Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5673 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5673 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26947-2009 proposto da:
NEW VISION DI CAGNOLA VALERIO & C. SNC in persona dei
Soci Amministratori e legali rappresentanti,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI
ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati LOCATELLI SILVIA, GORGONI ANDREA giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI PAVIA;
– intimato-

Data pubblicazione: 12/03/2014

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

avverso la sentenza n. 84/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 21/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FLAUTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– resistente con atto di costituzione –

Oggetto: reddito soc. di persone

R.G.N.27947/109

Ragioni della decisione

1.New Vision s.n.c. di Cagnola Valerio & C. propone, nei confronti dell’ Agenzia
delle Entrate (che ha depositato “atto di costituzione”), ricorso per cassazione

quale la CTR Lombardia sez. n. 41, in controversia concernente impugnazione di
avvisi di accertamento per Iva e Irap in relazione per l’anno 2003, confermava la
sentenza di primo grado che aveva rideterminato in C 150.000,00 il reddito di
impresa per l’anno 2003.
2. Col primo motivo la ricorrente deduce il difetto di integrità del contraddittorio
con conseguente nullità del giudizio.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008) hanno infatti affermato
che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario
proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi
prospettino questioni personali-, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone
l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

(successivamente illustrato da memoria) avverso la sentenza n. 84/41/08 con la

Deve essere ulteriormente precisato che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una
società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di
impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e,
quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello
previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600

imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli
utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società
e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico
atto, ad accertamenti ILOR (o, come nella specie, Irap) ed IVA a carico di una
società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il
profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non
suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si
sottrae al vincolo necessario di “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità
delle due situazioni (v. cass. n. 12236 del 2010).
Il primo motivo deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria
provinciale di Pavia per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti
di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione
del contraddittorio, ai sensi del citato art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre
l’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni) sarà
valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.
Considerato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla
proposizione del ricorso introduttivo e tenuto conto dello sviluppo dell’intera
vicenda processuale, si ritiene di compensare le spese dell’intero processo finora
svolto.
PQM
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Pavia. Compensa le
spese dell’intero processo.
Roma 18-12-2013

DPOSITATO N CANCELLERIA

del 1973 e 5 d.P.R. n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automatica

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