Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5677 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10439/2007 proposto da:
FININD SNC “(già salumificio F.lli Dodaro S.n.c.) (OMISSIS) in
persona del legale rappresentante p.t. Dott. D.F.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo
studio dell’avvocato GENTILE MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GENTILE Giancarlo giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 676/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
Sezione Seconda Civile, emessa il 3/7/2006, depositata il 02/11/2006,
R.G.N. 246/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;
udito l’Avvocato GIANCARLO GENTILE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in
subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 11 agosto 1999 l’Amministrazione Provinciale di Cosenza ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatole il 12 luglio 1999 a istanza del Salumificio Fratelli Dodaro s.n.c. al fine di ottenere il pagamento della somma di L. 606.795.788, asseritamente dovuta sulla base di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva.
Ha fatto presente l’Amministrazione Provinciale che nelle more del giudizio di opposizione (avverso il decreto ingiuntivo descritto) era intervenuta, tra le parti, una transazione che prevedeva – a definizione della pretesa creditoria – il pagamento di L. 1.439.158.563, somma incassata dalla intimata il (OMISSIS).
In particolare, ha esposto l’opponente che la causa del mandato di pagamento, così come indicato nella Delib. 17 giugno 1997, conteneva la esplicita indicazione che la quietanza valeva come accettazione della intervenuta transazione e rinuncia a ogni ulteriore pretesa, in ordine alla locazione degli immobili destinati all’ITG di (OMISSIS).
Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 25 ottobre 2000 ha rigettato la opposizione, atteso che la transazione invocata non risultava da atto scritto e che le deliberazioni del Consiglio, e della Giunta provinciale, erano atti interni, di natura preparatoria, inidonei a integrarne il requisito, previsto a pena di nullità.
Gravata tale pronunzia dalla soccombente Amministrazione Provinciale di Cosenza, nel contraddittorio del Salumificio Fratelli Dociaro s.n.c. che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 3 luglio – 2 novembre 2006 in totale riforma della sentenza del primo giudice ha accolto la opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato che il Salumificio Fratelli Dodaro s.n.c. non ha diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti della Amministrazione Provinciale di Cosenza sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 250 del 1996 del presidente del tribunale di Cosenza, compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, la FININD s.n.c., già Salumificio f.lli Dodaro s.n.c., con atto notificato il 30 marzo 2007 e date successive.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’Amministrazione Provinciale di Cosenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ribadito – in conformità a ricorrente giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. nel corso della discussione orale la sottrae alla sfera di operatività dell’art. 384 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni (in termini, ad esempio, Cass. 23 luglio 2007, n. 16275; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n. 14385), osserva il collegio che – come eccepito nel corso della odierna udienza di discussione dal P.G. – il proposto ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva della ricorrente FININD s.n.c..
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di impugnazione per cassazione, al fine dell’ammissibilità del ricorso proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa.
Così, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente.
Tale dimostrazione è consentita anche in sede di legittimità e può fornirsi mediante rituale deposito e comunicazione alla parte avversaria di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (Tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 14 agosto 2007, n. 17681; Cass. 18 luglio 2003, n. 11259; Cass. 14 gennaio 2003, n. 396; Cass. 4 febbraio 2002, n. 1468).
Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie il giudizio di merito si è svolto nel contraddittorio tra l’Amministrazione Provinciale di Cosenza e il Salumificio Fratelli Dodaro s.n.c., mentre il ricorso per cassazione risulta proposto dalla diversa società FININD s.n.c. che si qualifica – ma in alcun modo dimostra le cause del mutamento della ragione sociale – “già Salumivio f.lli Dodaro s.n.c.” è di palmare evidenza che deve dichiararsi la inammissibilità del proposto ricorso (Oltre le pronunce ricordate sopra, cfr., sempre nello stesso senso, Cass. 18 settembre 2009, n. 20255; Cass., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4468; Cass. 27 giugno 2006, n. 14784; Cass., sez. un., 18 maggio 2006, n. 11650).
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, atteso che la intimata provincia di Cosenza non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010