Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5678 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30175/2007 proposto da:

U.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato TRALDI Stefano, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (già S.A.I. SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

S.P.A.) (OMISSIS) in persona del Procuratore Dott. C.

I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI Maria Antonietta, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBOTTI LUCIANA, PENCO

FELICE giusta delega in calce al controricorso;

MONDOVELA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BRENZONE GIUSEPPE, BRENZONE ALBERTO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.D.F.M., F.D., C.A.,

R.P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2186/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 30/1/2007, depositata il 26/07/2007,

R.G.N. 2510/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato STEFANO TRALDI;

udito l’Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per improcedibilità in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 7 luglio 1999 e date successive C.D.F.M. e G.M.L., genitori di C.G. che aveva perso la vita il giorno (OMISSIS) in occasione di un incidente nautico in località (OMISSIS), hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, C. A., la Ars Nautica, ditta individuale del medesimo C. A., F.D., la SAI Società Assicuratrice Industriale s.p.a., la Mondovela s.r.l. nonchè, infine, U.F., perchè accertata la responsabilità extracontrattuale o, in subordine, contrattuale dei convenuti ciascuno per il titolo di competenza gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni tutti patiti da essi concludenti in conseguenza del tragico evento.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alle avverse domande deducendone la infondatezza.

Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale l’attore C.D.F. dava atto dell’avvenuto decesso della moglie G.M.L. e dichiarava di costituirsi in qualità di erede della stessa, per quota totalitaria, essendosi reso acquirente della quota del 50% spettante ai coeredi, l’adito tribunale, con sentenza 1 aprile 2004, ha ritenuto la responsabilità del convenuto C.A. nella causazione dell’evento, a titolo personale e in qualità di titolare della cessata ditta individuale Ars Nautica, nonchè la concorrente responsabilità di F.D. e di U.F., rispettivamente quale proprietaria della imbarcazione e quel armatore noleggiante, e, per l’effetto li ha condannati in solido, nonchè in solido che la SAI s.p.a., al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 334.723,51 di cui Euro 309.874.14 a titolo di risarcimento del danno morale proprio e quale erede della moglie e Euro 24.849,27 a titolo di rimborso delle spese funeraria e mediche. Il tribunale, altresì, ha rigettato le domande proposte nei confronti della Mondovela s.r.l. e quelle domande proposte da C.A. nei confronti del R., ha accolto la domanda di manleva proposta dalla SAI nei confronti dell’ U. mentre ha rigettato l’analoga domanda reciprocamente proposta l’uno nei confronti dell’altro, da F.D. e da C. A., nonchè quella proposta dai due nei confronti di U., Mondovela s.r.l. e SAI s.p.a..

Gravata tale pronunzia in via principale da U.F. e, in via incidentale da F.D. nonchè dalla Mondo vela S.r.l., nel contraddittorio di C.D.F.M., di R.G. della Fondiaria SAI s.p.a. nonchè di C.A., la Corte di appello di Milano con sentenza 30 gennaio – 26 luglio 2007 ha rigettato l’appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia notificata il 21 settembre 2007 ha proposto ricorso affidato a 9 motivi e illustrato da memoria, U.F..

Resistono, in distinti controricorsi sia la Mondovela s.r.l., sia la Fondiaria SAI s.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede C.D. F.M., F.D., C.A., R. P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto ricorso è improcedibile.

Deve ribadirsi, infatti, alla luce delle più recente – al momento consolidata – giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve – quindi – essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (In termini, ad esempio, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9006; Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 9 giugno 2008, n. 15233. Sempre nello stesso senso, altresì, tra le altre, Cass. 18 maggio 2007, n. 11619; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1089; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1590; Cass. 1 ottobre 2004, n. 19654).

Certo che nella specie – da un lato – sia il ricorrente – a pag. 29 del proprio ricorso – afferma che la sentenza oggetto del ricorso stesso gli è stata “notificata il .. 21 settembre 2007”, sia la controricorrente Fondiaria SAI s.p.a., riferisce – nelle premesse del proprio controricorso – che la sentenza impugnata da controparte è stata notificata il 21 settembre 2007, dall’altro, il ricorrente ha depositato esclusivamente una copia autentica della sentenza di cui ha chiesto la cassazione, priva della relata di notifica, è evidente che deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso.

Alla declaratoria de qua segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 2.000, 00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore della Fondiaria Sai s.p.a. e in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 2.500,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore della Mondovela s.r.l..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

 

 

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