Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5672 del 02/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/03/2020), n.5672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13447-2015 proposto da:

PLANET SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SCHIUM A;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV.LE DI MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6223/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa Svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di verifica parziale sfociata in pvc notificato il 16 dicembre 2009, la società contribuente era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione per l’anno di imposta 2005 a fini Ires, Irap ed Iva oltre a sanzioni per un totale di Euro 6.575.000,00.

Più in particolare, la controversia aveva origine da una complessa operazione immobiliare, interessante un compendio in via Frattina a Roma, promesso in vendita dalla società accertata alla Essegibi spa e da questa confermato all’atto del preliminare con bonifico – in tesi – definitivo di caparra confirmatoria, versata alla società Tikal spa, appartenente al medesimo centro di imputazione ed interessi della contribuente accertata. Ed infatti, sul prezzo complessivo di 35 milioni di Euro, venivano trasferiti con bonifico 20 milioni, di, cui 15 milioni quale acconto prezzo e 5 milioni quale caparra, somma – quest’ultima – nè registrata, nè sottoposta ad Iva.

Il preliminare di acquisto era stato poi consensualmente risolto sei mesi dopo la stipula, poichè nel frattempo la contribuente accertata stipulava altro preliminare con diverso promissario acquirente relativo allo stesso compendio immobiliare, ma per la minore somma di 30 milioni di Euro. Nella nota di accredito non si dava conto della caparra versata.

Alle contestazioni dell’Ufficio di aver così trattenuto la caparra sottratta ad Iva – replicava la contribuente argomentando su più ampia operazione con compensazioni fra i diversi attori e sul passaggio di quote delle stesse società immobiliari.

2. La società contribuente accertata impugnava l’atto impositivo, prospettando a) nullità dell’avviso di accertamento per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, nonchè per violazione dell’onere della prova; b) nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3; c) illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e del principio di motivazione dell’avviso di accertamento; d) illegittimità dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 85 T.U.I.R., del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 38.

Il primo giudice apprezzava le ragioni della parte contribuente, annullando integralmente gli atti impositivi, mentre era parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, ove veniva ritenuta legittima la ripresa a tassazione relativa alla caparra, non contabilizzata e non creduta legittimamente compensata nei rapporti plurimi fra le parti negoziali.

Ricorre per cassazione la società contribuente con quattro motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, in relazione all’art. 1385 c.c., e nella sostanza criticando la sentenza gravata per aver riformato la pronuncia di primo grado e aver ritenuto legittimo l’iter procedimentale ed argomentativo di cui all’Avviso di accertamento, circa la movimentazione di 20 milioni meglio specificata in narrativa.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria motivazione in relazione all’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova della pretesa tributaria.

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, ritenendo l’accertamento fondato non su fatti ma su illazioni dell’Ufficio.

Con il quarto motivo si prospetta censura ancora ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per non aver rilevato che l’Avviso di accertamento dev’essere motivata in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

2. Complessivamente vengono riproposte come violazione di legge esattamente le medesime doglianze dei gradi di merito, sopra riportate, con l’accortezza di dividere il motivo sub a) in due motivi, di cui il secondo relativo alla violazione dell’onere della prova, viene qui proposto come violazione art. 360 c.p.c., n. 5, (erroneamente indicato V comma) per contraddittoria motivazione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili: 1) perchè non assolvono all’onere dell’autosufficienza; 2) perchè tesi a riproporre doglianze di merito già rappresentate e respinte in appello; 3) perchè il vizio di motivazione è formulato secondo il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (e pluribus: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

Il ricorso, in, definitiva, è inammissibile e tale va dichiarato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM


La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro diciasettemila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2020

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