Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5675 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 02/03/2020), n.5675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23061/2014 proposto da:

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTO AURELIO

SIMMACO N. 7 – LIDO DI OSTIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA OLIVETTI;

– ricorrente –

contro

D.F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI

11, presso lo studio dell’avvocato IVO SANGIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA ZEPPETELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2014 R.G.N. 781/2013.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Torino, rigettando il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Aosta, ha confermato l’accoglimento della domanda con la quale D.F.G., quale direttore sanitario della A.S.L. Valle D’Aosta, aveva chiesto dichiararsi illegittima la decurtazione salariale del 10% operata a suo carico dall’Azienda in applicazione del disposto del D.L. n. 78 del 2010, art. 6;

la Corte territoriale richiamava quanto ritenuto da Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 139, nel senso che la citata disciplina del D.L. n. 78 del 2010, definiva principi di finanza pubblica non applicabili direttamente alle Regioni, il cui recepimento richiedeva viceversa un atto formale da parte dell’Ente Territoriale o almeno una specifica deliberazione di Giunta Regionale di determinazione dei nuovi compensi, nel caso di specie mancate;

neppure l’effetto poteva derivare, per il direttore sanitario, dal fatto che una tale Delibera vi era stata per il direttore generale, in quanto il richiamo, contenuto nella L.R. Valle D’Aosta n. 5 del 2000, per il direttore sanitario, delle disposizioni previste per il direttore generale, stava a significare che anche per il primo vi era necessità di una deliberazione di Giunta per la determinazione del compenso, ma non che quanto deliberato dalla Giunta rispetto al direttore generale valesse anche per il direttore sanitario;

l’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi, poi illustrati da memoria e resistito da controricorso del D.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente afferma la violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 2 del proprio Statuto, nonchè dell’art. 117 Cost. e del D.L. n. 78 del 2010, art. 6, comma 3 e art. 20, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010, sostenendo che al legislatore statale era riconosciuta la possibilità di imporre norme di principio agli enti territoriali autonomi per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali e comunitari, attraverso la fissazione di limiti complessivi idonei ad assicurare agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa, al cui fine non occorreva un atto normativo, ossia una legge regionale, essendo sufficiente la Delibera della Giunta Regionale che avesse provveduto sull’indennità oggetto di causa;

con il secondo motivo l’Azienda U.S.L. denunciava la violazione e falsa applicazione, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.L. n. 78 del 2010, art. 23, comma 2 e art. 22, comma 2, conv. con mod. in L. n. 122 del 2010, nonchè del D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2, comma 5;

l’Azienda rileva come il contratto del direttore sanitario fosse soggetto alle norme esistenti al momento della sua sottoscrizione, tra cui quelle del già vigente D.L. n. 78 del 2010, attuato attraverso circolari regionali, rispetto alle quali la Corte d’Appello aveva del tutto omesso di motivare e comunque tale da imporre, ai sensi della L.R. Valle D’Aosta n. 25 del 2000, art. 14, di applicare la disciplina, tra cui la Delibera di Giunta Regionale applicativa della decurtazione oggetto di causa, propria del direttore generale, sostenendo altresì, nei termini meglio precisati infra, che i criteri di determinazione del compenso del direttore sanitario avrebbero dovuto essere tratti dalle proporzioni utilizzate nell’ambito della Delib. del 2006 con cui illo tempore erano stati stabiliti gli emolumenti per il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario;

i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione e sono infondati;

Corte Costituzionale 212/2012 ha richiamato i principi già stabiliti da Corte Costituzionale 182/2011, secondo i quali è consentito al legislatore statale porre “vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti”, ma a condizione, proprio per la salvaguardia di tale autonomia, di operare essenzialmente sulla base di un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”;

tali principi sono stati quindi ritenuti osservati dall’art. 6 cit., in quanto esso, al comma 20, prevedendo che le precedenti disposizione del medesimo articolo “non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”, ha autorizzato ha autorizzato “le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall’art. 6, l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6”;

ciò, secondo Corte Costituzionale, con interferenza rispetto all’autonomia organizzativa regionale da ritenersi, una volta rispettati tali limiti di impostazione generale, del tutto coerente con l’esercizio della potestà legislativa concorrente;

non può dunque ritenersi che la legislazione statale, così correttamente intesa, imponesse essa stessa una decurtazione dei compensi del direttore sanitario, quale organo di direzione delle ASL, ai sensi dell’art. 6, comma 3 cit.;

è dunque corretto l’assunto della Corte territoriale secondo cui, al fine di conseguire l’effetto di riduzione del compenso rispetto alla singola figura interessata e dunque, qui, rispetto al direttore sanitario, era necessaria una previsione in tal senso ad opera di un idoneo atto regionale;

2.2 secondo la ricorrente, tuttavia, tale autonoma decisione della Regione andrebbe individuata nella Delibera in tal senso assunta rispetto al Direttore Generale Asl (DRG 3106/2011);

come rilevato dalla Corte territoriale, però, se è indubbio che la L.R. Valle d’Aosta n. 5 del 2000, prevede l’applicazione al direttore sanitario dell’art. 22, commi 2 e 3, dettati per il direttore amministrativo e contenenti la previsione, al comma 2, dell’applicazione delle disposizioni previste all’art. 14, per il direttore generale, ciò significa soltanto che, al direttore sanitario ed a quello amministrativo, si applica la regola, dettata per il direttore generale, per cui i contenuti del contratto, ivi previsti gli aspetti economici sono “stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle vigenti disposizioni statali”, ma non certo che la Delibera assunta per il direttore generale regoli necessariamente anche i rapporti degli altri direttori, perchè ciò non rientra nel contenuto delle previsioni di legge appena richiamate;

d’altra parte, è impossibile verificare in questa sede se (e come) la Delib. n. 3106 del 2011, si riferisse anche al direttore sanitario, in quanto il testo di essa non è riportato nell’ambito del ricorso per cassazione e nel riferirsi ad essa gli stessi atti delle parti non affermano tanto che tale Delibera provvedesse in sè alla decurtazione del compenso allo stesso direttore generale, quanto piuttosto che tale decurtazione era contenuta nel contratto allegato alla medesima, il che rende – di per sè solo – palesemente ancora più difficoltoso ritenere che tale Delibera si riferisse anche al direttore sanitario;

2.3 suggestivo, ma non decisivo, è poi l’argomento sviluppato con il ricorso per cassazione attraverso il richiamo alla disciplina statale (indirettamente richiamata anche dalla disciplina regionale per tutti i direttori: L.R. n. 5 del 2000, art. 14, comma 2) di cui al D.P.C.M. n. 502 del 1995, attuativo del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6;

tale D.P.C.M. contiene due regole che vanno considerate nel definire il presente giudizio consistenti (art. 2, comma 5) nel limite posto all’emolumento del direttore sanitario e costituito dal 80% del trattamento base attribuito al direttore generale e nella previsione di margini per le autonomie locali nella determinazione in concreto di tali compensi;

tali poteri sono stati stata chiaramente utilizzati dalla Regione Valle d’Aosta, la quale, con Delib. n. 2822 del 2006, ha stabilito autonomamente gli emolumenti dovuti alle singole figure;

manca però qualsiasi elemento da cui possa dedursi, come parrebbe sostenere l’Azienda U.S.L. – che la Delibera appena citata avesse impostato una proporzione della misura degli emolumenti, tra le diverse figure da esse regolate, destinata a riprodursi come tale ed in modo vincolante nel futuro;

tutto ciò non sminuisce, ma finisce anzi per rafforzare l’assunto della Corte territoriale secondo cui, per realizzare le riduzioni di spesa di cui al D.L. n. 78 del 2010, in tema di emolumenti per gli organi apicali, sarebbe stata necessaria quanto meno una Delibera espressa in tal senso;

se anche infatti, riducendosi il compenso del direttore generale, si fosse finito per violare il limite dell’80% di cui si è detto, ciò avrebbe imposto una Delibera che determinasse, in esercizio della discrezionalità regionale che ha sorretto la Delib. n. 2822 del 2006, ed in applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 6, in quale misura il risparmio di spesa imposto dallo Stato dovesse ricalibrare anche il compenso del direttore sanitario, in quanto una applicazione tout court di un ribasso idoneo al rispetto di quel limite percentuale, come anche l’applicazione diretta del ribasso applicato al direttore generale sarebbero in sè arbitrari e contrari all’assetto giuridico quale sopra delineato sulla base dell’orientamento della Corte Costituzionale;

in definitiva, l’assenza di prova dell’esistenza dell’apposita Delibera necessaria al fine di determinare o ribassare i compensi per i direttori sanitari impedisce di riconoscere che il successivo comportamento dell’Azienda di riduzione quel compenso si sia fondato su sufficienti basi giuridiche;

2.4 del tutto generico e come tale inammissibile è infine il richiamo nelle difese dell’Azienda alla violazione di circolari non meglio precisate e di cui non è riportato nel ricorso il corrispondente testo;

3. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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