Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5677 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 02/03/2020), n.5677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17732/2014 proposto da:

L.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA BORTONE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, CONSERVATORIO DI MUSICA “G. MARTUCCI” DI

SALERNO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1695/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/01/2014 R.G.N. 1633/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 1695, resa in data 10 gennaio 2014, la Corte d’appello di Salerno, decidendo sull’impugnazione proposta da L.M.M. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica G. Martuccì di Salerno, confermava la decisione primo grado che aveva respinto la domanda proposta dalla L., docente di ruolo (decorrenza giuridica 1/11/2004 ed economica 1/1/2005) presso l’indicato Conservatorio per l’insegnamento di pianoforte complementare, intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio quale docente di scuola media;

2. rilevava la Corte territoriale che, alla data di conferma in ruolo della L., l’Amministrazione avesse proceduto alla ricostruzione della carriera con il riconoscimento dei servizi pregressi in conformità con la C.M. n. 78 del 24/3/1999 con l’attribuzione a fini giuridici ed economici di anni 14 e mesi 6 di servizio (di cui 4 per servizio di ruolo nella carriera precedente, 9 nel servizio pre-ruolo nella carriera precedente, 1 anno nel servizio di ruolo nella carriera attuale) e di anni 2 e mesi 8 ai soli fini economici;

con successivo Decreto 6 novembre 2007, n. 331 (del quale era eccepita l’illegittimità) il precedente provvedimento era stato modificato con il riconoscimento di una anzianità di servizio di 1 anno, escludendo completamente l’anzianità pre-ruolo e altre anzianità acquisite quale docente di scuola media ritenendo l’Amministrazione che, nella specie, trattandosi di passaggio tra ruoli di diverso comparto, si dovesse fare applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 e dunque si dovesse considerare ai fini della ricostruzione unicamente l’assegno ad personam;

evidenziava che, stante il tenore dell’indicato del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 3, comma 57 e art. 202, nello stesso richiamato, le doglianze della L. fossero infondate;

riteneva che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, riconducibile alla cessione del contratto, comportasse l’applicazione del trattamento economico previsto dai contratti collettivi dell’amministrazione cessionaria, salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di evitare ogni reformatio in peius e che, nella specie, non sussistesse alcuna ipotesi derogatoria rispetto a tale principio;

rilevava, poi, che ai fini del diverso trattamento ritenuto spettante non fosse sufficiente lamentare la mancata inclusione del “maturato economico del ruolo di provenienza” nel momento in cui il decreto aveva (correttamente) attribuito la retribuzione iniziale della nuova qualifica, maggiorata della differenza quale assegno ad personam;

da ultimo riteneva che nessuna valenza potesse attribuirsi alla dedotta mancanza di motivazione del decreto atteso che la domanda non era finalizzata all’impugnativa di un provvedimento amministrativo ma finalizzata al riconoscimento di un diritto;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.M.M. articolando un motivo al quale ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente va rilevato che, dopo un tentativo di notifica da parte della cancelleria di questa Corte dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale al domiciliatario della ricorrente (avv. prof. Roberta Bortone) all’indirizzo pec indicato in sede di ricorso per cassazione quale indirizzo presso il quale si dichiarava di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti il procedimento, avente quale esito la mancata consegna per essere stato rilevato un errore (indirizzo invalido), l’avviso suddetto è stato consegnato in cancelleria;

va ricordato che nel procedimento di legittimità, per il caso in cui risulti il trasferimento del domiciliatario (o se questi risulti sconosciuto all’indirizzo indicato nell’elezione di domicilio) la notificazione deve effettuarsi in cancelleria, atteso che l’elezione di domicilio è priva di efficacia per cui, verificandosi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 2, dettato per l’omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 17086/2008; Cass. 4813/1998);

2. con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, L. n. 537 del 1993 e del D.Lgs. n. 297 del 1994;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie norme (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202,L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57) riferibili ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per concorso, laddove nella specie andava applicato il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 200, che preclude la possibilità del riconoscimento dell’assegno ad personam ma consente la conservazione dell’anzianità di carriera e di qualifica acquisita;

3. il motivo è infondato;

3.1. la questione oggetto del presente giudizio è se, nell’ipotesi di passaggio dalla scuola media ai ruoli del Conservatorio in forza di pubblico concorso, fosse attribuibile solo la retribuzione di prima fascia nella nuova qualifica maggiorata, rispetto alla retribuzione precedente, del solo assegno ad personam, ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 200 e L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, ovvero se, ai fini della corretta individuazione della fascia stipendiale (prevista in seno al CCNL AFAM) di collocazione a seguito dell’atto di assunzione nel nuovo incarico in virtù di pubblico concorso, fosse riconoscibile per intero la pregressa anzianità quale “maturato economico nel ruolo di provenienza”;

3.2. corretta è, invero, sul punto la decisione della Corte territoriale che ritenuto applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 (per il quale: “Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”) innovato dalla L. n. 537 del 1993, art. 3 (secondo cui: “Nei casi di passaggio di carriera di cui all’art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione”);

3.3. ed infatti, nella specie, ricorre una ipotesi di passaggio tra ruoli di diverso comparto per effetto del superamento di un pubblico concorso;

3.4. giova ricordare, quanto alla ricostruzione normativa e all’assoggettamento del personale docente appartenente al comparto AFAM alla disciplina contrattuale che regola lo specifico settore, i principi da questa Corte affermati con le sentenze nn. 14101 e 21522 del 2018;

la L. 21 dicembre 1999, n. 508, ha previsto, dell’art. 2, comma 1, che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati “costituiscono, nell’ambito delle istituzioni di alta cultura cui l’art. 33 Cost., riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”;

nessun dubbio può nutrirsi sulla portata innovativa della qualificazione, perchè, sino all’entrata in vigore della riforma, gli enti sopra indicati rientravano tutti nel più vasto genus degli istituti di istruzione artistica (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 206, lett. c) sottoposti alla vigilanza diretta del Ministero della Pubblica Istruzione e la loro disciplina era dettata, pur se con significative differenziazioni rispetto alle altre scuole statali, dal D.Lgs. n. 297 del 1994, ossia dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

la diversa qualificazione data ed il richiamo all’art. 33 Cost., sono stati posti dal legislatore alla base del riconoscimento dell’autonomia “statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile”, riconoscimento che ha comportato la riduzione dei poteri ministeriali a meri poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento;

la riforma, peraltro, se da un lato ha determinato il definitivo superamento dell’assimilazione agli istituti di istruzione secondaria, dall’altro non ha comportato la totale equiparazione degli istituti AFAM alle università, perchè, al contrario, si è ritenuta necessaria una disciplina specifica, dettata dalla legge e dalle fonti regolamentari alle quali la stessa rinvia, evidentemente giustificata dalle peculiarità proprie di detti istituti, che si caratterizzano per essere “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale” necessariamente finalizzate a valorizzare la creatività individuale degli allievi, mentre in ambito universitario assume rilievo prevalente la ricerca scientifica, sia in campo tecnologico che umanistico (L. n. 168 del 1989, art. 6, comma 4);

quanto al rapporto di lavoro con il personale docente ed amministrativo la L. n. 508 del 1999, art. 2, comma 6, ha previsto che lo stesso “è regolato contrattualmente ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente” ed ha disciplinato le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento, rimarcandone la diversità rispetto sia agli insegnanti della scuola primaria e secondaria, sia ai professori universitari, per i quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, ha mantenuto lo statuto pubblicistico;

il CCNQ del 6.3.2001 ha, quindi, istituito il comparto di contrattazione ed a partire dal quadriennio 2002/2005 il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche in sede contrattuale, è stato differenziato rispetto a quello dei dipendenti della scuola e le parti collettive hanno dettato una compiuta disciplina degli istituti economici e normativi, a partire dal CCNL 16.2.2005;

3.5. sulla scorta di tali premesse, deve rilevarsi l’infondatezza della domanda, interamente incentrata sulla pretesa applicabilità alla fattispecie della disciplina dell’anzianità tutta interna al comparto scuola laddove il passaggio da un comparto ad un altro (avvenuto in epoca successiva alla riforma AFAM di cui sopra si è detto), con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro per effetto del superamento di un concorso pubblico, non può essere equiparato al trasferimento ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso;

3.6. come da questa Corte già precisato (v. Cass. 29 luglio 2009, n. 17645), il D.P.R. n. 3 del 1997, art. 199, disciplina il trasferimento di pubblici impiegati da una ad altra amministrazione per esigenze proprie dell’amministrazione;

dato che il trasferimento avviene per soddisfare esigenze dell’amministrazione, si giustifica la conservazione dell’anzianità di servizio: l’art. 199 prescinde dal superamento di un concorso pubblico e il passaggio da una ad altra amministrazione concreta “trasferimento”;

cosa diversa è il superamento di un nuovo concorso pubblico aperto all’esterno, a cui chi è già dipendente pubblico si sottopone volontariamente, e in posizione di parità con gli altri concorrenti: in tale evenienza, se non vi sono norme specifiche che disciplinano la conservazione dell’anzianità di servizio precedente, chi è già dipendente pubblico concorre in posizione di parità con gli altri partecipanti, e non ha titolo a conservare pregresse anzianità e diritti;

3.7. il D.P.R. n. 2 del 1957, art. 200, a sua volta, al comma 2, prevede che il Ministro competente può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione, e, al comma 3 che gli impiegati trasferiti conservano l’anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoti con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto spettante secondo l’anzianità nella qualifica già ricoperta;

ancora una volta, la conservazione dell’anzianità maturata riguarda gli “impiegati trasferiti”;

3.8. non possono invece essere equiparati ai “trasferiti” gli impiegati che superano un nuovo concorso pubblico, contemplati del medesimo art. 200, comma 1 (a tenore del quale “gli impiegati civili di ruolo, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l’accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato”);

3.9. il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 200, comma 3, quindi, nel menzionare gli impiegati “trasferiti”, intende fare riferimento solo alla situazione del comma 2, non a quella del comma 1, in quanto il superamento di un nuovo concorso pubblico non costituisce “trasferimento”;

3.10. non vi è dubbio allora che il passaggio da un comparto ad un altro, a seguito di pubblico concorso, non potesse essere considerato, ai fini della conservazione dell’anzianità, come pretenderebbe la ricorrente, quale trasferimento;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento. In favore delle Amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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