Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5672 del 12/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5672 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore
AGENZIA DELLE ENTRATE,
generale
pro
tempore,
rappresentata
e
difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata.
-ricorrente-
926c)
FALLIMENTO
Contro
della MO.FO .PRESS
MORINI,
FONDERIA,
PRESSOFUSIONE s.n.c., e FALLIMENTI dei soci MORINI
GIACOMO E MORINI MARIA,
in persona dei rispettivi
curatori pro tempore, tutti rappresentati e difesi,
giusta autorizzaziohe dei G.D., per procura in atti,
dall’Avv.Nicola Rastello presso il cui studio in Roma,
Data pubblicazione: 12/03/2014
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via Tembien n.15 sono elettivamente domiciliati.
-controricorrenti-
avverso la sentenza n.23/33/2008 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il
24.04.2008;
udienza del giorno 11.12.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito per i controricorrenti l’Avv.Nicola Rastello;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notifica alla Mo.fo.press, Morini
Fonderia Pressofusione, s.n.c. di avviso di
accertamento, relativo all’anno di imposta 2001, con il
quale si rettificava -ai sensi dell’art.39 d.p.r.
n.600/73 ed ai fini IRPEG, IRAP e IVA- il reddito
dichiarato dalla società, venivano emessi altrettanti
avvisi ai fini IRPEF, a carico dei soci Giacomo Morini
e Maria Morini.
I ricorsi proposti dalla società e dai soci
venivano parzialmente accolti dalle adite Commissioni
Tributarie Provinciali le quali annullavano gli atti
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
impositivi.
Le sentenze, appellate dall’Agenzia delle Entrate,
previa riunione dei gravami, venivano confermate dalla
Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la
sentenza indicata in epigrafe.
-rigettavano l’appello proposto avverso la sentenza che
aveva deciso sul ricorso proposto dal solo socio
Morelli Giacomo, rilevando che l’Ufficio di Borgo
S.Lorenzo non aveva competenza territoriale per
“disquisire” sul ricorso presentato dalla società; in
ordine alle altre eccezioni rilevavano che il ricorso
del contribuente era motivato e che la cartella era
stata regolarmente pagata;
-rigettavano gli appelli proposti avverso le sentenze
che avevano deciso sui ricorsi presentati dalla società
e dagli altri soci, rilevando che la contribuente era
riuscita a dimostrare compiutamente i costi di natura
pluriennale, quelli non inerenti alla produzione di
reddito, le spese di rappresentanza, il pagamento
dilazionato di una nota di credito.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
La Società ed i soci hanno resistito con
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I Giudici delle impugnazioni:
controricorso.
Con memoria depositata ex art.378 c.p.c. si sono
costituiti, essendo nelle more intervenuta procedura
concorsuale, i cura’tori del fallimento della società e
dei fallimenti personali dei soci.
1.Con il primo motivo,
ai
sensi del
n.5
dell’art.360 c.p.c., in relazione al capo della
sentenza impugnata relativo a costi non inerenti alla
produzione del reddito, si deduce:
a)l’insufficiente
motivazione
laddove
la
Commissione Tributaria Regionale non aveva
sufficientemente spiegato la pertinenza del costo
sostenuto, costituito da un corso pagato dalla società
nei confronti di un soggetto in previsione della sua
assunzione, in seguito non avvenuta;
b) la contraddittoria motivazione laddove la
Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto
degli elementi dedotti dall’Ufficio, a sostegno
dell’indeducibilità di tale costo quali: l) la mancata
prova della stipula di un contratto di impiego
successivo alla frequenza del master; 2) il fatto che
tale soggetto non avesse percepito alcun reddito nel
2001; 3)1a mancata prova dell’attinenza del master alle
mansioni che il Conti avrebbe dovuto svolgere; 4)1a
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MOTIVI DELLA DECISIONE
mancata assunzione di altro dipendente in sostituzione
e 5) la mancanza del requisito della certezza di tale
costo.
1.1. Il motivo è infondato non ravvisandosi nella
motivazione impugnata né insufficienza né
motivazione solo nel caso in cui, nel ragionamento del
giudice di merito sono rinvenibili tracce evidenti del
mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della
controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale non consentire l’identificazione del
procedimento logico giuridico posto a base della
decisione.
Nella specie, il Giudice di appello, per ciò che
concerne il contestato costo costituito da un corso
pagato dalla Società nei confronti di un soggetto (tale
Conti) in vista della sua assunzione, è, invero, giunto
alla conclusione che il contribuente era riuscito a
dimostrarne l’effettività attraverso idonea produzione
documentale, richiamando analiticamente tutti gli
elementi decisivi ‘ (pag.3, punto 2 della sentenza
impugnata) posti a base del suo convincimento anche in
punto di inerenza del costo alla realtà produttiva
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contraddittorietà. Come noto, sussistono detti vizi di
della Società. La motivazione sul punto, logica e
coerente nella ricostruzione del contesto,
emergente
dalle
risultanze
istruttorie
quale
appare,
pertanto, immune da censura non ravvisandosi, altresì,
alcun contrasto tra le argomentazioni adottate.
applicazione
dell’art.66
del
d.p.r.
n.917/86-
si
deduce, in relazione al capo n.4 della sentenza
impugnata (relativo al pagamento dilazionato di una
nota di credito) l’errore in cui sarebbe incorsa la
Commissione Tributaria Regionale, con la violazione di
legge indicata in rubrica, nel ritenere costo di
produzione inerente all’esercizio e, quindi,
immediatamente deducibile, la nota di credito emessa da
società venditrice per risarcimento dei danni per
penalità derivanti da forniture difformi dall’ordine.
Secondo la prospettazione difensiva, la stessa
costituendo onere collegato a ricavi in precedenza
contabilizzati- era una “sopravvenienza passiva” da
dedursi fiscalmente per cassa al momento del realizzo.
Il motivo ammissibile, in quanto pienamente
intelligibile e coerente malgrado i marginali refusi
denunciati in controricorso, è fondato.
Nella specie, oggetto di contestazione è il costo
costituito dal
pagamento dilazionato di una nota di
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2.Con il secondo motivo -rubricato violazione e falsa
credito, in dieci rate delle quali solo sei ritenute
deducibili, con l’avviso di accertamento impugnato,
quale costi nel coro dell’esercizio 2011.
Sul punto, la Commissione tributaria toscana -dando
atto che,
in relazione ad una fornitura difforme la
dalla s.p.a. Pierbourg
e che, nella specie,
non
trattasi di una nota di credito ma bensì di una fattura
passiva con la quale la predetta società s.p.a.
addebita le spese che la stessa ha sostenuto per
intervenire su del pezzi difettosi forniti dalla
Mofopress
–
ha ritenuto che tale costo fosse di totale
competenza dell’esercizio 2001, trattandosi di addebito
che non potesse definirsi “sopravvenienza passiva”
bensì rilevazione di un componente negativo inerente
alla fornitura di vari pezzi rientrando nella
normale situazione di gestione che nelle forniture di
pressofusi vi sia una percentuale di pezzi non proprio
conformi che con degli interventi vengono ripristinati.
Così argomentando il Giudice di appello non ha fatto
corretta applicazione dell’art.66, n.2 TUIR
(applicabile rationé temporis).
Ai
sensi
della
suddetta
norma
si
considerano
sopravvenienze passive il mancato conseguimento di
ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
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società ha subito un addebito per risarcimento danni
reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di
spese, perdite o oneri a fronte di ricavi o altri
proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attività iscritte in bilancio nei precedenti esercizi.
rappresentato da esborsi sostenuti dalla contribuente
per risarcire (come dato atto, in fatto, dalla stessa
C.T.R.) l’acquirente delle spese sostenute per la
riparazione di pezzi difettosi vendutile dalla
Mofopress s.n.c., non appare revocabile in dubbio che
lo stesso, non possa ritenersi “costo di produzione
inerente all’esercizio” ma costituisca onere collegato
a ricavi precedentemente contabilizzati e, come tale,
rientri nella previsione della norma indicata.
Su tale capo la sentenza impugnata va, pertanto,
cassata e la controversia rinviata al Giudice di merito
il quale provvederà al riesame, alla luce del principio
sopra fissato, ed al regolamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento del secondo motivo di ricorso,
il primo, cassa la sentenza impugnata e
rigettato
rinvia,
anche
processuali,
per
regolamento
il
delle
spese
a diversa Sezione della Commissione
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Ora, pacifico in atti che il costo in oggetto è
A1 SE1,;.S
N. 131 “:.’:
MATE.,–1,\. T
Tributaria Regionale della Toscana.
.!..
–
U 171A:14\
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
giorno 11.12.2013.