003 è stato notificato alla società di persone avviso di accertamento

incarichi societari (rapp.te legale, liquidatore, ecc.: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9032
del 15/04/2010 ; id. Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010; da ultimo Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16751 del 04/07/2013 secondo cui la istanza proposta da società già estinta è inidonea a

dare corso al procedimento prefallimentare “attesa la carenza “ab origine” della legittimazione
processuale e sostanziale dello stesso soggetto istante; tale carenza è rilevabile in via offìciosa
anche in sede di reclamo, in quanto attinente alla sussistenza dell’indispensabile iniziativa di parte,

ordine sistematico” anche alle società di persone che ricevono disciplina espressa,
soltanto in relazione al regime della responsabilità personale dei soci (limitata soltanto
per i soci accomandanti alla quota liquidata) e del liquidatore (per colpa), negli artt. 2312
(s.n.c.) e 2324 (s.a.$) c.c. (cfr. Corte cass. SS.UU. 12.3.2013 n. 6070, n. 6071 e n. 6072).

Inammissibile il ricorso proposto dall’ex liquidatore e rappresentante legale di
soggetto societario già estinto alla data di introduzione del giudizio di primo grado, il
giudizio deve ritenersi legittimamente instaurato da uno dei soci della società di persona
estinta “ante causam”, venendo in rilievo a tal fine il fenomeno successorio “sui generis”
(cfr. Corte cass. SS.UU. nn. 6070-6072/2013, citate, che, confermando il prevalente orientamento
giurisprudenziale rilevano in proposito “….E’ del tutto ovvio che una società non più esistente,
perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, né
esservi convenuta (salvo quanto si dirà a proposito del fallimento). Problemi più complicati si
pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata. In situazioni di tal fatta
questa corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare l’inammissibilità dell’impugnazione
proposta dalla società estinta (si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032; e Cass. 8 ottobre 2010, n.
20878), così come di quella proposta nei suoi nei confronti (Cass. 10 novembre 2010, n. 22830); e
si è ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata
dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e
processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per
effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati
dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di
questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30
luglio 2012, n. 12796; si veda anche, per un’applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità

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Co
Stefano

ieri

la sola idonea a dare impulso al procedimento”). La norma deve estendersi “per ragioni di

della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773). 5.1. Le indicazioni giurisprudenziali
cui da ultimo s’è fatto cenno appaiono meritevoli di essere avallate ” ed individuano nell’art. 110
c.p.c. la norma di riferimento in quanto “Tale disposizione contempla, infatti, non solo la “morte”
(come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi “altra causa” per la
quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione
dell’ente collettivo. Non parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il
disposto del successivo art. 111. per la decisiva ragione che il fenomeno successorio di cui si sta

mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l’esistenza di un diverso successore
universale. Non v’è alcun soggetto diverso dal successore (cioè dai soci) nei cui confronti possa
proseguire il processo di cui era parte la società frattanto cancellata dal registro.” )nei rapporti

attivi e passivi da riferirsi alla società di persone estinta, idoneo a fondare la
legittimazione sostanziale e processuale dei soci (quanto ai rapporti passivi, responsabili nei
confronti dei creditori sociali “fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale
di liquidazione” ex art. 2495co2 c.c.; ovvero, per quanto concerne i soli soci accomandanti,
“limitatamente alla quota di liquidazione” ex art. 2324 c.c.) e nella specie a ritenere pertanbto

il Tadderi n.q. di socio legittimto alla proposizione della azione costitutiva e di
accertamento per opporsi alla pretesa fiscale fatta valere dalla Amministrazione
finanziaria con l’avviso di rettifica notificato alla società quando non era stata ancora
cancellata dal registro delle imprese.
I principi enunciati dalle SS.UU. di questa Corte comportano, in considerazione del
regime di contitolarità o comunione indivisa dei diritti di credito e delle obbligazioni
ovvero dei diritti su beni (residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione) che si
trasferiscono ai soci in dipendenza del predetto fenomeno successorio, una situazione
che, analogamente a quella della comunione ereditaria, determina il litisconsorzio
necessario processuale tra tutti i successori , e nella specie tra tutti i soci della società di
persone estinta (pluralità di soci che nella specie risulta dagli atti delle parti e dalla sentenza di
appello laddove oggetto della pretesa fiscale è la rettifica del valore di mercato dei beni immobili
iscritti allo stato patrimoniale della società e ceduti ai soci Taddei Ottone, Martina e Gabriele),

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Co est.
ieri
Stefano

parlando non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento

litisconsorzio che, peraltro, in relazione alla natura tributaria del debito, trova
fondamento altresì nell’art. 14 Dlgs n. 546/1992.
Nel processo tributario, infatti, la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato
dall’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha una dimensione eminentemente
processuale, collegata all’inscindibilità dell’oggetto, e presuppone pertanto, in primo
luogo, che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione, rappresentata dall’atto autoritativo

presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli

elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti
obbligati. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal terzo comma del medesimo art. 14,
ricorre invece quando si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di
destinatari, ma l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi
impositivi comuni a tutti i destinatari (e soltanto a quest’ultima ipotesi che si riferisce la
previsione del comma sesto dell’art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono
impugnare autonomamente l’atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine
di decadenza: Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 22523
del 26/10/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 14378 del 15/06/2010; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15189
del 18/06/2013).

Ne segue che la unitarietà del presupposto impositivo realizzatosi nei confronti
dell’unico soggetto societario (in relazione all’IVA dovuta sulle operazioni di cessione
effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa ed ai redditi imponibili esposti nella dichiarazione
fiscale) identifica nei soci quali successori a titolo universale dell’ente collettivo, i

contitolari indivisi del rapporto passivo, con la conseguenza che il ricorso tributario
proposto, anche avverso l’avviso di rettifica, da uno dei soci, riguarda inscindibilmente
anche tutti gli altri soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni esclusivamente
personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto singole posizioni debitorie, bensì gli elementi
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Con
Stefano

eri

impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in

comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92
(salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la

partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in

14815 del 04/06/2008).

La evenienza sopra indicata si verifica anche allorché l’avviso di accertamento o in
rettifica concerna contestualmente la debenza di maggiori imposte indirette e dirette
(come nella specie in cui la contestazione dell’Ufficio finanziario ha per oggetto l’IVA e l’IRAP assimilabile all’ILOR quanto al natura di imposta sul reddito: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n.
10145 del 20/06/2012-), e le pretese impositive trovino fondamento, come nella specie, nel

medesimo rilievo fiscale (rettifica della base imponibile in relazione al valore di
realizzazione dei cespiti immobiliari della società).

Tanto premesso dagli atti risulta che il giudizio concernente la impugnazione
dell’avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP anno 1999, notificato alla società di
persone, non si è svolto unitariamente nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari ,
con conseguente vulnus arrecato alla integrità del contraddittorio attesa la legittimazione
della società e dei soci a contestare nello stesso giudizio l’accertamento fiscale.
Tale vulnus non è emendabile in via successiva mediante il provvedimento di riunione
ex art. 274 c.p.c. non risultando pendenti avanti la Corte, oltre alla causa concernente la
società di persone, anche altre cause proposte dai singoli soci.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, per nullità dei giudizi di
primo e secondo grado, con rinvio ex art. 383co3 c.p.c. avanti il primo giudice
(Commissione tributaria di I° grado di Trento).

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Con st.
Stefano vieri

ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (cfr. Corte cass.Sez. U, Sentenza n.

Cir •

In considerazione del sopravvenuto arresto delle SS.UU. in materia di estinzione
dell’ente collettivo e successione dei soci, sussistono giusiti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte :

contraddittorio alla Commissione tributaria di I° grado di Trento.

– dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio

Così deciso nella camera di consiglio 14.1.2014

– dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa per integrazione necessaria del

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