Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5676 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5676 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 7114-2010 proposto da:
SACOIN DI RENATO COLLU & C. SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio
dell’avvocato GESSINI AGOSTINO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013
3714

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 12/03/2014

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3;
intimato –

avverso la sentenza n. 16/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 21/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

R.G. 7114/10

SENTENZA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Sacoin di Renato Collu & C. s.n.c. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che resistono con
controricorso), per la cassazione della sentenza n. 16/4/09 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento in rettifica del

cessione d’azienda, la C.T.R. Lazio sez. n. 4, in parziale accoglimento
dell’appello del contribuente ed in considerazione del coefficiente applicabile
nella specie, riduceva a £ 255.000.000 la plusvalenza tassabile.
2. Preliminarmente, considerato che si controverte dell’accertamento del reddito
di una società di persone, occorre rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte
(sent. n. 14815 del 2008) hanno affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è
alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicchè tutti questi soggetti devono
essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad
oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato,
con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Pertanto, sul rilievo d’ufficio della nullità del processo sin qui svolto, deve essere
cassata la sentenza impugnata, restando in ciò travolta anche la sentenza di primo
grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per la
celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti

reddito di impresa per l’anno 1999 in relazione alla plusvalenza derivante da

necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai
sensi del citato art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre l’eventuale formazione di
giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni) sarà valutata tenendo conto dei
limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla
proposizione del ricorso introduttivo e tenuto conto dello sviluppo dell’intera
vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.

La Corte
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma. Compensa le spese dell’intero processo.

PQM

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