Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5674 del 09/03/2010
Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22012/2006 proposto da:
C.E., S.S. (OMISSIS), S.
V., S.E., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO MARCIANO,
che li rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
MARCO PINARDI in ROMA 8/2/2010, rep. n. 373 18610;
– ricorrenti –
contro
SIRTI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Dr.
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA
27, presso lo studio dell’avvocato MARINI Lucia, che la rappresenta e
difende giusta delega in calce al ricorso notificato;
LA FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MASSIMI 94, presso lo studio dell’avvocato PIGNATARO
FRANCESCO PAOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce
al ricorso notificato;
ANAS S.P.A. ENTE NAZIONALE STRADE (OMISSIS) in persona del suo
procuratore speciale avvocato P.G.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato
CAROLEO EMMA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale
del Dott. Notaio LEONARDO MILONE in ROMA 25/7/2006 rep. n. 59204;
– controricorrenti –
e contro
TELECOM ITALIA SPA, COM ROMA, SIELTE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3289/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 3/6/2005, depositata il 18/07/2005,
R.G.N. 6469/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
17/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato GIULIO RAGAZZONI per delega dell’Avvocato MARCIANO
PETRILLO;
udito l’Avvocato MARINI ELISABETTA per delega dell’Avvocato MARINI
LUCIA;
udito l’Avvocato EMMA CAROLEO;
udito l’Avvocato FRANCESCO PIGNATARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 1.4.1994, C.E., S.S., S.V. e S.E., convenivano innanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale, verificatosi in data (OMISSIS), in conseguenza del quale il loro congiunto S.R., era deceduto in data (OMISSIS), dopo alcuni giorni di degenza in ospedale.
Deducevano gli attori che il defunto S., mentre percorreva la strada litoranea (OMISSIS) alla guida della propria moto, era caduto in terra per effetto della presenza sulla strada “di un cantiere aperto posto sul margine della carreggiata transennato con segnaletica non visibile” (secondo quanto riferito in un verbale dai vigili urbani).
Il Comune di Roma, nel costituirsi in giudizio, sosteneva la propria estraneità sostenendo che la manutenzione del tratto di strada in questione era di competenza dell’Anas; con atto di chiamata in causa, in data 26/7/1994, gli attori proponevano quindi la medesima azione risarcitoria nei confronti di quest’ultima, che, a sua volta, deduceva la responsabilità della Telecom Italia s.p.a. (quale incorporante la Iritel s.p.a.), come concessionaria dei lavori. A sua volta, la Telecom avanzava domanda di garanzia nei confronti della Itel s.p.a., appaltatrice dei lavori di posa dei cavi telefonici che, nel costituirsi in giudizio, svolgeva ulteriore domanda di garanzia nei confronti della società La Fondiaria Assicurazioni s.p.a..
Espletata prova testimoniale nonchè consulenza d’ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza n. 1522/2001, rigettava la domanda nei confronti del Comune, rimettendo gli atti in istruttoria; dopo un’ ulteriore prova testimoniale e altra consulenza d’ufficio, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13557/2003, respingeva le domande nei confronti dell’ Anas, della Telecom e della Sirti, ritenendo la responsabilità esclusiva della Itel s.p.a. e condannando la società assicuratrice Fondiaria Le Assicurazioni al risarcimento dei danni.
Ritenevano i giudici di primo grado che causa del sinistro fosse stata una buca prodotta dai mezzi meccanici della Itel.
A seguito dell’appello della Fondiaria Sai s.p.a. (succeduta alla Fondiaria Le Assicurazioni s.p.a., costituitisi C., S., Sirti s.p.a. e Telecom Italia s.p.a.) e contumaci l’Anas, il Comune e la Itel s.p.a, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 3289/2005, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava che la responsabilità del sinistro era addebitabile alla Itel per un terzo riducendo il quantum dei danni risarcibili; affermavano, in particolare, i giudici di secondo grado che il conducente della moto era da ritenersi in parte responsabile “per non aver prestato particolare attenzione alle condizioni della strada” ed inoltre che “la responsabilità della società appaltatrice non può di certo fondarsi sul disposto dell’art. 2051 c.c., ma può eventualmente riconnettersi all’art. 2043 c.c..
Ricorrono per cassazione C.E., S.S., S.V. e S.E., in proprio e nella qualità di eredi di S.R., con quattro motivi, illustrati da memoria; resistono con autonomi controricorsi la Fondiaria Sai e l’Anas. In data 6.6.2007 per i ricorrenti si è costituito altro difensore, con relativa comparsa, dopo la revoca della procura da parte degli stessi ricorrenti al precedente difensore.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2051 c.c., in quanto nel caso in esame la Itel ha provveduto ad effettuare i lavori in questione, causa del sinistro, sulla base di un contratto di appalto, configurante un ipotesi tipica di responsabilità ex art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in violazione alla ritenuta ripartizione di responsabilità nel sinistro in questione (con conseguente individuazione della responsabilità della Itel nella misura di un terzo).
Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento per vizio extrapetizione, in quanto “la domanda proposta dall’appellante risulta priva di qualsiasi argomentazione giuridica a sostegno”.
Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla riduzione degli importi risarcitori.
Preliminarmente va osservato che il ricorso è inammissibile per mancata osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3, secondo cui “il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, …l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.
In proposito, già questa Corte, con consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Sez. Un. n. 11653/2006), ha statuito che per soddisfare detto requisito, il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza che il giudice di legittimità debba ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso compresa la stessa sentenza impugnata.
Nel caso in esame il ricorso manca della esauriente narrazione del “fatto” cha ha dato origine alla controversia in esame, a parte la mera indicazione dei soli dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado, sì da non rendere altresì comprensibili i motivi di doglianza avverso la decisione impugnata.
In relazione alla circostanza che detta inammissibilità è stata rilevata di ufficio e data la particolare natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensata tra le parti le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010