Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5674 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5674 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26950-2009 proposto da:
CAGNOLA VALERIO, elettivamente
VIA GIUSEPPE AVEZZANA

31,

domiciliato in ROMA
presso

lo

studio

dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SILVIA LOCATELLI,
GORGONI ANDREA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI PAVIA;
– intimato nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 12/03/2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 83/2008 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FLAUTI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di MILANO, depositata il 21/10/2008;

R.G.N.26950/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Valerio Cagnola, socio della New Vision s.n.c. di Cagnola Valerio & C.
propone, nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (che ha depositato “atto di
costituzione”), ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria)

confermando la sentenza di primo grado, determinava in E 75.000,00 il reddito di
partecipazione alla suddetta società di persone per l’anno 2003.
2. Col primo motivo il ricorrente deduce il difetto di integrità del contraddittorio
con conseguente nullità del giudizio.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli
altri e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione
tributaria provinciale di Pavia per la celebrazione del giudizio di primo grado nei

avverso la sentenza n. 83/41/08 con la quale la CTR Lombardia sez. n. 41,

confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del citato art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992,
mentre l’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole
posizioni) sarà valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909
c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla

vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.
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La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia. Compensa
le spese dell’intero processo.

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