Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5675 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22166/2006 proposto da:

F.E., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRAGOLA Saverio Paolo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIGLIO Enrico con studio in 83100 AVELLINO, VIA DANTE

50 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 675/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 7/2/2006, depositata il 29/03/2006,

R.G.N. 7056/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 29 marzo 2000, notificato il successivo 4 maggio 2000, G.S. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, F.E..

Esposto di avere condotto in locazione – tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) – con contratto annuale, per un canone mensile di L. 1.400.000, un appartamento in (OMISSIS), completamente arredato con posto auto coperto, che la locazione era destinata a soddisfare esigente abitative primarie, come ben noto al locatore, sì che il rapporto trovava la propria disciplina – quanto al canone – nella L. 27 luglio 1978, n. 392, l’attore ha chiesto la condanna del F. alla restituzione delle somme versate in eccedenza, dispetto al canone legale, anche tenuta presente la maggiorazione dovuta per l’arredamento.

Costituitosi in giudizio il F. ha resistito alle avverse pretesa eccependo, in limine, la decadenza di controparte dalla azione di restituzione per decorso del termine di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, essendo stato riconsegnato l’appartamento al locatore non il 30 settembre 1999 come indicato da controparte: ma il 20 settembre 1999 e essendo stato depositato, il ricorso introduttivo, unicamente il 29 marzo 2000.

Quanto al merito, comunque, il convenuto ha eccepito che il rapporto inter partes non era soggetto alla disciplina vincolistica perchè di natura chiaramente transitoria.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale ha accolto la domanda attrice e determinato il canone legale della locazione inter partes ha condannato il locatore alla restituzione, in favore del conduttore, della somma di Euro 16.897,39 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Gravata tale pronunzia dal soccombente F., nel contraddittorio del G. che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Roma con sentenza 29 marzo 2006 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 24 maggio 2006, ha proposto ricorso, con atto 20 luglio 2006, F.E., affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso G.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In limine il giudice di appello – come già quello di primo grado – ha escluso che il conduttore G. fosse decaduto dalla domanda di restituzione dei canoni corrisposti in misura ultra legale.

Hanno infatti accertato, in linea di fatto, quei giudici:

– da un lato, che l’appartamento oggetto di controversia è stato restituito al locatore il (OMISSIS);

– dall’altro, che il ricorso era stato depositato nella cancelleria del giudice adito il 29 marzo 2000 (e, quindi entro il termine semestrale di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79).

2. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con il primo motivo con il quale denunzia “violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 79, in relazione all’art. 415 c.p.c., comma 2 e art. 39 c.p.c., comma 3 e art. 643 c.p.c., art. 2966 c.c., art. 2943 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa e/o insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

3. Il motivo è infondato.

La più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice è costante nell’affermare che il termine semestrale di decadenza, posto dalla L. n. 392 del 1978, art. 79, per l’azione di restituzione di somme pagate in eccesso rispetto al canone dovuto di locazione e decorrente dal rilascio materiale dell’immobile coincide con la data del deposito in cancelleria del ricorso di merito e non con la notificazione del ricorso stesso, tenuto presente che nel rito del lavoro la domanda sì propone con ricorso, il cui deposito determina la litispendenza (Cass. 7 maggio 1996, n. 4236; Cass. 8 novembre 2007, n. 23301, che sottolinea la diversa formulazione dell’art. 79 rispetto all’art. 39 della stessa L. 27 luglio 1978, n. 392 in tema di riscatto dell’immobile alienato qualora il conduttore non sia stato posto in condizione di esercitare la prelazione, evidenziando che mentre alla luce della prima norma la decadenza è impedita da una azione proponibile entro un certo termine, in forza della seconda è previsto l’onere, a carico del retraente, di una dichiarazione negoziale recettizia, da portare, quindi – entro il termine tassativamente ivi indicato – a conoscenza dell’altra parte).

Essendosi i giudici a quibus puntualmente attenuti ai ricordati principi è palese la infondatezza del motivo in esame specie tenuto presente che non sono state esposte considerazioni che ne giustifichino un superamento.

4. Con i restanti motivi parte ricorrente denunzia, ancora:

– da un lato, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 102 c.p.c. e art. 447 bis c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa motivazione su più punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Formula, al riguardo, il ricorrente, i seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: a) se il giudice, in ossequio del principio del contraddittorio e stante il preciso disposto dell’art. 116 c.p.c. deve valutare le prove .. ed ammettete le prove (tutte) che sono rilevanti e fondamentali per la decisione ovvero ripartire l’onere della prova in maniera estratta ed in spregio del preciso disposto dell’art. 102 c.p.c.; b) se il disposto dell’art. 447 bis c.p.c., comma 3, il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento .. l’ammissione di ogni mezzo di prova .., autorizza il giudice ad ammettere la prova testimoniale, virtualmente e non tardivamente richiesta come nel nostro caso, in qualsiasi momento dell’ istruttoria secondo motivo;

– dall’altro violazione e falsa applicazione dell’art. 26 c.p.c., L. 21 luglio 1978, n. 392 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa motivazione su più punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Formula, al riguardo, il ricorrente, i seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.: a) se il giudice ai fini dell’applicabilità della disciplina dell’equo canone di cui alla L. n. 392 del 1978, ovvero dell’art. 26 della stessa che di fatto la esclude deve indagare la volontà, espressa cartolarmente di entrambe le parti (locatore e conduttore) e non già solo quella di una sola parte contrattuale); b) se il giudice, ai fini della decisione deve valutare la buona fede ed altresì il comportamento complessivo delle parti precedente ed anche successivo alla conclusione del contratto terzo motivo.

5. I sopra trascritti motivi sono inammissibili, perchè formulati in termini non conformi al modello delineato, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 14 luglio 2009 (cfr., L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).

Alla luce delle considerazioni che seguono.

5.1. Come noto, il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

5.2. Contemporaneamente, si osserva che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, la illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

5.3. Non controversi i principi che precedono è palese – facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie – la inammissibilità, come anticipato, del secondo e del terzo motivo.

5.3.1. Quanto alle censure sviluppate ex art. 360 c.p.c., n. 3, infatti, si osserva che i quesiti di diritto, formulati a illustrazione dei due motivi di ricorso sono redatti in termini assolutamente astratti e senza alcun riferimento alla fattispecie concreta in esame.

In altri termini non è dato comprendere quale sia la relazione tra la fattispecie concreta esaminata dal giudice a quo e il principio di diritto da questo applicato e il diverso principio – totalmente astratto – invocato nei vari quesiti, nè – ancora – è dato comprendere quale sia la regula iuris fatta propria dai giudici del merito e la diversa regula invocata.

5.3.2. Quanto, poi, alle censure svolte sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è agevole osservare – a prescindere da ogni altra considerazione – che nella specie tutti i motivi sopra indicati sono totalmente privi della indicazione prescritta dal più volte ricordato art. 366 bis c.p.c., del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, è palese che deve dichiararsene la inammissibilità (in argomento, tra le tantissime, Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione).

6. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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