Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5672 del 09/03/2010

Cassazione civile sez. III, 09/03/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 09/03/2010), n.5672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17702/2005 proposto da:

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBORA Walter con studio in

80067 SORRENTO, VIA S. FRANCESCO 8 e MARCIA CELESTINO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA SPA DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E

CAPITALIZZAZIONI già Praevidentia S.P.A. (OMISSIS) in persona

del suo Procuratore speciale Avv. T.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F.M. POGGIOLI 1, presso lo studio

dell’avvocato ROGANI Raffaele, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.M.L., S.I.D.A. SFA IN L.C.A., D.M.M.,

D.M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3510/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa il 19/11/2004, depositata il

07/12/2004, R.G.N. 1518/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato RAFFAELE ROGANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 23-9-1988, D.G.R., nella qualità di padre esercente la potestà sul minore D.G. G., conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli D.M. M., D.M.F. e la S.I.D.A. s.p.a., per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal figlio a seguito di un incidente stradale in data (OMISSIS) in cui la moto, con a bordo quale trasportato D.G.G., veniva a collisione con una autovettura condotta da D.M.F., di proprietà di D. M.M. ed assicurata con la S.I.D.A. s.p.a..

All’udienza collegiale del 20-3-1996, a seguito della dichiarazione del procuratore della S.I.D.A., messa in liquidazione coatta amministrativa, veniva dichiarata l’interruzione del procedimento.

A seguito di riassunzione, con atto depositato in data 23-4-1996, il D.G. chiedeva fissarsi udienza ex art. 303 c.p.c., per la prosecuzione della causa; si costituiva la Nuova Tirrena s.p.a., nella qualità di impresa cessionaria in nome per conto della Consap – Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ed il Tribunale di Napoli, divenuto incompetente per territorio per l’entrata in funzione del Tribunale di Torre Annunziata, rimetteva agli atti a quest’ultimo che, con sentenza n. 1223/2001, dichiarava l’estinzione del processo.

A seguito dell’appello di D.G.G., divenuto maggiorenne (che deduceva di aver ritualmente e nei termini prefissati depositato il ricorso per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli che inviava gli atti al Tribunale si Torre Annunziata senza disporre sulla riassunzione; di aver notificato alle parti già costituite atto L. n. 990 del 1969, ex art. 25, sia al commissario liquidatore della S.I.D.A. s.p.a. sia alla società Nuova Tirrena s.p.a. in nome e per conto della Consap e quest’ultima si costituiva a mezzo del suo procuratore), costituitasi la compagnia Nuova Tirrena e contumaci la S.I.D.A., D.M.F. e D.M. L., nella qualità di erede di D.M.M., la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in esame n. 3510/2004, rigettava il gravame. Affermava, in particolare, la Corte territoriale, che, se è vero che “per la tempestività della riassunzione del processo interrotto, è sufficiente che l’atto riassuntivo sia stato depositato entro il termine perentorio di sei mesi fissato dall’art. 305 c.p.c., indipendentemente dalla data in cui vengono notificati alla controparte gli atti di riassunzione ed il decreto di fissazione dell’udienza (sempre che la notifica del decreto avvenga nel termine fissato dal Giudice), è altrettanto vero che “nel caso di specie, in forza della L. n. 126 del 1992, entrata in vigore prima dell’ordinanza di interruzione del processo, competente a decidere, la controversia era il Tribunale di Torre Annunziata.

Propone ricorso per cassazione D.G.G. con cinque motivi; resiste con controricorso la Nuova Tirrena, che ha altresì depositato memoria.

All’udienza del 25-6-2009, questa Corte disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti di D.M.L., nella qualità, per cui il ricorrente D.G. notificava atto di integrazione del contraddittorio a quest’ultimo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 303 c.p.c.; si afferma che “la riassunzione del procedimento è stata ritualmente proposta dal ricorrente innanzi al Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la interruzione del procedimento. Infatti, al momento della stessa interruzione per l’entrata in funzione del nuova Tribunale di Torre Annunziata al quale, per l’espressa previsione della L. n. 126 del 1992, art. 3, era devoluta la controversia. Il deposito tempestivo del ricorso per la riassunzione, riconosciuto persino nella decisione impugnata, valeva ad impedire l’estinzione del procedimento non comunicandosi l’inattività di fissazione dell’udienza del Tribunale all’atto di riassunzione ritualmente depositato. Non si comprende, pertanto, l’assunto dei secondi Giudici allorchè affermano che l’istanza doveva essere riproposta innanzi al Tribunale di Torre Annunziata che, tra l’altro, non era in possesso del fascicolo di ufficio e che non poteva fissare un’udienza di un procedimento ad esso sconosciuto”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 300 c.p.c., in quanto “l’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del procedimento, qualora volesse seguirsi il principio che la L. n. 126 del 1992, art. 3, deroghi all’art. 5 c.p.c., è nulla in quanto emanata da Tribunale territorialmente incompetente. Ne consegue che anche la riassunzione tempestivamente proposta non aveva motivo di essere poichè avanzata su provvedimento nullo”.

Con il terzo motivo sì deduce violazione dell’art. 307 c.p.c., in quanto “il Tribunale di Napoli, dopo la presentazione del ricorso in riassunzione o doveva dichiarare la competenza per territorio del nuovo tribunale rimettendo gli atti a quest’ultimo che era tenuto a pronunziarsi sull’istanza ovvero doveva emettere il decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ma mai poteva sic et simpliciter trasmettere soltanto il fascicolo dopo aver pronunziato illegittimamente l’ordinanza di interruzione”.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 307 c.p.c., in quanto “l’estinzione del giudizio, tra l’altro, non è stata eccepita tempestivamente alla prima udienza utile innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ove il giudizio è proseguito. Infatti, soltanto in data 15-7-2000 è stata inopinatamente ed in maniera del tutto irrituale depositata comparsa di costituzione e risposta ove, per porre rimedio alla mancata proposizione dell’eccezione alla prima udienza utile e dopo che il procuratore di parte convenuta ha presenziato a ben tre udienze svolgendo attività difensiva senza eccepire alcunchè circa la mancata estinzione del giudizio, si sollevava per la prima volta detta eccezione”.

Infine, con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 305 c.p.c., in quanto “il ricorrente, tenuto conto che l’ordinanza 20/3/1996 del Tribunale di Napoli dichiarativa dell’interruzione del procedimento era nulla, vista la prosecuzione del giudizio innanzi al G.O.A. di Torre Annunziata per l’udienza del 12-10-1999, provvedeva a notificare in data 14-5-1999 alla Società posta il liquidazione coatta ed alla Società designata per il F.G.V.S. atto di citazione L. n. 990 del 1969, ex art. 25, che aveva ed ha tutti i requisiti dell’atto di riassunzione”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della validità della riassunzione in questione.

Deve rilevarsi in proposito che non censurabile è la decisione in esame in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, all’atto della riassunzione, innanzi al Tribunale di Napoli, era già competente, per legge, il Tribunale di Torre Annunziata.

Non può pertanto condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui il deposito del ricorso per riassunzione era avvenuto nei termini in quanto lo stesso era stato effettuato presso il Tribunale di Napoli e non per evidente negligenza professionale del difensore dell’attore innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, competente a decidere nella controversia in esame.

In definitiva la riassunzione in questione non era tempestiva come rilevato dal Tribunale di Torre Annunziata perchè proposta e notificata dopo il previsto termine semestrale (l’ordinanza di interruzione è datata 20.3.1996 mentre detta riassunzione è stata notificata il 14.5.1999).

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010

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